IL DIRETTORE GENERALE 
    della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore  
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare,  il  Capo  IV,  articolo  13,  del  predetto
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo  e
la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto dirigenziale prot.  11075  del  16  ottobre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale n. 251 del 25 ottobre 2008, con il quale e' stato  conferito
l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede  in
Napoli, Corso Meridionale, 6, l'incarico a svolgere  le  funzioni  di
controllo per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi»
e per le DOC «Aversa», «Aglianico  del  Taburno  e  Taburno»,  «Campi
Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi»,
«Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardiolo», «Irpinia», «Ischia»,
«Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei  Goti»,  «Solopaca»,
«Vesuvio»; 
  Considerato che il  predetto  incarico,  rilasciato  ai  sensi  del
decreto ministeriale 29 marzo 2007, ha validita' triennale dalla data
di entrata in vigore; 
  Vista la nota, prot. 2011.0791659 del 20 ottobre 2011, con la quale
la Regione Campania ha chiesto la proroga della validita' del termine
triennale attribuito al  decreto  dirigenziale  prot.  11075  del  16
ottobre 2008 ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto  ministeriale
29 marzo 2007; 
  Considerato  che  i  soggetti  legittimati,  in  prossimita'  della
scadenza del triennio,  non  hanno  ancora  provveduto  a  confermare
l'Istituto Mediterraneo di  Certificazione  Agroalimentare  ovvero  a
segnalare la struttura di controllo  cui  conferire  l'incarico  allo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Considerata  la  necessita'  di  garantire,  senza   soluzione   di
continuita', il controllo concernente le denominazioni di origine dei
vini sopra richiamati; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di poter prorogare  il  termine
di  validita',  alle  medesime  condizioni  stabilite   nel   decreto
dirigenziale prot. 11075 del 16 ottobre 2008 fino all'emanazione  del
decreto   dirigenziale   di   rinnovo   dell'incarico    all'Istituto
Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare ovvero al  conferimento
dell'eventuale incarico ad una nuova struttura di controllo  inserita
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   L'incarico,   rilasciato    all'Istituto    Mediterraneo    di
Certificazione Agroalimentare con decreto  dirigenziale  prot.  11075
del 16 ottobre 2008, allo  svolgimento  dei  controlli  per  le  DOCG
«Fiano di  Avellino»,  «Greco  di  Tufo»,  «Taurasi»  e  per  le  DOC
«Aversa»,  «Aglianico  del  Taburno  e  Taburno»,  «Campi   Flegrei»,
«Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi»,  «Falerno
del  Massico»,   «Galluccio»,   «Guardiolo»,   «Irpinia»,   «Ischia»,
«Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei  Goti»,  «Solopaca»,
«Vesuvio» e' prorogato fino all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo
dell'incarico ovvero  dell'eventuale  incarico  rilasciato  ad  altra
struttura di controllo per la singola denominazione di origine;