IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della
direttiva 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio  2003,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali  la  sostanza  attiva
propiconazolo; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  26
novembre  2003  che  indica  il  31  maggio   2014   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo  nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dall'impresa  titolare  intesa   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo ZETASPRAY 0.019% (w/w) AE,  conforme  all'allegato  III
del citato decreto legislativo  n.  194/1995,  relativo  al  prodotto
fitosanitario di  riferimento  «Zetaspray»,  presentato  dall'impresa
«Makhteshim Agan Italia S.r.l.»; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 novembre 2003, nei  tempi
e nelle forme da esso stabiliti ed  in  conformita'  alle  condizioni
definite per la sostanza attiva propiconazolo; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo ZETASPRAY 0.019% (w/w) AE, ottenuta dall' Universita' degli
studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari  di
cui trattasi fino al 31 maggio 2014, alle nuove condizioni di impiego
e  con  eventuale  adeguamento   alla   composizione   del   prodotto
fitosanitario di riferimento; 
  Viste le note con le quali le Imprese titolari delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2014, data di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva  propiconazolo,  il  prodotto
fitosanitario  indicato  in  allegato  al   presente   decreto   alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
sulla  base  del  fascicolo  ZETASPRAY  0.019%  (w/w)   AE   conforme
all'allegato III; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  31  maggio  2014,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva  propiconazolo,  il  prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare delle autorizzazioni e' tenuta a rietichettare i
prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire  ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 ottobre 2011 
 
                                      Il Direttore generale: Borrello