IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519; Vista la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e s.m.i.; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e s.m.i.; Visti l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane"; Visto il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 "Modalita' relative alla denunzia di detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilita' delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti (materie grezze e minerali)"; Visto il Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione Europea 8 febbraio 2005 concernente l'applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell'Euratom; Vista la Raccomandazione della Commissione del giorno 11 febbraio 2009 "sull'attuazione di un sistema di contabilita' e controllo delle materie nucleari da parte degli operatori di impianti nucleari" (GUCE 12 febbraio 2009, L41/17); Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., concernente "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia" ed in particolare l'art. 29 "Agenzia per la sicurezza nucleare"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 con il quale e' stato approvato lo Statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; Considerata la necessita' di aggiornare il decreto Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 alla luce del Regolamento (Euratom) n. 302/2005, e consentire una semplificazione delle procedure per la comunicazione delle denunzie, adeguandole altresi' al progresso tecnico; Ritenuto opportuno di dare attuazione all'art. 23, comma 1,del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i., il quale stabilisce che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale, vengono stabiliti i modi e per le quantita' per cui va tenuta la contabilita' delle materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari per le quali i detentori devono farne denunzia ai sensi dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonche' di semplificare ed adeguare al progresso tecnico la procedura per la comunicazione delle denunzie stesse; Considerato il parere espresso dall'ISPRA - Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale con nota prot. n. 13182 del 19 aprile 2011, pervenuto il 4 maggio 2011, prot. n. 9545; Decreta: Art. 1 1. I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali in qualsiasi quantita' e sotto qualsiasi forma, anche se incorporate in strumenti o sorgenti, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 4, hanno l'obbligo di effettuarne denunzia secondo le indicazioni riportate nell'Allegato I, in esecuzione dell'art. 3, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'art. 23 del decreto legislativo n. 230 del 1995.