IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
   Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione  degli
Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Vista la richiesta dell'8 settembre  2011  della  Limagrain  Italia
S.p.A., presentata quale responsabile della conservazione in  purezza
delle  varieta'  indicate  nel  dispositivo,  volta  a  ottenere   la
cancellazione delle varieta' medesime dal registro nazionale; 
  Considerato che le varieta'  per  le  quali  e'  stata  chiesta  la
cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato che la Commissione Sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nella riunione del  28  settembre  2011,  ha
preso atto della richiesta di cancellazione, dal  relativo  registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065  e  successive
modifiche e integrazioni, le sotto riportate  varieta',  iscritte  al
registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con  il
decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 ottobre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.