IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge  30
dicembre 2010, n. 240, che prevede la sostituzione della  figura  del
direttore  amministrativo  con  quella  del  direttore  generale,  da
scegliere tra personalita' di elevata qualificazione professionale  e
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali  mediante
il   conferimento   dell'incarico   da   parte   del   consiglio   di
amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il  parere  del
senato accademico, con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  di
diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; 
  Considerato che l'art. 2, comma  1,  lettera  n),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240,  prevede  la  determinazione  del  trattamento
economico spettante al direttore generale in conformita' a criteri  e
parametri  fissati  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  23  maggio  2001  con  il  quale  sono  stati
determinati specifici criteri  per  la  definizione  del  trattamento
economico dei direttori amministrativi  delle  Universita'  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
  Tenuto conto che la base parametrale di partenza della retribuzione
del  direttore  amministrativo,  corrispondente  alla  posizione   di
vertice  di  un  dirigente  del  comparto  Universita',   comprensiva
dell'indennita' di posizione, e' quantificata  nel  predetto  decreto
interministeriale del 23 maggio 2001 in € 67.140 (ex  £  130.000.000)
cosi' come previsto dal CCNL della  Dirigenza  universitaria  1994  -
1997. 
  Tenuto conto chel'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, ha disposto che, per gli anni  2011,2012e  2013  il  trattamento
economico complessivo dei  singoli  dipendenti,  anche  di  qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento  accessorio,  previsto  dai
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non  puo'
superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente  spettante  per
l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi  straordinari
della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni  dipendenti  da
eventuali arretrati. 
  Tenuto conto chel'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, ha disposto tra l'altro che a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge e sino al 31 dicembre  2013,  i  trattamenti
economici  complessivi  spettanti   ai   titolari   degli   incarichi
dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti
in misura superiore a quella indicata  nel  contratto  stipulato  dal
precedente  titolare  ovvero,  in  caso  di  rinnovo,  dal   medesimo
titolare. 
  Ritenuta la necessita' di  definire  criteri  e  parametri  per  la
determinazione del trattamento economico del direttore generale delle
universita'. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto,  il  trattamento
economico dei direttori generali delle Universita', per  il  triennio
2011 - 2013,  e'  fissato  in  conformita'  ai  criteri  e  parametri
stabiliti con il DI del 23 maggio 2001, per la  figura  di  direttore
amministrativo come da allegato 1, tenuto  conto  delle  disposizioni
previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122.