IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente; Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare; Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art. 4 il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Considerato altresi' che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come modificato dall'art. 7-ter della richiamata legge n. 13/2009, prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto; Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'art. 4 della richiamata legge n. 368/2003; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 197 del 24 novembre 2010 con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2009, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche' ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4 della legge n. 368/2003, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 10 del 14 febbraio 2011 con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2008, delle misure di compensazione territoriale relative ai comuni e alle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche' ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4 della legge n. 368/2003, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009; Viste la note n. 2451 del 23 novembre 2009 e n. 440 del 25 gennaio 2011 con le quali la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) ha comunicato l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, pari rispettivamente a 14.627.513 euro per il 2008 e a 14.589.179 euro per il 2009, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi ai bilanci per i medesimi anni; Viste le note n. 37128 del 24 novembre 2010 e n. 5124 del 14 febbraio 2011 con le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso a questo Comitato le proposte di riparto per gli anni 2008 e 2009; Vista la nota n. 6929 inviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 2 marzo 2011 con la quale si rettificano alcuni valori erroneamente riportati nella tabella allegata al citato decreto ministeriale n. 197/2010 riguardante la ripartizione percentuale per l'annualita' 2009; Ritenuto opportuno inquadrare le misure previste dall'art. 4 della richiamata legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni, nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione delle attivita' per la messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi nonche' dei rifiuti che saranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari; Ritenuto di dover approvare le richiamate proposte di ripartizione relative agli anni 2008 e 2009, in attesa della realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dall'art. 1, comma 1, della citata legge n. 368/2003; Delibera: 1. Criteri di ripartizione. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003 convertito nella legge n. 368/2003 e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso; i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente. 2. Ripartizione tra comuni e province. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, convertito nella legge n. 368/2003, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/2009, le risorse disponibili come misure compensative per gli anni 2008 e 2009 sono ripartite per ciascun sito e suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nelle allegate tabelle 1 e 2, relative rispettivamente all'anno 2008 e all'anno 2009, che costituiscono parte integrante della presente delibera. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. 3. Modalita' di erogazione delle somme. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico agli enti locali sopra individuati, secondo le modalita' previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale interessato. Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relazionera' a questo comitato, entro il 31 dicembre 2012, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera. Roma, 3 agosto 2011 Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche' Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 218