IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n. 385 recante il regolamento di organizzazione  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni,     recante      misure      di      razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative; 
  Visto l'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce: 
    nel comma 1, le aliquote di  base  dell'imposta  di  consumo  sui
tabacchi lavorati; 
    nel comma 2-quater, che per i tabacchi lavorati di  cui  all'art.
39-bis, comma 1, lettera a) di peso inferiore a  grammi  3,  l'accisa
dovuta sui prezzi inferiori al  prezzo  medio  ponderato  e'  fissata
nella misura del  cento  per  cento  dell'accisa  applicata  su  tale
prezzo; 
  Visto l'art. 39-bis, comma 4, del decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base  al
quale i prodotti di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,  di  peso
inferiore a grammi 3, sono considerati sigaretti; 
  Visto l'art. 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni,  in  base  al  quale
l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24  della  legge  22  dicembre
1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del  prezzo
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; 
  Visto l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre  2011,  n.
148, con  il  quale  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e'  stabilita
nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione; 
  Visto il decreto direttoriale 16 settembre 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 27 settembre  2011,  che  fissa  nell'allegata
tabella C, la ripartizione dei prezzi  di  vendita  al  pubblico  dei
sigaretti a decorrere dal 17 settembre 2011; 
  Considerato  che,  in  base  ai  dati  risultanti   dalle   vendite
registrate  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato
sull'intero territorio nazionale per i sigaretti, nel terzo trimestre
dell'anno 2011,  il  prezzo  medio  ponderato,  con  troncamento  dei
decimali,  e'  risultato   pari   a   euro   93,00   il   chilogrammo
convenzionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Nella tabella C - sigaretti - allegata  al  presente  decreto,  che
sostituisce quella allegata  al  decreto  direttoriale  16  settembre
2011, e' fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale,  dei
prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di  cui  all'art.
39-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, di peso inferiore
a grammi 3. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e le relative disposizioni  si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 ottobre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Ferrara 

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  10
Economia e finanze, foglio n. 206