Agli  Uffici  centrali  del  Bilancio
                                presso  le  Amministrazioni  centrali
                                dello Stato 
                                All'Ufficio  centrale  di  Ragioneria
                                presso l'Amministrazione autonoma dei
                                Monopoli di Stato 
                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello
                                Stato 
                                Ai    Revisori    dei    Conti     in
                                rappresentanza     del      Ministero
                                dell'economia e delle finanze  presso
                                enti ed organismi pubblici 
                                e p.c.: 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri - Segretariato Generale 
                                Alle Amministrazioni  centrali  dello
                                Stato - Gabinetto 
                                All'Amministrazione   Autonoma    dei
                                Monopoli di Stato 
                                Al Consiglio di Stato 
                                Alla Corte dei conti 
                                All'Avvocatura generale dello Stato 
 
Premessa e quadro normativo generale. 
  L'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
ha  introdotto  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre 1973, n. 602, l'articolo 48-bis, successivamente modificato
dall'articolo  19  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,   n.   159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
nonche' dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
  Il predetto articolo 48-bis prevede, in  estrema  sintesi,  che  le
Pubbliche Amministrazioni e le societa' a  prevalente  partecipazione
pubblica, prima di effettuare  il  pagamento  di  somme  superiori  a
diecimila euro, verificano se il beneficiario  del  pagamento  stesso
risulta  inadempiente  all'obbligo  di  versamento  derivante   dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento e, in caso  affermativo,
non procedono al pagamento, al fine di agevolare il competente agente
della  riscossione   nel   concreto   esercizio   dell'attivita'   di
riscossione dei crediti iscritti a ruolo. 
  Ad ogni buon conto,  per  un'agevole  e  pronta  consultazione,  si
riporta, di seguito, il testo vigente del cennato articolo 48-bis: 
  «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'
a  prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di   effettuare,   a
qualunque titolo, il pagamento di un importo  superiore  a  diecimila
euro, verificano, anche in via  telematica,  se  il  beneficiario  e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante  dalla  notifica  di
una o piu' cartelle di pagamento per un  ammontare  complessivo  pari
almeno a tale importo  e,  in  caso  affermativo,  non  procedono  al
pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio  dell'attivita'  di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.  La  presente  disposizione
non si applica alle  aziende  o  societa'  per  le  quali  sia  stato
disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo  12-sexies
del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della  legge
31 maggio 1965, n. 575. 
  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1. 
  2-bis.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, l'importo  di  cui  al  comma  1  puo'
essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio,  ovvero
diminuito.». 
  Il previsto regolamento di attuazione, poi, e' stato  adottato  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18  gennaio  2008,
n. 40. 
  Il cennato regolamento  ha  definito  le  modalita'  procedimentali
della  verifica  di  cui  all'articolo  48-bis  ed  ha   puntualmente
disciplinato  gli  effetti  della  stessa  nel  caso  di  riscontrata
inadempienza del soggetto beneficiario. 
  Dal punto di vista  interpretativo,  invece,  sono  intervenute  la
circolare 29  luglio  2008,  n.  22/RGS  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 186 del  9  agosto  2008),  nonche'  la
circolare 8  ottobre  2009,  n.  29/RGS  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 246 del 22 ottobre 2009), con le  quali
sono state fornite indicazioni inerenti alle problematiche apparse di
maggiore importanza e di piu' generale interesse. 
  Ora, considerata anche la numerosita' dei quesiti  formulati  dalle
Amministrazioni tenute ad applicare la disciplina di cui trattasi, si
ritiene utile, per evidenti ragioni di  trasparenza  ed  economicita'
amministrativa, diramare ulteriori chiarimenti  in  merito  a  talune
fattispecie, non trattate nei  richiamati  documenti  di  prassi,  ma
risultate abbastanza ricorrenti. 
  E' appena il caso di soggiungere che le indicazioni  esposte  nelle
suddette circolari n. 22/RGS del 2008 e 29/RGS  del  2009  mantengono
piena validita'. 
