IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 settembre  2010,  n.  17,  recante  disposizioni  in
relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto in particolare l'art. 23, comma 2, della predetta  legge,  ai
sensi del quale «Fermo restando  l'affidamento  a  titolo  oneroso  o
gratuito  di  incarichi  di  insegnamento  al  personale  docente   e
ricercatore  universitario,   le   universita'   possono,   altresi',
stipulare contratti  a  titolo  oneroso,  nell'ambito  delle  proprie
disponibilita' di bilancio, per fare  fronte  a  specifiche  esigenze
didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso  di  adeguati
requisiti scientifici e professionali.  Il  possesso  del  titolo  di
dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione,
ovvero  di  titoli  equivalenti  conseguiti  all'estero,  costituisce
titolo  preferenziale  ai   fini   dell'attribuzione   dei   predetti
contratti.  I  contratti  sono  attribuiti  previo  espletamento   di
procedure disciplinate con regolamenti di ateneo,  nel  rispetto  del
codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati
e la pubblicita' degli atti.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per
attivita' di insegnamento stipulati ai sensi dall'art. 23,  comma  2,
della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  e'  determinato  da  ciascuna
universita', anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni  e
comunque nei limiti delle disponibilita' di bilancio, tra  un  minimo
di  euro  25  ed  un  massimo  di  euro  100,  per  ciascuna  ora  di
insegnamento, secondo i parametri di  cui  al  comma  2.  I  predetti
importi   si   intendono   al   netto   degli    oneri    a    carico
dell'amministrazione e sono comprensivi del  compenso  relativo  alle
attivita'  di  preparazione,  supporto  agli  studenti   e   verifica
dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato. 
  2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico  e'
determinato dalle universita' in relazione a: 
    a) la tipologia dell'attivita' didattica o integrativa; 
    b) il numero degli studenti; 
    c)  l'eventuale  qualificazione  scientifica  e/o   professionale
richiesta; 
    d) le disponibilita' di bilancio.