IL DIRETTORE GENERALE 
            per le politiche attive e passive del lavoro 
 
  Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro  in  materia  di  Formazione
Professionale»; 
  Vista  la  legge  4  gennaio  1990,  n.   1   recante   «Disciplina
dell'attivita' di estetista»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.  206,
che disciplina  il  riconoscimento  per  l'accesso  alle  professioni
regolamentate e il loro  esercizio,  delle  qualifiche  professionali
acquisite in  uno  o  piu'  Stati  membri  dell'Unione  europea,  che
permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello  Stato
membro di origine la professione corrispondente; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1,
comma 2, recante l'istituzione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
luglio 2011,  in  corso  di  registrazione  con  il  quale  e'  stato
conferito l'incarico di Direttore Generale della  Direzione  generale
per le politiche per l'orientamento e la formazione, al  Cons.  Paola
Paduano; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011,
n. 144, «Regolamento recante la riorganizzazione  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali»  ed,  in  particolare,  l'art.  6
relativo alla Direzione generale per le politiche  attive  e  passive
del lavoro; 
  Visto l'art. 5 comma 1 lett. l) dello stesso decreto legislativo n.
206/07, che attribuisce al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali la competenza per il riconoscimento  nei  casi  di  attivita'
professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso
di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19,  comma  1
lettere a), b) e c); 
  Vista l'istanza con  la  quale  la  sig.ra  Vieru  Elena  Georgeta,
cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento degli  attestati  di
«Cosmetician», di «Manichiurist» e di  «Pedichiurist»  conseguiti  in
Romania, ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione  di
estetista; 
  Considerato che i predetti titoli possano  essere  riconosciuti  ai
sensi  dell'art.  19  comma  1  lett.  b),  del  richiamato   decreto
legislativo n. 206/07; 
  Preso  atto  che  la  differenza   sostanziale   nella   formazione
professionale, relativa ad  alcune  discipline  non  contemplate  nel
programma d'esame previsto nel  percorso  formativo  romeno  rispetto
alla  formazione  italiana,   non   e'   compensata   dall'esperienza
professionale, si rende necessario sottoporre la richiedente  ad  una
misura compensativa come per i casi precedenti, volta ad accertare le
conoscenze deontologiche e professionali nel  settore  dell'estetica,
secondo quanto stabilito dalla legge nazionale 1/90; 
  Vista la nota del 3 gennaio 2011, con  la  quale  la  sig.ra  Vieru
Elena Georgeta ha esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 22
comma 1 del decreto legislativo n. 206/07,  scegliendo  quale  misura
compensativa il superamento di una prova attitudinale; 
  Considerato che per  la  realizzazione  della  prova  d'esame,  con
decreto direttoriale  n.  58/I/2011  del  1°  marzo  2011,  ai  sensi
dell'art. 23 del predetto decreto legislativo  n.  206/07,  e'  stato
chiesto alla Regione Abruzzo, ove la  richiedente  e'  residente,  di
effettuare l'organizzazione della prova teorico-pratica,  presso  una
struttura riconosciuta dalla Regione stessa, al fine di accertare  le
conoscenze professionali della richiedente; 
  Visto il verbale della Regione  Abruzzo,  prot.  n.  16628  del  1°
settembre 2011, attestante il superamento della prova d'esame davanti
alla commissione esaminatrice; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I  titoli  professionali   di   «Cosmetician»,   «Manichiurist»   e
«Pedichiurist», rilasciati in data 14 aprile 2010  e  29  marzo  2010
dalla Scuola SC Newinfo Company  srl  (Romania),  alla  sig.ra  Vieru
Elena Georgeta, nata a Mastacani (Romania) il 14  giugno  1973,  sono
riconosciuti  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia
dell'attivita'  professionale  di   «Estetista»,   in   qualita'   di
lavoratore dipendente o autonomo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 ottobre 2011 
 
                                       Il direttore generale: Paduano