IL DIRETTORE GENERALE 
del  dipartimento  dell'ispettorato  centrale  della   tutela   della
      qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata  dei
vini «Spoleto» nonche' l'approvazione del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Vista la nota prot. 102116 del  15  luglio  2011  presentata  dalla
Regione Umbria relativa all'individuazione della  societa'  "3A-Parco
Tecnologico dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Societa'  consortile  a
r.l." quale struttura di controllo  della  denominazione  di  origine
controllata «Spoleto»; 
  Vista la nota prot. n. 129186 del 19 settembre 2011 inoltrata dalla
competente Regione Umbria, con la quale e' stato espresso  il  parere
favorevole  sul  piano  dei  controlli  e  sul  prospetto  tariffario
presentati dalla societa' "3A-Parco Tecnologico  dell'Agro-alimentare
dell'Umbria, Societa' consortile a  r.l."  per  la  denominazione  di
origine controllata «Spoleto»; 
  Vista la nota prot. n. 111596 del 3  agosto  2011con  la  quale  la
Regione Umbria ha individuato, ai sensi  dell'art.  19  comma  5  del
decreto  legislativo  e  dell'art.  2  commi  2  e  3   del   decreto
ministeriale 19 aprile 2011, per  il  confezionamento  delle  partite
certificate in contenitori di vetro il contrassegno di Stato previsto
per i vini DOC e per il confezionamento  delle  medesime  partire  in
contenitori alternativi al vetro il numero di lotto, di cui  all'art.
13 del decreto legislativo n. 109/92; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalla   societa'   "3A-Parco   Tecnologico
dell'Agro-alimentare dell'Umbria, Societa' consortile a  r.l."  quale
struttura di controllo della denominazione di origine controllata  di
cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
"3A-Parco  Tecnologico  dell'Agro-alimentare  dell'Umbria,   Societa'
consortile a r.l."; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   La   societa'   "3A-Parco   Tecnologico   dell'Agro-alimentare
dell'Umbria, Societa'  consortile  a  r.l.",  con  sede  in  Frazione
Pantalla,  Todi  (PG),  e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive  disposizioni  applicative,  per  la  DOC  «Spoleto»   nei
confronti di tutti i soggetti presenti nella  filiera  che  intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.