IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio della sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica  ed  integra  la
citata legge 1096/1971, ed in particolare gli  articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri nazionali, ai sensi  dell'art.  19  della  citata  legge  n.
1096/1971, le varieta'  di  specie  di  piante  ortive  indicate  nel
dispositivo per le quali, altresi', sono stati indicati i  nominativi
dei responsabili della conservazione in purezza; 
  Viste  la  richiesta  degli  interessati  volta  ad   ottenere   la
variazione di detta responsabilita'; 
  Considerata la nota Mipaaf n. 17864 del 10 agosto 2011 con la quale
e' stata comunicata la  fusione  per  incorporazione  delle  societa'
«Peotec  S.r.l.»,  «Peotec  Seeds  S.r.l.»,  «Petoseed  Co.  Inc.»  e
«Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l.»  con  la  societa'  «Monsanto
Agricoltura Italia S.p.a.»; 
  Considerato che la commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre  2011,  ha  preso
atto delle richieste di variazione, da parte dei  responsabili  della
conservazione in purezza delle varieta' di  seguito  elencate,  cosi'
come risulta dal verbale della riunione; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle  sotto
elencate varieta', iscritte nei registri nazionali delle varieta'  di
specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna  indicati,
e' modificata come di seguito indicato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 ottobre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
              Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' della Corte dei conti,  art.  3,
          legge 14 gennaio 1994, n. 20  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 38/1998.