IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto in particolare l'art. 23, comma 2, della predetta legge, ai sensi del quale «Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le universita' possono, altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti.»; Decreta: Art. 1 1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attivita' di insegnamento stipulati ai sensi dall'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' determinato da ciascuna universita', anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilita' di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attivita' di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato. 2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico e' determinato dalle universita' in relazione a: a) la tipologia dell'attivita' didattica o integrativa; b) il numero degli studenti; c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; d) le disponibilita' di bilancio.