IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme  in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche,  ed  in  particolare
gli articoli 9 e 15; 
  Visto il regolamento di attuazione della predetta legge,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n.
345, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  30
gennaio 2003, n. 60; 
  Visto, in particolare l'art. 8, comma 1, del  predetto  regolamento
che dispone l'emanazione da parte del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, con cadenza triennale, di un decreto  relativo  ai  criteri
per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9  e  15  della
legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto; 
  Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela
della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il parere espresso in data 9 giugno 2011 dal Comitato tecnico
consultivo per l'applicazione della legislazione sulla  tutela  delle
minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto  del  Ministro
per gli affari regionali in data 17 marzo 2000; 
  Sentita in data 7  luglio  2011  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con  i  quali  sono  state  delegate
alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro
per i rapporti con le regioni  e  la  coesione  territoriale  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del 13 giugno
2008, relativo alla delega delle funzioni e  dell'azione  legislativa
in materia di minoranze linguistiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ambito territoriale dei progetti 
 
  1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2011-  2013,  previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15  dicembre  1999,  n.  482,  sono
assegnati  sulla  base  di  progetti  elaborati  e  presentati  dalle
pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art.  8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.  345  e
successive modifiche. 
  2. I progetti di cui  al  comma  1  devono  riferirsi  a  minoranze
linguistiche ammesse a tutela, per le quali  i  consigli  provinciali
abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista  dall'art.
3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da  una
legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 345  del  2001,  nonche',  per  le
regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto.
Per   quanto   attiene   alla   minoranza   slovena   nella   regione
Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale e' indicata  dal
decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e nella
allegata tabella, di cui all'art. 4 della legge 23 febbraio 2001,  n.
38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2007, n. 276. 
  3. Alla elaborazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  1  possono
concorrere anche  gli  organismi  di  coordinamento  e  di  proposta,
riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge  n.  482  del
1999.