IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (Gazzetta  Ufficiale  n.  43/1994)   recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Vista la direttiva del Ministro dei lavori pubblici 20 ottobre 1998
- emanata di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  -  concernente  «Direttiva  per  la
revisione  degli  strumenti  convenzionali  tra   ANAS   e   societa'
concessionarie di autostrade»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 26/1999 - suppl.  ord.)  emanato
ai sensi dell'art. 2  del  decreto-legge  12  maggio  1995,  n.  163,
convertito dalla legge 11 luglio 1995,  n.  273,  e  recante  «Schema
generale di  riferimento  per  la  predisposizione  della  carta  dei
servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio  2006,  n.  233  che
trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Nucleo  di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' (NARS); 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito  nella  legge
24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) che all'art.  1,
comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizione  per  il  settore
autostradale, in particolare apportando - al comma 1030  -  modifiche
alla normativa  citata  al  visto  precedente  e  che  e'  stata  poi
ulteriormente modificata dall'art. 8-duodecies  del  decreto-legge  8
aprile 2008, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2008, n. 101, che ha, tra l'altro, introdotto la  possibilita'
per il concessionario di concordare con  il  concedente  una  formula
semplificata del sistema di  adeguamento  annuale  delle  tariffe  di
pedaggio; 
  Visto l'art. 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.  59,
convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, cosi'  come  da  ultimo
modificato dall'art. 47, comma 1, lettera  a)  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che dispone che gli schemi di convenzioni  autostradali  sottoscritti
con ANAS sino alla data del 31 luglio 2010 sono approvati  ope  legis
«a condizione che  i  suddetti  schemi  recepiscano  le  prescrizioni
richiamate   dalle   delibere   CIPE   di   approvazione,   ai   fini
dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica,  fatti  salvi  gli
schemi di convenzioni gia' approvati»; 
  Visto l'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata  legge
di conversione - abroga l'art. 1, comma 1021, della citata  legge  n.
296/2006, dettando una nuova disciplina  in  tema  di  «sovrapprezzi»
alle tariffe autostradali; 
  Visto l'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modifiche
ed integrazioni, ai sensi del quale «L'art. 2, comma 202, lettera a),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si interpreta nel senso che  in
caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari  degli  schemi
di   convenzione   ovvero   dei   Piani   economico-finanziari   alle
prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone  comunicazione
ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle  infrastrutture  e
dei trasporti, gli schemi di  convenzione  stessi  non  si  intendono
approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di  approvazione
di cui all'art. 2, commi 82 e seguenti del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge  24  novembre
2006, n. 28»; 
  Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 118/1996), in  materia  di  disciplina  dei  servizi  di  pubblica
utilita'  non  gia'  diversamente  regolamentati  ed   in   tema   di
determinazione delle relative tariffe; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (Gazzetta  Ufficiale  n.
305/1996),  con  la  quale  viene  definito  lo  schema   regolatorio
complessivo del  settore  ed  in  particolare  viene  indicata  nella
metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle  tariffe
nonche' stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 26 gennaio 2007,  n.  1  (Gazzetta  Ufficiale  n.
41/2007), che detta criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007,  n.  39  (Gazzetta  Ufficiale  n.
197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze  (Gazzetta  Ufficiale  n.  224/2007),
recante   «Criteri   di   autorizzazione   alle   modificazioni   del
concessionario    autostradale,    derivanti    da     concentrazione
comunitaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si
e' proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1,  comma
1,   prevede   la   verifica,   da   parte   dello   stesso   Nucleo,
dell'applicazione - negli schemi di convenzione  unica  sottoposti  a
questo comitato - dei principi in materia di  regolazione  tariffaria
relativi al settore considerato; 
  Vista la delibera  6  marzo  2009,  n.  5  (Gazzetta  Ufficiale  n.