1. Pagamenti di somme in base a sentenza. 
  Nei chiarimenti sinora diramati - in particolare,  con  la  cennata
circolare n. 22/RGS del 2008 - e' stato precisato come il «pagamento»
da cui il legislatore fa derivare gli obblighi di  verifica  previsti
dall'articolo 48-bis  consti  elettivamente  nell'adempimento  di  un
obbligo contrattuale. 
  In proposito, al fine di  fugare  eventuali  dubbi  interpretativi,
occorre sottolineare, pero', come la discriminante per assoggettare o
meno un pagamento alla verifica in discorso non e'  costituita  dalla
semplice  presenza  di  un  contratto  che  regola  il  rapporto  tra
l'Amministrazione ed il beneficiario del pagamento stesso. 
  E' ben possibile, infatti, che l'obbligazione del  pagamento  nasca
non da contratto, ma anche - in base al  principio  della  atipicita'
delle   fonti   dell'obbligazione,    sancito    dall'ultima    parte
dell'articolo 1173 c.c. - da altro atto o fatto idoneo a produrla, in
conformita' dei principi dell'ordinamento giuridico. 
  A  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  possono   scaturire
obblighi di pagamento, nel senso teste' delineato e pur in assenza di
un  contratto,  nell'ipotesi  di  gestione  di  affari  altrui  (c.d.
negotiorum gestio ai sensi dell'articolo  2028  c.c.),  di  pagamento
dell'indebito (articolo 2033  c.c.),  di  arricchimento  senza  causa
(articolo 2041 c.c.), di risarcimento per  fatto  illecito  (articolo
2043  c.c.)  di  rovina  di  edificio  (articolo   2053   c.c.),   di
responsabilita' precontrattuale (articolo 1337 c.c.), eccetera. 
  L'obbligo  di  pagamento  posto  a   carico   dell'Amministrazione,
peraltro, puo' derivare anche dal dispositivo di una sentenza passata
in  giudicato  o,  comunque,  da  un  provvedimento   giurisdizionale
esecutivo con cui il giudice ha determinato concretamente l'esistenza
e la misura del diritto  di  credito  vantato  dal  beneficiario  nei
confronti della Pubblica Amministrazione soccombente. 
  A tale riguardo, in particolare, sono stati  piu'  volte  sollevati
dubbi  circa  la  sussistenza   dell'obbligo   di   attivazione   del
procedimento  amministrativo   previsto   dall'articolo   48-bis   in
occasione   di   pagamenti   disposti   in   base   a   provvedimenti
giurisdizionali esecutivi. 
  In linea  generale,  sul  punto,  appare  opportuno  ricordare  che
un'obbligazione si estingue  attraverso  il  suo  esatto  adempimento
(articolo 1218 c.c.) ovvero per effetto di altre fattispecie comunque
satisfattorie dell'interesse del creditore,  quali,  ad  esempio,  la
confusione (articolo 1253 c.c.), la datio in solutum  (articolo  1197
c.c.) e la compensazione (articolo 1241 c.c.). 
  Conseguentemente, per gli aspetti qui d'interesse,  si  reputa  del
tutto coerente che un provvedimento giurisdizionale definitivo avente
efficacia  esecutiva  e  contenente  la   condanna   della   Pubblica
Amministrazione al pagamento di una  somma  pecuniaria  possa  essere
adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento di  denaro  al
soggetto  beneficiario,  ma  anche  attraverso  una  compensazione  -
volontaria  o  legale  -  tra  il  debito   e   l'eventuale   credito
dell'Amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario. 
  D'altro canto, che l'obbligo scaturente da una sentenza passata  in
giudicato, o comunque esecutiva,  possa  considerarsi  adempiuto  per
effetto di un'eventuale compensazione tra debito e credito,  al  pari
di ogni altra obbligazione, trova conferma  nella  giurisprudenza  di
legittimita'. Infatti, la Corte di Cassazione ha considerato,  seppur
in merito ad un'ipotesi di  compensazione  volontaria  da  parte  del
contribuente, come «la volonta'  del  legislatore  e  della  sentenza
tributaria passata in giudicato e' portata ad attuazione dall'effetto
giuridico della compensazione tributaria»  e  che  il  giudice  della
sentenza oggetto del ricorso esaminato «avrebbe  dovuto  limitarsi  a
dichiarare adempiuta la sentenza passata in giudicato, perche',  data
la prevalenza del  debito  della  societa'  con  il  suo  credito  da
giudicato, l'effetto di compensazione non ha comportato alcun esborso
di danaro a favore della societa' contribuente» (Sezione V,  sentenza
n. 22761 del 3 dicembre 2004). 
