IL DIRETTORE GENERALE 
                     della competitivita' rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   concernente   la
disciplina della produzione e del commercio della sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica  ed  integra  la
citata legge 1096/71, ed in  particolare  gli  articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973,  n.  1065,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   in
particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra
l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di  una  varieta'
dal registro qualora il responsabile della conservazione  in  purezza
ne faccia richiesta a meno  che  una  selezione  conservatrice  resti
assicurata; 
  Considerato che, per le varieta' di cui al presente dispositivo, le
societa' indicate nel dispositivo, in qualita' di unici responsabili,
hanno comunicato di voler rinunciare alla conservazione in purezza  e
che, a livello generale,  tali  varieta'  non  rivestono  particolare
interesse; 
  Considerato che la commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre  2011,  ha  preso
atto delle richieste di rinuncia, da  parte  dei  responsabili  della
conservazione in purezza delle varieta' di  seguito  elencate,  cosi'
come risulta dal verbale della riunione; 
  Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010,  registrato  alla  Corte  dei
Conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento
di esecuzione della legge 25 novembre  1971,  n.1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive  modifiche,  le  varieta'  sotto  elencate,  iscritte   al
registro delle varieta' di specie di piante ortive con  i  decreti  a
fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo: 
  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
      Roma, 10 ottobre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Blasi