225/2009) che, per le  attivita'  relative  alla  «Progettazione  del
completamento  della  Tangenziale  nord  della  citta'  di  Vicenza»,
individua come Soggetto  aggiudicatore  la  provincia  di  Vicenza  e
dispone l'assegnazione di un finanziamento di 5 milioni  di  euro,  a
valere sul Fondo infrastrutture, quota Centro-Nord; 
  Vista la propria delibera 18 novembre 2010, n.  94  che,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 202, della citata legge 23 dicembre 2009, n.  191,
ha formulato in ordine allo schema di convenzione tra ANAS  S.p.A.  e
la Societa' Autostrada Brescia - Padova, siglata in  data  30  luglio
2010,  alcune  prescrizioni  intese  ad  assicurare  l'invarianza  di
effetti sulla finanza pubblica; 
  Vista la nota 31 marzo 2011, n. 7905  con  la  quale  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, nel  sollecitare  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ad acquisire da  ANAS  le  simulazioni
sulla sostenibilita' del  piano  finanziario,  sia  in  relazione  al
valore di subentro sia in termini tariffari, ha  proposto,  anche  ai
sensi dell'art. 8-duodecies del decreto-legge n. 59/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, ulteriori prescrizioni rispetto  a  quelle
deliberate con la sopra citata delibera n. 94/2010; 
  Vista la nota 3 maggio 2011, n. 10712, con la  quale  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  esito  all'esame  delle
simulazioni effettuate  dall'ANAS,  ha  ritenuto  opportuno  inserire
nello schema di convenzione ulteriori prescrizioni; 
  Considerato che con nota del 2 maggio 2011, n. 17221, il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha   chiesto   l'iscrizione
all'ordine del giorno del comitato,  tra  l'altro,  dello  schema  di
convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Societa' Autostrada Brescia  -
Padova S.p.A.; 
  Ritenuto di valutare positivamente la raccomandazione, relativa  ai
sedimi delle attuali tangenziali di Verona,  Vicenza  e  Padova,  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione
Veneto, acquisita agli atti del comitato durante  la  seduta  del  18
novembre 2010, e riproposta nella odierna seduta; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art.  8-duodecies  del  decreto-legge  n.  59/2008  e
successive modifiche ed integrazioni, sono formulate, in ordine  allo
schema di convenzione  tra  ANAS  S.p.A.  e  la  Societa'  Autostrada
Brescia - Padova S.p.A., le seguenti ulteriori prescrizioni  rispetto
a quanto previsto con la  propria  delibera  n.  94/2010,  intese  ad
assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza pubblica: 
    all'art. 3 dopo il punto r) aggiungere il punto r1) del  seguente
tenore: «L'individuazione dei soggetti finanziatori degli  interventi
oggetto della presente convenzione avviene mediante lo svolgimento di
una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del  decreto  legislativo
n. 163/2006»; 
    all'art. 11 aggiungere i tre commi come di seguito elencati: 
Primo comma da aggiungere: 
  Qualora in sede di sottoscrizione del contratto  di  finanziamento,
dovesse verificarsi uno scostamento del costo  del  debito  riportato
nel  piano  economico-finanziario  allegato  alla   convenzione,   si
procedera' all'aggiornamento del relativo piano economico-finanziario
al  fine  di  rideterminare  l'equilibrio  economico-finanziario  con
conseguente riallineamento del costo del debito (Kd) utilizzato nella
determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento
(Wacc). 
  Il riallineamento del costo del debito (Kd) qualora determinato  da
un  incremento  del  Kd  rispetto  al  valore  previsto   nel   piano
finanziario allegato alla presente  convenzione,  sara'  definito  in
ragione del minore tra i seguenti valori: 
    a) differenza tra il tasso finanziariamente equivalente (TFE) del
finanziamento,  indicato  nel   piano   economico-finanziario   (PEF)
allegato  alla  presente  convenzione,   calcolato   alla   data   di
sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento e il  TFE  del
finanziamento indicato nel PEF  allegato  alla  presente  convenzione
calcolato all'atto di recepimento delle  prescrizioni  del  CIPE,  ai
sensi dell'art. 2, comma 202, lettera  a)  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 e dell'art. 47, comma 3,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, cosi' come convertito dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. Nel caso in cui tale  differenza  risulti  negativa,  il  valore
considerato e' pari a zero; 
    b) la differenza del costo del debito, riportato nel PEF allegato
alla presente convenzione e il costo del debito relativo al contratto
di finanziamento sottoscritto. 
  Nel caso  in  cui  il  riallineamento  del  costo  del  debito  sia
determinato da una riduzione del Kd rispetto al valore  previsto  nel
PEF allegato alla presente convenzione, la variazione  del  Kd  sara'
pari alla differenza tra il costo del finanziamento previsto nel  PEF
allegato alla presente convenzione e il costo del debito relativo  al
contratto di finanziamento sottoscritto. 
  Il TFE e' calcolato sulla base della curva dei tassi BTP  Benchmark
rilevati dalla pagina «0#ITBMK=FIX» del circuito Reuter,  secondo  la
metodologia riportata all'allegato B) della convenzione. 
  L'allegato B) alla convenzione deve essere integrato, prevedendo le
modalita' per il calcolo del tasso  finanziariamente  equivalente  ai
BTP Benchmark come di seguito descritto. 
  Il Tasso finanziariamente equivalente («TFE») indica  il  tasso  di
mercato di una operazione  finanziaria  teorica  avente  le  medesime
caratteristiche  del  finanziamento  previsto  nel  Piano   economico
finanziario della convenzione  (il  «Finanziamento»)  in  termini  di
modalita' e periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione
degli interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
    1)  calcolo  della  durata   finanziariamente   equivalente   del
Finanziamento («DFE»), inteso come il valore espresso in  anni  entro
cui si verifica il rientro del capitale e delle cedole, tenendo conto
anche dei flussi di erogazione; 
    2) rilevazione del rendimento del BTP  benchmark,  rilevato  alle
ore [15] alla pagina Reuters «0#ITBMK=FIX»,  con  durata  finanziaria
immediatamente precedente la DFE; 
    3) rilevazione del rendimento del BTP  benchmark,  rilevato  alle
ore [15] alla pagina Reuters  «0#ITBMK=FIX»  con  durata  finanziaria
immediatamente successiva alla DFE; 
    4) calcolo del tasso di rendimento, di un BTP teorico avente  DFE
corrispondente alla DFE  del  Finanziamento  mediante  interpolazione
lineare dei rendimenti rilevati secondo i sopra elencati punti 2 e 3.
Tale   rendimento   corrisponde   all'approssimazione    del    Tasso
finanziariamente equivalente (TFE) rispetto alla curva dei BTP; 
    5) nel caso in cui la DFE risulti uguale o superiore alla  durata
finanziaria massima del BTP benchmark si procedera'  al  calcolo  del
tasso  di  rendimento  di  cui  al  precedente  punto   4,   mediante
estrapolazione lineare dei rendimenti (i) del BTP benchmark, rilevato
alle  ore  [15]  alla  pagina  Reuters   «0#ITBMK=FIX»,   di   durata
finanziaria massima, e (II) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15]
alla   pagina   Reuters   «0#ITBMK=FIX»,   di   durata    finanziaria
immediatamente precedente. 
  Il concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark
e del TFE all'atto di recepimento delle  prescrizioni  del  CIPE,  ai
sensi dell'art. 2, comma 202, lettera  a)  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 e dell'art. 47, comma 3,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, cosi' come convertito dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e li comunica al concedente; successivamente, il  concessionario
rileva il valore dei rendimenti  del  BTP  benchmark  e  del  TFE  al
momento  di  sottoscrizione  del  contratto  di  finanziamento  e  li
comunica al concedente. 
  Nel caso in cui, successivamente e in condizioni  di  mercato  piu'
favorevoli, il concessionario proceda al rifinanziamento  del  debito
previsto nel PEF vigente, il  riallineamento  del  costo  del  debito
indicato nel PEF vigente sara' determinato in ragione  di  un  valore
pari alla differenza, solo se  positiva,  tra  il  costo  del  debito
applicato nel PEF vigente e il costo del debito rifinanziato. 
Secondo comma da aggiungere: 
  Il rendimento dei mezzi propri (ke),  utilizzato  nel  calcolo  del
costo medio ponderato delle fonti di finanziamento  (Wacc),  previsto
nel PEF allegato alla presente convenzione, e riportato nell'allegato
B) della presente convenzione, sara' vincolante per il concessionario
e rimarra' fisso e invariabile per tutta la durata della concessione,
anche    in    occasione    degli     aggiornamenti     del     piano
economico-finanziario previsti dal presente articolo. 
Terzo comma da aggiungere: 
  In occasione degli aggiornamenti del  Piano  economico  finanziario
sono adottate tutte le misure idonee a consentire  la  riduzione  del
valore di  subentro  fino  al  possibile  azzeramento  dello  stesso,
utilizzando altresi' le maggiori risorse  derivanti  dagli  eventuali
incrementi  del  traffico,  rilevati   a   consuntivo   nel   periodo
regolatorio  precedente  considerato  rispetto  ai  valori   stimati,
dall'eventuale  riduzione  del  costo   del   debito   effettivamente
sostenuto  rispetto  a  quello  previsto  nel   PEF   allegato   alla
convenzione, dagli eventuali incrementi tariffari rispetto  a  quelli
gia'  previsti  nel  Piano  economico   finanziario   allegato   alla
convenzione ammissibili ai sensi della delibera CIPE n. 39/2007. 
  Al medesimo art. 11 inserire la  presente  clausola:  «in  sede  di
approvazione del progetto  definitivo,  relativo  alla  realizzazione
della Valdastico nord, deve  essere  ridefinito  il  piano  economico
finanziario,  attraverso  l'utilizzo  della  leva   tariffaria,   con
l'obiettivo di ridurre/azzerare il  valore  del  valore  di  subentro
attualmente previsto,  alla  scadenza  della  concessione,  in  1.896
milioni di euro». 
Raccomanda: 
  Al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  valutare,
insieme al concedente e al concessionario, la possibilita' di rendere
anticipatamente disponibili i sedimi  delle  attuali  tangenziali  di
Verona,  Vicenza  e  Padova,  il   cui   eventuale   utilizzo   sara'
disciplinato da un protocollo di intesa tra  il  predetto  Ministero,
ANAS S.p.A. e Regione Veneto. 
    Roma, 5 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario:Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  10
Economia e finanze, foglio n. 219