IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo  rurale  e
                           della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  luglio  1970,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  Denominazione  di  Origine
Controllata dei  vini  "Colli  Orientali  del  Friuli"  ed  e'  stato
approvato  il  relativo  disciplinare  di  produzione  e   successive
modifiche; 
  Vista la domanda del Consorzio Volontario Tutela della D.O.C. Colli
Orientali  del  Friuli,  intesa  ad  ottenere   la   modifica   della
Denominazione di Origine Controllata dei vini  "Colli  Orientali  del
Friuli"  in  «Friuli»  Colli  Orientali  e  modifica   del   relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il parere favorevole della Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia sull'istanza di cui sopra; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi  a  Udine,  presso  la  C.C.I.A.A.  il  25
gennaio 2011,  con  la  partecipazione  di  rappresentanti  di  Enti,
Organizzazioni ed Aziende vitivinicole; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 137 del 15 giugno 2011; 
  Considerato che e' pervenuta  nei  termini  e  nei  modi  previsti,
istanza avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati,
da parte della Livio Felluga S.s societa' Agricola, con sede in  loc.
Brazzano - Cormons (GO), intesa a mantenere la  denominazione  "Colli
Orientali del Friuli", unitamente alla denominazione proposta, ovvero
"Colli Orientali del Friuli" o "Friuli" Colli Orientali; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  Nazionale  per  la  Tutela  e  la
Valorizzazione delle Denominazioni di  Origine  e  delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del  5  ottobre
2011, con il quale e' stata respinta la suddetta istanza; 
  Ritenuta la necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  della
Denominazione di Origine Controllata dei vini  "Colli  Orientali  del
Friuli"  in  «Friuli»  Colli  Orientali  e  modifica   del   relativo
disciplinare di produzione in  conformita'  ai  pareri  espressi  dal
sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Denominazione  di  Origine  Controllata  dei  vini   "Colli
Orientali del Friuli" e' modificata in «Friuli» Colli Orientali. 
  2.  E'  approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Friuli» Colli Orientali, le  cui  disposizioni  entrano  in
vigore  a  decorrere  dalla  campagna  vendemmiale  2011/2012.  Detto
disciplinare di produzione sostituisce  per  intero  il  disciplinare
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio  1970
e successive modifiche richiamati in premessa.