  In altra occasione, la Suprema Corte,  sebbene  nell'esame  di  una
fattispecie  parzialmente   diversa,   e'   pervenuta   ad   analoghe
conclusioni, non escludendo la  possibilita'  di  una  compensazione,
seppure su istanza del contribuente, tra i crediti da giudicato ed  i
debiti fiscali sopravvenuti (Sezione V,  sentenza  n.  13681  del  24
giugno 2005). 
  La medesima soluzione, poi, si  ritrova,  anche  se  argomentata  a
contrario, in un'altra sentenza della stessa Corte di Cassazione  che
- premesso come  «non  puo'  essere  dubbio  che  la  estinzione  per
compensazione di due debiti (art. 1242 c.c.)  postula,  non  solo  la
liquidita'  ed  esigibilita'  degli  stessi,  ma  altresi'  la   loro
certezza, posto che l'uno non potrebbe estinguersi  ove  l'altro  non
fosse  parimenti   esistente,   e   soggetto   percio'   ad   essere,
correlativamente, estinto a sua volta» - esclude dalla  compensazione
solamente le  sentenze  provvisoriamente  esecutive  «poiche'  se  la
provvisoria esecuzione facoltizza la semplice temporanea esigibilita'
del credito non ne determina pero' la irrevocabile certezza,  che  e'
necessaria per determinare "ope exceptionis"  la  estinzione  di  due
debiti per le quantita' corrispondenti» (Sezione lavoro, sentenza  n.
4423 del 13 maggio 1987). 
  Come accennato, quanto sopra esposto in merito alla idoneita' della
compensazione a soddisfare il credito  sancito  da  un  provvedimento
giurisdizionale e' da ritenere, ovviamente,  che  valga  anche  nelle
ipotesi in cui il soggetto - tenuto al pagamento nei confronti di  un
beneficiario, stante l'esistenza di un provvedimento  giurisdizionale
esecutivo, ma creditore, nel contempo, verso il medesimo beneficiario
- sia una Pubblica Amministrazione. 
  Cio' posto, pur  considerando  la  non  completa  sovrapponibilita'
della  normativa  generale  della  compensazione  con  la  disciplina
specifica recata dall'articolo 48-bis - che, comunque  innegabilmente
mostra alcuni tratti affini  -  si  e'  dell'avviso  che  ragioni  di
carattere logico e di coerenza sistematica conducano egualmente a far
ritenere come in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un
provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non  definitivo,  vada
effettuata la verifica di  cui  al  piu'  volte  richiamato  articolo
48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, fatte
salve, ovviamente, le  esclusioni  sancite  dalla  legge  o  comunque
derivanti dalla particolare natura del credito (si fa riferimento, in
particolare, alle fattispecie indicate nella richiamata circolare  n.
22/RGS del 2008 nonche' nella circolare n. 29/RGS del 2009, alle  cui
delucidazioni si rinvia per maggiori approfondimenti). 
2. Somme assegnate dal giudice dell'esecuzione. 
  Nell'ambito dei provvedimenti giurisdizionali, una delle situazioni
risultate   particolarmente   ricorrenti    e'    quella    in    cui
l'Amministrazione, avendo assunto la qualita' di  terzo  pignorato  a
seguito di un'ordinanza di assegnazione del giudice  dell'esecuzione,
si trova a dover effettuare il pagamento delle somme  dovute  non  al
creditore originario, ma direttamente al  creditore  assegnatario  in
virtu' di tale ordinanza. 
  Al  riguardo,  e'  stato  prospettato  il  dubbio  se,   nel   caso
rappresentato,  il  creditore  originario   debba   comunque   essere
assoggettato alla verifica presso Equitalia Servizi  S.p.A.  in  base
alla procedura prevista dal citato decreto ministeriale n. 40/2008. 
