IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica  e
l'esecuzione  del  Trattato  istitutivo   della   Comunita'   Europea
dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a  Roma  il  25  marzo
1957; 
  Vista la legge 31 dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  "Impiego
pacifico dell'energia nucleare", modificata e integrata  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1965,  n.  1704,  dalla
legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 maggio 1975, n. 519; 
  Vista la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica  e
l'esecuzione  del  Trattato  contro  la  proliferazione  delle   armi
nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968; 
  Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704,  di  ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione sulla protezione  fisica  dei  materiali  nucleari,
aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri", e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 26  maggio  2000,  n.  241,  e  dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante "Attuazione  delle
direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    92/3/Euratom     e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche", e s.m.i.; 
  Visti l'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  di
istituzione dell'Agenzia per la  Protezione  dell'Ambiente  e  per  i
Servizi Tecnici (APAT),  nonche'  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il "Regolamento recante
approvazione   dello   statuto   dell'Agenzia   per   la   Protezione
dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'art. 8, comma  4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane"; 
  Visto  il  decreto  Ministro  dell'Industria,   del   Commercio   e
dell'Artigianato 4 novembre 1982 "Modalita' relative alla denunzia di
detenzione, all'aggiornamento e alla tenuta della contabilita'  delle
materie fissili speciali e delle materie prime fonti (materie  grezze
e minerali)"; 
  Visto  il  Regolamento  (Euratom)  n.  302/2005  della  Commissione
Europea 8 febbraio 2005 concernente l'applicazione delle disposizioni
sul controllo di sicurezza dell'Euratom; 
  Vista la Raccomandazione della Commissione del giorno  11  febbraio
2009 "sull'attuazione di un sistema di contabilita' e controllo delle
materie nucleari da parte degli operatori di impianti nucleari" (GUCE
12 febbraio 2009, L41/17); 
  Vista la  legge  23  luglio  2009,  n.  99  e  s.m.i.,  concernente
"Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia" ed in particolare  l'art.  29
"Agenzia per la sicurezza nucleare"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
aprile 2010 con il quale e' stato approvato lo  Statuto  dell'Agenzia
per la sicurezza nucleare; 
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  il  decreto   Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 novembre 1982 alla
luce  del  Regolamento  (Euratom)  n.  302/2005,  e  consentire   una
semplificazione delle procedure per la comunicazione delle  denunzie,
adeguandole altresi' al progresso tecnico; 
  Ritenuto opportuno di dare  attuazione  all'art.  23,  comma  1,del
decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  e  s.m.i.,  il  quale
stabilisce che con decreto del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,
sentito  l'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e   la   Ricerca
Ambientale - ISPRA - Dipartimento  Nucleare,  rischio  tecnologico  e
industriale, vengono stabiliti i modi e per le quantita' per  cui  va
tenuta la contabilita' delle materie  fissili  speciali,  di  materie
grezze, di minerali  e  di  combustibili  nucleari  per  le  quali  i
detentori devono farne denunzia ai sensi dell'art. 3 della  legge  31
dicembre 1962, n.  1860,  nonche'  di  semplificare  ed  adeguare  al
progresso tecnico la procedura per la  comunicazione  delle  denunzie
stesse; 
  Considerato il parere espresso dall'ISPRA - Dipartimento  Nucleare,
rischio tecnologico e industriale con nota  prot.  n.  13182  del  19
aprile 2011, pervenuto il 4 maggio 2011, prot. n. 9545; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I detentori di materie fissili speciali, grezze  e  minerali  in
qualsiasi quantita' e sotto qualsiasi forma, anche se incorporate  in
strumenti o sorgenti, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 4,
hanno  l'obbligo  di  effettuarne  denunzia  secondo  le  indicazioni
riportate nell'Allegato I, in esecuzione dell'art. 3, secondo  comma,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1860  e  dell'art.  23  del  decreto
legislativo n. 230 del 1995.