IL DIRETTORE 
  per le accise dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato 
 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  1958,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  43  del  20  febbraio   1959,   recante   le
caratteristiche  delle  marche   contrassegno   per   fiammiferi,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante  l'adeguamento  alla
normativa comunitaria della disciplina  concernente  i  monopoli  del
tabacco lavorato e dei fiammiferi; 
  Visto il decreto ministeriale  21  maggio  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per
la vendita dei fiammiferi e' stato fissato nella misura  del  10  per
cento del prezzo di vendita al pubblico; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  luglio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 216  del  15  settembre  1994,  concernente  le
condizioni e modalita' di applicazione dell'imposta di' fabbricazione
sui fiammiferi di provenienza comunitaria; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto  ministeriale  1°  marzo  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2002, con  il  quale  vengono,
tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di  prezzo  di  vendita  dei
fiammiferi di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione  delle
aliquote di imposta di fabbricazione; 
  Visto il decreto direttoriale  27  maggio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale  e'  stato
iscritto nella tariffa di  vendita  al  pubblico  un  nuovo  tipo  di
fiammifero denominato «BLUES»; 
  Visto il decreto  direttoriale  2  aprile  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2003, con il  quale  e'  stato
iscritto nella tariffa di  vendita  al  pubblico  un  nuovo  tipo  di
fiammifero denominato «MAXI ROSSO 47»; 
  Visto il decreto direttoriale  27  maggio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale  e'  stato
iscritto nella tariffa di  vendita  al  pubblico  un  nuovo  tipo  di
fiammifero denominato «MAXI 260»: 
  Vista la richiesta di variazione del prezzo di vendita al  pubblico
dei fiammiferi denominati  «BLUES»,  «MAXI  ROSSO  47  e  «MAXI  260»
presentata dalla Societa' Tecnomatch s.r.l., 
  Attesa la necessita' di procedere in linea con la citata richiesta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi  di  fiammiferi,
per singolo condizionamento, e' variato come segue: 
    Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 25 fiammiferi
di legno paraffinati amorfi denominati «BLUES» da euro  1,00  a  euro
1,20; 
    Scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante,   contenente   250
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «MAXI ROSSO 47»  da
euro 1,20 a euro 1,00; 
    Scatola  di  cartoncino  a  tiretto   passante   contenente   260
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «MAXI 260» da  euro
1,00 a euro 1,20.