  In proposito, appare opportuno rammentare che l'articolo 546 c.p.c.
prevede che, dal giorno in cui e' notificato l'atto di  pignoramento,
il terzo pignorato e'  soggetto,  relativamente  alle  somme  da  lui
dovute, agli obblighi che la legge impone al custode,  tra  i  quali,
naturalmente, quello di eseguire l'ordine di versamento impartito dal
giudice dell'esecuzione. 
  Sul punto, appare utile richiamare la giurisprudenza della Corte di
Cassazione che ha sottolineato come «per effetto dell'assegnazione (e
non del  semplice  accertamento),  il  terzo  assume,  nei  confronti
dell'esecutante,  una  posizione  del  tutto   diversa.   La   stessa
determina,  infatti,  la  sostituzione   del   creditore   esecutante
all'originario creditore-debitore-pignorato» (Sezione  III,  sentenza
n. 9888, del 19 settembre 1995). 
  Nel caso di specie,  quindi,  dal  punto  di  vista  soggettivo  il
creditore   assegnatario   (pignorante)    subentra    all'originario
beneficiario (pignorato) quale parte  nel  rapporto  di  credito  nei
confronti  dell'Amministrazione  debitrice,  tanto  che   l'eventuale
pagamento  effettuato  all'originario  creditore,  in   costanza   di
pignoramento, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria. 
  La stessa Corte di Cassazione ha, conseguentemente, osservato  come
«dal momento dell'assegnazione il terzo e' tenuto ad  adempiere,  nei
limiti della somma assegnata, al creditore esecutante;  il  pagamento
estingue  contemporaneamente   il   credito   dell'assegnatario   nei
confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del
proprio creditore esecutato» (Sezione III, sentenza n.  2745,  dell'8
febbraio 2007, e, sulla stessa linea,  Sezione  lavoro,  sentenza  n.
11404, del 18 maggio 2009). 
  Cio' posto - non potendo, tra l'altro, l'Amministrazione  debitrice
liberamente disporre delle somme in questione - si  ritiene  che  nei
confronti del creditore  originario  non  possa  essere  attivata  la
procedura di verifica prevista  ai  sensi  dell'articolo  48-bis,  in
quanto, pur nell'ipotesi di un'eventuale inadempienza, l'agente della
riscossione si  vedrebbe  preclusa,  di  fatto,  la  possibilita'  di
pignorare le  somme  gia'  vincolate  dal  provvedimento  emesso  dal
giudice dell'esecuzione. 
  Quanto  al  creditore  assegnatario  -  anche   alla   luce   delle
considerazioni  svolte  nel   paragrafo   precedente,   relativamente
all'obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento  esecutivo  -
non  si  ravvisano   elementi   giuridici   idonei   a   giustificare
un'eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi confronti in
occasione dell'effettuazione del pagamento. 
3. Incentivi e finanziamenti alle imprese. 
  Sono state piu' volte sollevate perplessita' in ordine  all'obbligo
di sottoporre alla verifica di  cui  al  citato  articolo  48-bis  le
erogazioni effettuate a favore delle imprese a titolo di  contributi,
incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto  comunque
denominati. 
  Sul punto, giova  sottolineare  come  secondo  l'ormai  consolidato
indirizzo giurisprudenziale in materia  di  aiuti  alle  imprese  «la
posizione dei beneficiari degli aiuti stessi e' di diritto soggettivo
allorquando le disposizioni comunitarie e  nazionali  determinano  in
modo diretto ed automatico obbligazioni di  diritto  pubblico,  senza
alcuna possibilita' di  valutazioni  o  apprezzamenti  discrezionali;
laddove, invece, l'erogazione dei contributi in questione ed il  loro
eventuale recupero non discendono  automaticamente  dall'accertamento
di presupposti vincolanti, ma costituiscono esercizio di una funzione
discrezionale pubblicistica, la relativa controversia  rientra  nella
giurisdizione  del  giudice  amministrativo,  in  quanto  attiene   a
posizioni di interesse legittimo, nascenti da norme di azione  e  non
gia' di relazione» (Consiglio di Stato, sezione IV, 14  maggio  2004,
n. 3040). 
  Cio' posto - non omettendo di  richiamare  quanto  gia'  illustrato
nella circolare n. 22/RGS del 2008 per cui e'  possibile  individuare
tra  le  ipotesi   di   «trasferimento   di   somme»   non   soggette
all'applicazione dell'articolo 48-bis i trasferimenti  effettuati  in
base a specifiche disposizioni di  legge  o  per  dare  esecuzione  a
progetti co-finanziati dall'Unione Europea o, ancora, a  clausole  di
accordi internazionali - al fine  di  agevolare  la  valutazione  dei
singoli casi concreti appare opportuno distinguere l'ipotesi  in  cui
le disposizioni normative determinano in modo diretto  ed  automatico
obbligazioni  di  diritto  pubblico,  senza  alcuna  possibilita'  di
apprezzamento, dall'ipotesi in cui l'erogazione del contributo  o  la
sovvenzione, costituendo  esercizio  di  una  funzione  discrezionale
pubblicistica, vengono accordati e trovano la  loro  fonte  immediata
nel provvedimento di attribuzione. 
  Infatti, la  circostanza  secondo  cui  i  requisiti  dei  soggetti
ammessi a beneficiare dell'incentivazione nonche' le modalita' per la
determinazione  della  stessa   sono   stabiliti   direttamente   dal
legislatore - non avendo nessun  rilievo  la  volonta'  del  soggetto
attuatore, che deve svolgere  un  mero  controllo  sul  possesso  dei
requisiti  fissati  dalla  legge  -  nonche'  la  considerazione  che
l'incentivazione   stessa   risulta   direttamente   preordinata    e
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per
il soddisfacimento del  benessere  della  collettivita',  militano  a
ritenere  che,  in  tali  ipotesi,   l'interesse   pubblico   sotteso
all'erogazione delle provvidenze economiche sia  preminente  rispetto
alla procedura di verifica  delineata  dal  decreto  ministeriale  n.
40/2008, per cui non ricorre l'obbligo di espletarla. 
4. Trattamento delle irregolarita'. 
  Sono state rappresentate difficolta', in particolare da  parte  dei
soggetti     preposti      al      controllo      di      regolarita'
amministrativo-contabile (collegi dei revisori dei conti,  ispettori,
ecc.), circa il trattamento di eventuali irregolarita' riscontrate in
ordine  all'effettuazione  della  verifica  prescritta  dall'articolo
48-bis e dal decreto ministeriale n. 40/2008. 
  Piu'  nello   specifico,   sono   stati   formulati   dubbi   circa
l'opportunita' di procedere, ogni qual volta si presenti una siffatta
situazione di irregolarita', alla denuncia o  alla  segnalazione  del
fatto potenzialmente dannoso  per  il  pubblico  erario,  atteso  che
potrebbe    semplicemente    trattarsi    di    mero    inadempimento
procedimentale, senz'altro rilevante dal punto di vista organizzativo
e disciplinare, ma  privo  di  concrete  conseguenze  negative  sulla
finanza pubblica. 
  E'  di  tutta  evidenza,  infatti,  che  in  quest'ultima   ipotesi
l'avvenuta segnalazione si tradurrebbe in un aggravio  procedimentale
che,  lungi  dal  corrispondere  ad   esigenze   di   trasparenza   e
semplificazione,  si  porrebbe  in  contrasto  con   i   criteri   di
economicita' e di efficacia che reggono l'azione amministrativa. 
  D'altra parte, a rigore, lo stesso Procuratore Generale  presso  la
Corte dei Conti ha  sottolineato  come  il  dovere  di  denuncia  sia
escluso per «fatti aventi solo una potenzialita' lesiva» aggiungendo,
tuttavia, che «in tali ipotesi si richiede una vigile attenzione,  da
parte  delle  amministrazioni,  in  modo  da  operare  le  necessarie
correzioni idonee  ad  evitare  il  danno»  (Nota  interpretativa  in
materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali  presso
le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti,  n.  P.G.
9434/2007P, del 2 agosto 2007). 
  Cio'  posto,  si  ritiene  che,  in   presenza   di   irregolarita'
concernenti la verifica di cui trattasi, vadano inizialmente promosse
tutte quelle iniziative di natura conoscitiva volte ad acclarare -  o
ad escludere - i  presupposti  di  una  effettiva  ipotesi  di  danno
erariale. 
