IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  24  dicembre  2003,  n.   368,   recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito  con
modificazioni nella legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  recante  misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n.  314/2003  che
stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari e  impianti  del  ciclo  del  combustibile
nucleare; 
  Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art.  4  il  quale
stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo  sia  effettuata
con deliberazione del CIPE, sulla  base  delle  stime  di  inventario
radiometrico  dei  siti  determinato  annualmente  con  decreto   del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  su
proposta dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA); 
  Considerato  altresi'  che  il  medesimo  comma  1-bis  del  citato
articolo, come modificato dall'art. 7-ter della richiamata  legge  n.
13/2009,  prevede  che  il  contributo  sia  ripartito,  per  ciascun
territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune  nel  cui
territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento  in  favore
della relativa provincia e in misura del 25 per cento in  favore  dei
comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito  e
che  il  contributo  spettante  a  questi  ultimi  sia  calcolato  in
proporzione alla superficie e alla popolazione residente  nel  raggio
di dieci chilometri dall'impianto; 
  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311
(Legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°
gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una
quota pari al 70 per cento degli importi derivanti  dall'applicazione
dell'aliquota della componente della  tariffa  elettrica  di  cui  al
comma 1-bis dell'art. 4 della richiamata legge n. 368/2003; 
  Visto il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito  con
modificazioni nella legge 6 agosto  2008,  n.  133  che  all'art.  28
istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito  il
compito di svolgere le funzioni dell'APAT  di  cui  all'art.  38  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 197 del 24 novembre 2010 con il quale  viene
approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2009, delle  misure
di compensazione territoriale relative  ai  comuni  e  alle  province
ospitanti centrali nucleari e impianti  del  ciclo  del  combustibile
radioattivo,  nonche'  ai  comuni  confinanti  con  quello  nel   cui
territorio e' ubicato il sito,  ai  sensi  del  citato  comma  1-bis,
dell'art. 4 della legge n. 368/2003, come modificato dall'art.  7-ter
della legge n. 13/2009; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 10 del 14 febbraio 2011 con il  quale  viene
approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2008, delle  misure
di compensazione territoriale relative  ai  comuni  e  alle  province
ospitanti centrali nucleari e impianti  del  ciclo  del  combustibile
radioattivo,  nonche'  ai  comuni  confinanti  con  quello  nel   cui
territorio e' ubicato il sito,  ai  sensi  del  citato  comma  1-bis,
dell'art. 4 della legge n. 368/2003, come modificato dall'art.  7-ter
della legge n. 13/2009; 
  Viste la note n. 2451 del 23 novembre 2009 e n. 440 del 25  gennaio
2011 con le quali la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE)
ha  comunicato   l'entita'   delle   risorse   disponibili   per   il
finanziamento  delle  misure  di  compensazione  territoriale,   pari
rispettivamente a 14.627.513 euro per il 2008 e a 14.589.179 euro per
il 2009, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi
ai bilanci per i medesimi anni; 
  Viste le note n. 37128 del 24  novembre  2010  e  n.  5124  del  14
febbraio 2011 con le quali il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare ha trasmesso a questo Comitato le  proposte
di riparto per gli anni 2008 e 2009; 
  Vista la nota n. 6929 inviata dal Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare in data 2 marzo 2011 con la quale si
rettificano  alcuni  valori  erroneamente  riportati  nella   tabella
allegata al citato decreto ministeriale n.  197/2010  riguardante  la
ripartizione percentuale per l'annualita' 2009; 
  Ritenuto opportuno inquadrare le misure previste dall'art. 4  della
richiamata legge n. 368/2003 e successive modifiche  e  integrazioni,
nell'ottica  di  compensare   i   disagi   derivanti   dall'effettiva
esecuzione  delle  attivita'  per  la  messa  in   sicurezza   e   lo
smantellamento degli  impianti  dismessi  e  per  lo  stoccaggio  dei
rifiuti pregressi nonche' dei  rifiuti  che  saranno  prodotti  dallo
smantellamento degli impianti nucleari; 
  Ritenuto di dover approvare le richiamate proposte di  ripartizione
relative agli anni 2008 e 2009, in  attesa  della  realizzazione  del
Deposito nazionale dei  rifiuti  radioattivi  previsto  dall'art.  1,
comma 1, della citata legge n. 368/2003; 
 
                              Delibera: 
 
1. Criteri di ripartizione. 
  Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  comuni  e  alle
province  che  ospitano  gli  impianti  di   cui   all'art.   4   del
decreto-legge n. 314/2003 convertito nella legge n. 368/2003  e  alle
successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa,  vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 
    la radioattivita' presente nelle strutture stesse  dell'impianto,
in forma di  attivazione  e  di  contaminazione,  che  potra'  essere
eliminata al termine delle procedure di disattivazione  dell'impianto
stesso; 
    i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da  pregresso  esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 
    il  combustibile  nucleare  fresco  e,  soprattutto,   irraggiato
eventualmente presente. 
2. Ripartizione tra comuni e province. 
  In applicazione dei criteri di cui  al  precedente  punto  1  e  di
quanto previsto dal comma 1-bis  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.
314/2003,  convertito  nella  legge  n.  368/2003,  come   modificato
dall'art. 7-ter del decreto-legge n. 208/2008, convertito nella legge
n. 13/2009, le risorse disponibili come misure compensative  per  gli
anni 2008 e 2009 sono ripartite per ciascun sito e suddivise tra  gli
enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del  comune  nel
cui territorio e' ubicato il sito, in misura  del  25  per  cento  in
favore della relativa provincia e in  misura  del  25  per  cento  in
favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato
il sito,  secondo  le  percentuali  e  gli  importi  riportati  nelle
allegate tabelle 1 e 2,  relative  rispettivamente  all'anno  2008  e
all'anno 2009, che  costituiscono  parte  integrante  della  presente
delibera. 
  Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel  cui
territorio e' ubicato il sito viene  calcolato  in  proporzione  alla
superficie  ed  alla  popolazione  residente  nel  raggio  di   dieci
chilometri dall'impianto. 
3. Modalita' di erogazione delle somme. 
  Le somme di cui al precedente punto  2  sono  versate  dalla  Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico  agli   enti   locali   sopra
individuati, secondo le modalita' previste dal sistema  di  tesoreria
unica di cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e  successive
modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale
interessato. 
  Le suddette risorse  finanziarie  dovranno  essere  destinate  alla
realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di
compensazione in campo ambientale. 
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
relazionera' a questo comitato, entro  il  31  dicembre  2012,  sullo
stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera. 
    Roma, 3 agosto 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  10
Economia e finanze, foglio n. 218