L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
     per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, ed in
particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di
controllo che soddisfano i requisiti di  cui  ai  commi  2  e  3  del
medesimo decreto legislativo; 
  Vista la richiesta, prot. n. 596/11 del 22 aprile 2011, presentata,
ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo  n.  61/2010,
dalla societa' «Agroqualita'  S.p.A.»  al  fine  di  essere  inserita
nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano  i  requisiti
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo  8  aprile
2010, n. 61; 
  Visto il certificato  di  accreditamento  alla  norma  UNI  CEI  EN
45011:1999, n. 074B rev. 13 del 21 luglio 2011, rilasciato  dall'ente
unico italiano di accreditamento «Accredia»; 
  Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per  il
controllo  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari   inoltrata
dall'organismo di controllo «Agroqualita' S.p.A.»; 
  Considerata la necessita' di evadere  le  richieste  di  iscrizione
nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo  8
aprile 2011, n. 61, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico  di
valutazione di cui al comma 1 del medesimo art. 13 del citato decreto
legislativo; 
  Ritenuto che sussistono  i  requisiti,  di  cui  ai  commi  2  e  3
dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di
procedere  all'inserimento  dell'organismo  di  controllo  denominato
«Agroqualita' S.p.A.» nell'elenco di cui al comma 7 del  citato  art.
13; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.»,  con  sede  in  Roma,
viale Cesare Pavese n. 305, e' inserito nell'elenco di  cui  all'art.
13,  comma  7,  del  decreto  legislativo  8  aprile  2011,  n.   61,
concernente  individuazione  delle   strutture   di   controllo   che
soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13.