IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 4 maggio  2007  presentata  dall'Impresa  Agro
Phyt, con sede legale in Bologna, via Dalmonte 5, diretta ad ottenere
la  registrazione  del  prodotto   fitosanitario   denominato   HCE-1
contenente   la   sostanza   attiva   fosetil   alluminio,    istanza
successivamente trasferita alla societa' Start Up, con sede legale in
Bologna, via Saragozza 153/b; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della  sostanza
attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995
n.  194  fino  al  30  aprile  2017  in  attuazione  della  direttiva
2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006; 
  Visti i documenti attestanti  il  subentro  dell'Impresa  Cheminova
Agro Italia Srl all'Impresa Start Up all'istanza di registrazione del
prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico   -   scientifica   presentata   dall'Impresa
Cheminova Agro Italia Srl a sostegno dell'istanza  di  autorizzazione
del prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto  Istituto  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 giugno 2011 prot.19464 con  la
quale e' stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico  -
scientifici  aggiuntivi  indicati  dal   sopracitato   Istituto,   da
presentarsi entro 24 mesi dalla suddetta data; 
  Vista la nota pervenuta in data 30 giugno 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa Cheminova  Agro  Italia  ha  presentato  la  documentazione
richiesta  dall'Ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler   variare   la
denominazione del prodotto in ALIAL WG; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto ALIAL WG fino al 30 aprile 2017
data di scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva  fosetil
alluminio,  fatta  salva  la  presentazione  dei   dati   tecnico   -
scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Cheminova Agro Italia con sede  legale  in  Bergamo,  via
Fratelli Bronzetti 32/28, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato ALIAL WG con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 30 aprile  2017,  data  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
fosetil alluminio. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100 - 250 - 500; Kg 1
- 2 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  nello  stabilimento  dell'
Impresa A.D.I.C.A Srl - Nera Montoro (Terni). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
  Schirm Gmbh - Mecklenburger Str. 229 - 23658Luebeck (Germania); 
  Limin Chemical Co.,  Ltd  -  Economic  Development  Zone  -  Xinyi,
Jlangsu (Cina); 
  Jiangsu March Chemicals Co. Ltd - Industry Zone - Guan Nan  County,
Lian Yun Gang, Jiangsu (Cina). 
  Il prodotto e' confezionato presso lo stabilimento  Sinapak  Srl  -
Stradella (PV) 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13817. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello