IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2010,  n.  61,  recante
disposizioni sulla tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge  7
luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2003 con il quale  e'  stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita  del
vino «Sforzato di Valtellina» o « Sfursat di Valtellina», ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 25 gennaio  2010,  con  il  quale  e'
stato approvato  il  vigente  disciplinare  di  produzione  dei  vini
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Sforzato   di
Valtellina» o « Sfursat di Valtellina»; 
  Vista la  domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela  vini  di
Valtellina, intesa ad ottenere la deroga  all'art.  5,  comma  3  del
disciplinare di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata e  garantita  «Sforzato  di  Valtellina»  o  «Sfursat  di
Valtellina», al fine di anticipare al 25 novembre 2011 l'inizio delle
operazioni di pigiatura e di vinificazione del vino  a  denominazione
di  origine  controllata  e  garantita  «Sforzato  di  Valtellina»  o
«Sfursat di Valtellina»; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Regione  Lombardia  sulla
sopra citata richiesta di deroga; 
  Visto  l'andamento  climatico  anomalo  caratterizzato  da  elevate
temperature che ha portato ad un anticipo della maturazione delle uve
rispetto all'annata precedente, ritenuto  necessario  l'anticipo  del
termine previsto dal disciplinare di produzione  per  l'inizio  della
pigiatura e vinificazione delle uve  destinate  alla  produzione  del
vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato  di
Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per la sola campagna vitivinicola 2011/2012,  le  uve  messe  ad
appassire per ottenere i vini a denominazione di origine  controllata
e garantita «Sforzato  di  Valtellina»  o  «Sfursat  di  Valtellina»,
possono essere pigiate e vinificate a partire dal 25 novembre 2011. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 ottobre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari