IL DIRETTORE GENERALE del dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Spoleto» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota prot. 102116 del 15 luglio 2011 presentata dalla Regione Umbria relativa all'individuazione della societa' "3A-Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Societa' consortile a r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Spoleto»; Vista la nota prot. n. 129186 del 19 settembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Umbria, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla societa' "3A-Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Societa' consortile a r.l." per la denominazione di origine controllata «Spoleto»; Vista la nota prot. n. 111596 del 3 agosto 2011con la quale la Regione Umbria ha individuato, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del decreto legislativo e dell'art. 2 commi 2 e 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, per il confezionamento delle partite certificate in contenitori di vetro il contrassegno di Stato previsto per i vini DOC e per il confezionamento delle medesime partire in contenitori alternativi al vetro il numero di lotto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/92; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla societa' "3A-Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Societa' consortile a r.l." quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' "3A-Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Societa' consortile a r.l."; Decreta: Art. 1 1. La societa' "3A-Parco Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Societa' consortile a r.l.", con sede in Frazione Pantalla, Todi (PG), e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Spoleto» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.