IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello  di  Catania  in
data  15.9.2011  prot  n.  12090/U/2.1.8,  dalla  quale  risulta  che
l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo  non  e'  stato  in  grado  di
funzionare per  assenza  di  tutto  il  personale  amministrativo  in
servizio nei giorni 8 e 10 settembre 2011; 
  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948,  n.
437; 
 
                              Decreta: 
 
  In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio  del  Giudice
di Pace di Mineo nei giorni 8 e 10  settembre  2011  per  assenza  di
tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza
per il compimento dei relativi atti presso il predetto  ufficio  o  a
mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni  sopra  indicati  o
nei cinque giorni successivi, sono prorogati  di  quindici  giorni  a
decorrere dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
    Roma, 5 ottobre 2011 
 
                                                 p. Il Ministro       
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                Alberti Casellati