IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo  39-quater
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella A)- sigarette -  allegata  al  decreto  direttoriale  del  30
settembre 2011, alla tabella  B)  -  sigari  -,  alla  tabella  C)  -
sigaretti -, alla tabella D) - tabacco trinciato  a  taglio  fino  da
usarsi per arrotolare le sigarette -, alla tabella E - altri tabacchi
da fumo - e alla tabella F) -  tabacchi  da  fiuto  e  da  mastico  -
allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 225 del 27 settembre 2011; 
  Viste le istanze con le quali la International Tobacco Agency  Srl,
la  Philip  Morris  Italia  Srl,  la  Gutab  Trading   Srl,   la   JT
International Italia Srl, la Cigars & Tobacco Italy Srl  e  la  ditta
individuale Revelli Giacomo hanno chiesto di  variare  il  prezzo  di
vendita di alcune marche di tabacchi lavorati; 
  Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  D)  -  tabacco
trinciato a taglio fino da usarsi  per  arrotolare  le  sigarette  -,
allegata al citato decreto direttoriale 16 settembre 2011, un  prezzo
per Kg convenzionale richiesto per la variazione  in  tariffa  di  un
prodotto dalla Gutab Trading Srl; 
  Considerato che occorre procedere alla variazione  dell'inserimento
di alcune marche  di  tabacchi  lavorati  in  conformita'  ai  prezzi
richiesti dalle citate societa' con le sopraindicate  istanze,  nella
tariffa di vendita di cui alla tabella A) - sigarette -  allegata  al
decreto direttoriale del 30 settembre 2011, alla tabella B)  sigari-,
alla tabella C) - sigaretti -, alla tabella D) - tabacco trinciato  a
taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette -, alla tabella  E)
- altri tabacchi da fumo - e alla tabella F) - tabacchi da fiuto e da
mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nella tabella tabella D) -  tabacco  trinciato  a  taglio  fino  da
usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale
16  settembre  2011,  e'  inserito  il  seguente   prezzo   per   Kg.
convenzionale con la relativa ripartizione: 
  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico