IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374,  concernente  "Istituzione
del giudice di pace"; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, che ha fissato  in  4.700
unita' il ruolo organico dei magistrati onorari addetti  agli  uffici
del giudice di pace; 
  Visti i decreti ministeriali 3 e 28 luglio  1992,  registrati  alla
Corte dei Conti il 29 dicembre 1992 e 15 marzo 1993, registrato  alla
Corte dei Conti il 6 maggio 1993 e le successive modificazioni, con i
quali  sono  state  determinate  le  piante  organiche  del  predetto
personale addetto alle singole sedi giudiziarie; 
  Vista la tabella n. 2 allegata al  decreto  legislativo  21  aprile
1993, n. 133, concernente "Istituzione di nuovi  ruoli  locali  degli
uffici giudiziari siti in  provincia  di  Bolzano  e  modifiche  alle
tabelle organiche, in attuazione dello statuto speciale del  Trentino
Alto Adige", con la quale e' stata determinata la pianta organica dei
magistrati onorari addetti agli uffici del  giudice  di  pace  aventi
sede nella provincia autonoma di Bolzano; 
  Vista la legge 12 novembre 2004, n. 271,  concernente  "conversione
in legge con modificazioni del decreto legge 14  settembre  2004,  n.
241, recante disposizioni urgenti in materia di  immigrazione",  che,
nel disporre un ampliamento delle  competenze  giurisdizionali  degli
uffici del giudice di pace, ha altresi'  previsto  la  necessita'  di
procedere alla ridefinizione delle  piante  organiche  del  personale
giudicante ivi addetto; 
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2008, registrato alla Corte
dei Conti l'8 ottobre 2008, con il quale, in attuazione  della  legge
sopra citata, si e' provveduto  alla  rideterminazione  delle  piante
organiche del personale  della  magistratura  onoraria  addetto  agli
uffici del giudice di pace; 
  Vista la sentenza  n.  3290  del  10  febbraio  2010,  con  cui  il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione  Prima,  ha
accolto il ricorso proposto dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace
per l'annullamento del predetto decreto ministeriale 23 aprile  2008,
rilevando l'incompetenza del Ministro della Giustizia  all'emanazione
dell'atto ai sensi del  citato  art.  3,  comma  1,  della  legge  21
novembre 1991, n. 374; 
  Ritenuto  che  la  decisione  del  giudice   amministrativo   rende
necessario procedere, in senso conforme,  agli  adempimenti  previsti
dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sulla scorta dei nuovi  dati  e
strumenti di analisi disponibili; 
  Considerato che  la  rilevazione  dei  procedimenti  effettivamente
esauriti  dal  personale  giudicante  in  servizio   sul   territorio
nazionale ha consentito di  individuare  il  numero  di  procedimenti
mediamente definibili, complessivamente  e  per  ogni  settore  della
giurisdizione, da ciascun giudice; 
  Ritenuto che, rapportando il numero di  procedimenti  iscritti  per
ciascuna sede giudiziaria alla relativa  pianta  organica,  e'  stato
possibile  valutare  la  congruita'  delle  risorse   organiche   ivi
assegnate, sulla scorta del carico di lavoro sostenibile  da  ciascun
giudice in precedenza individuato; 
  Considerato  che  dall'analisi  condotta  emerge  con  evidenza  la
necessita'  di  procedere  ad  una  ridistribuzione   delle   risorse
organiche, operando un riequilibrio tra gli uffici caratterizzati  da
carichi di lavoro esigui e gli uffici ove si registrano condizioni di
disagio operativo; 
  Rilevato che dalle risultanze dell'analisi non  sono  state  tratte
concrete  determinazioni  per  gli  uffici  compresi  nella   regione
Trentino Alto Adige; 
  Rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
1° marzo 2001, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86  del
12 aprile 2001, per la determinazione delle  piante  organiche  degli
uffici  giudiziari  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  si  deve
procedere secondo le modalita' previste dall'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Considerato  pertanto  che,  nelle  more  della  definizione  della
procedura di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo, per  le
esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di  Bolzano
si  rende  necessario  riservare,  in  conformita'  delle  risultanze
dell'analisi condotta,  un  contingente  di  complessive  trentasette
unita', corrispondente alla relativa pregressa dotazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  superiore  della
magistratura nella seduta del  11  maggio  2011  sulla  proposta  del
Ministro della Giustizia formulata con nota del 9 dicembre 2010; 
  Rilevato, in particolare,  che  la  proposta  ministeriale  risulta
pienamente condivisa sia per quanto attiene alla metodologia  seguita
sia con riferimento alle determinazioni prospettate  in  applicazione
dei criteri generali; 
  Considerato che la  rideterminazione  delle  piante  organiche  del
personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del Giudice
di pace impegna complessivamente 4690 delle 4700  unita'  disponibili
ai sensi della legge 21  novembre  1991,  n.  374  e  che,  pertanto,
residua un ulteriore  contingente  di  10  unita'  da  ripartire  con
successivi  provvedimenti  in  funzione  di   sopravvenute   esigenze
operative; 
  Sulla proposta del Ministro della Giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le piante  organiche  del  personale  della  magistratura  onoraria
addetto agli Uffici  del  Giudice  di  pace  sono  determinate  dalla
tabella A allegata al presente decreto.