L'ISPETTORE GENERALE CAPO per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo; Vista la richiesta, prot. n. 596/11 del 22 aprile 2011, presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010, dalla societa' «Agroqualita' S.p.A.» al fine di essere inserita nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999, n. 074B rev. 13 del 21 luglio 2011, rilasciato dall'ente unico italiano di accreditamento «Accredia»; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'organismo di controllo «Agroqualita' S.p.A.»; Considerata la necessita' di evadere le richieste di iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione di cui al comma 1 del medesimo art. 13 del citato decreto legislativo; Ritenuto che sussistono i requisiti, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di procedere all'inserimento dell'organismo di controllo denominato «Agroqualita' S.p.A.» nell'elenco di cui al comma 7 del citato art. 13; Decreta: Art. 1 L'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.», con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, e' inserito nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, concernente individuazione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13.