  In    assenza    di    chiarimenti    satisfattivi     da     parte
dell'Amministrazione che ha disposto il pagamento,  diventa  comunque
necessario,  prima  di  avanzare  una  segnalazione  alla  competente
Procura Regionale della Corte dei conti, provocare una verifica  «ora
per allora» del disposto pagamento, attenendosi  al  procedimento  di
seguito delineato. 
  Allorche' uno dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  deputati  al  controllo  di
regolarita' amministrativa  e  contabile,  rilevi  l'omissione  della
verifica prescritta dall'articolo 48-bis  e  non  ricorra  una  delle
fattispecie di  esclusione  della  stessa,  l'Amministrazione  dovra'
essere invitata ad effettuare - entro un termine che  puo'  utilmente
essere fissato in dieci giorni - un accertamento volto a  riscontrare
se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso  per
l'agente della  riscossione  la  possibilita'  di  recuperare  quanto
dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase. 
  A  tal  fine,  nelle  more  dell'implementazione  di   un   sistema
telematico  che  renda  possibile  effettuare  on  line  il  predetto
accertamento, l'Amministrazione - attraverso  l'operatore  incaricato
di procedere al servizio di verifica ai sensi dell'articolo 4,  comma
1, del decreto ministeriale n. 40/2008 -  dovra'  formulare  apposita
richiesta scritta, secondo il facsimile unito alla presente circolare
(allegato A), da inviare ad Equitalia Servizi S.p.A. a mezzo  telefax
al  n.  06-95050169  ovvero,  previa  trasformazione   in   documento
elettronico (file .pdf),  a  mezzo  posta  elettronica  all'indirizzo
sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it, utilizzando una  casella
istituzionale di posta certificata. 
  Sulla scorta della predetta  richiesta,  Equitalia  Servizi  S.p.A.
accertera' se il beneficiario del pagamento si trova  attualmente  in
posizione  di  inadempienza  rispetto   all'obbligo   di   versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento  per  un
ammontare complessivo pari o superiore all'importo di diecimila  euro
- sino, ovviamente, all'importo del pagamento  -  e,  nel  solo  caso
affermativo, se tale posizione di inadempienza  era  gia'  esistente,
sulla base dell'obbligo derivante dalle medesime cartelle,  all'epoca
in cui e' stato effettuato il pagamento. 
  L'esito del suddetto accertamento  sara'  comunicato  da  Equitalia
Servizi   S.p.A.   direttamente   all'Amministrazione    interessata,
indicativamente nel termine di trenta  giorni,  attraverso  il  mezzo
indicato  da   quest'ultima   (telefax   ovvero   posta   elettronica
certificata) al momento della richiesta. 
  Laddove l'esito dell'accertamento palesi  un  perdurante  stato  di
inadempimento  a  carico  del   beneficiario,   i   soggetti   tenuti
all'obbligo di denuncia ovvero, in caso di loro inerzia,  gli  uffici
riscontranti e gli organi di controllo  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo n. 286/1999  provvederanno  senza  indugio  -  e,
comunque,  nel  rispetto  dei  termini   di   prescrizione   indicati
dall'articolo 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
modificazioni, tenuto pure conto delle precisazioni  contenute  nella
circolare 13 dicembre  2006,  n.  44/RGS  -  a  trasmettere  apposita
segnalazione alla competente  Procura  Regionale  della  magistratura
contabile, in aderenza alle direttive contenute nella citata nota del
Procuratore generale presso la Corte dei conti  n.  P.G.  9434/2007P,
del 2 agosto 2007. 
  Va da se' che, in presenza della specifica richiesta del soggetto o
dei    soggetti    preposti    al    controllo     di     regolarita'
amministrativo-contabile, qualora l'Amministrazione non  provveda  ad
effettuare, secondo il procedimento delineato, il dovuto accertamento
presso  Equitalia  Servizi  S.p.A.,  inevitabilmente,  dovra'  essere
inoltrata, a causa del contegno omissivo,  la  relativa  segnalazione
alla magistratura contabile. 
    Roma, 23 settembre 2011 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                     dello Stato      
                                                        Canzio        
Il Direttore generale     delle Finanze 
     Lapecorella