Premessa. 
  Sono  pervenute  all'Autorita'  numerose  segnalazioni  concernenti
irregolarita' delle procedure di gara per la fornitura, al  personale
dipendente delle  stazioni  appaltanti  tenute  all'applicazione  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice), del
servizio sostitutivo di mensa aziendale, mediante «buoni pasto». 
  L'Autorita', in considerazione della rilevanza sociale,  oltre  che
economica, di un mercato equilibrato dei servizi sostitutivi di mensa
ha esperito una procedura di consultazione pubblica, degli  operatori
del settore e delle amministrazioni interessate, nel febbraio  e  nel
luglio  2011,  avente  ad  oggetto  alcuni  aspetti  sensibili  della
regolazione  delle  gare.  I  documenti   di   consultazione   e   le
osservazioni    presentate    sono    consultabili     all'indirizzo:
www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione 
  Sia  da  quanto   emerso   dall'attivita'   di   vigilanza   svolta
dall'Autorita' che da quanto rilevato nel corso della  consultazione,
le  dinamiche  del  mercato  evidenziano  diverse   criticita',   che
potrebbero avere l'effetto ultimo di penalizzare  i  fruitori  finali
del  servizio  e,  cioe',  i  dipendenti  pubblici,  cosi'  come  gli
esercenti che forniscono il servizio. 
  Le criticita' riscontrate riguardano, soprattutto, il profilo della
rete di esercenti da convenzionare e quello dei servizi aggiuntivi al
servizio  sostitutivo  della  mensa,  che   alcune   delle   societa'
emettitrici  hanno  iniziato  ad  offrire -   fondamentalmente   agli
esercenti  convenzionati -  e  ad  addurre  a  giustificazione  della
congruita' dell'offerta presentata, nonche' la questione del  ritardo
nei tempi di rimborso dei «buoni pasto» agli esercenti. 
  Sebbene taluni aspetti appaiano ascrivibili a vincoli presenti  nel
quadro  normativo  vigente,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  emanare
alcune  indicazioni  applicative  della  disciplina  del  Regolamento
attuativo del Codice,  d.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  circa  la
regolazione degli affidamenti dei servizi sostitutivi di mensa. 
1. La disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa. 
  L'art. 285 del Regolamento (1) , che  riprende  sostanzialmente  la
previgente  disciplina,  stabilisce  che,  per  «buono  pasto»,  deve
intendersi un documento che attribuisce al possessore il  diritto  di
ricevere, da  esercizi  convenzionati,  un  servizio  sostitutivo  di
mensa, di importo pari al valore facciale  del  buono  stesso  e,  al
contempo, all'esercizio convenzionato, la possibilita' di  comprovare
l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione. 
  L'art. 3, comma 1, lett. zz) del Regolamento  definisce  il  «buono
pasto»  come  il  documento  di  legittimazione,   anche   in   forma
elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 285, comma  5,
che attribuisce al possessore, ai sensi dell' art.  2002  del  codice
civile, il  diritto  ad  ottenere  dagli  esercizi  convenzionati  la
somministrazione di  alimenti  e  bevande,  nonche'  la  cessione  di
prodotti di gastronomia pronti per  il  consumo,  con  esclusione  di
qualsiasi prestazione in denaro. 
  I «buoni pasto» non  sono  cedibili,  commerciabili,  cumulabili  o
convertibili in denaro e possono essere utilizzati dai prestatori  di
lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale,  nonche'  dai  soggetti
che hanno instaurato  con  le  stazioni  appaltanti  un  rapporto  di
collaborazione anche non subordinato (art. 285,  commi  4  e  5,  del
Regolamento). 
  I «buoni  pasto»  sono  utilizzabili  esclusivamente  per  l'intero
valore  facciale,  comprensivo  dell'imposta  sul   valore   aggiunto
prevista per le somministrazioni al pubblico di  alimenti  e  bevande
(art. 285, commi 4 e 11, del Regolamento). Il Regolamento (art.  285,
comma  10)  dispone  espressamente  che   le   stazioni   appaltanti,
acquirenti dei «buoni pasto», le societa' di emissione e gli esercizi
convenzionati  devono  assicurare,  ciascuno   nell'esercizio   della
rispettiva attivita' contrattuale e  delle  obbligazioni  di  propria
pertinenza, la utilizzabilita' del «buono pasto» per l'intero  valore
facciale. 
  Dalle previsioni sinteticamente analizzate emerge che, a  normativa
vigente, e' ammissibile anche il «buono pasto» in forma  elettronica,
sistema  che  puo'  attenuare  alcune  delle  criticita'   esistenti,
giacche' consentirebbe, mediante l'informatizzazione del processo  di
emissione  e  gestione  del  titolo,  di  eliminare  una   serie   di
prestazioni attualmente necessarie per il  funzionamento  del  «buono
pasto»  cartaceo  (quali,  il  conteggio,  il  ritiro  e  i  relativi
controlli),  offerte  spesso  separatamente  agli  esercenti,   quali
servizi aggiuntivi. 
2. Il calcolo del valore dell'appalto. 
  Poiche' la normativa vigente non prevede piu' quale sia l'importo a
base di gara, appare opportuno chiarire le  regole  applicabili  alla
sua individuazione, soprattutto al fine di individuare il livello  di
pubblicita' richiesto e le procedure da applicare sopra  o  sotto  la
soglia comunitaria. 
  L'art. 7 del d.P.C.M. 18 novembre 2005  stabiliva  che  «il  valore
assunto a base d'asta per le gare non puo' essere inferiore al valore
facciale del buono pasto». Tale previsione non  e'  stata  riprodotta
nel Regolamento attuativo del Codice. 
  La disposizione  prescriveva  un  metodo  di  calcolo  dell'importo
stimato dell'appalto in deroga rispetto a quello  previsto  dall'art.
29 del Codice. La ratio della norma e' da ricercare  nell'intento  di
utilizzare un criterio di calcolo che tenga conto del  fatto  che  le
utilita' economiche, derivanti dalla tipologia di  appalto  in  esame
per  la  societa'  emettitrice,  non  si  limitano  alle  provvigioni
applicate al rimborso dovuto al ristoratore, in quanto ad esse devono
sommarsi i vantaggi fiscali correlati al differenziale  IVA,  nonche'
gli  eventuali  proventi  derivanti  da  servizi  aggiuntivi,   ossia
prestazioni  ulteriori  offerte  agli  esercenti,   o   anche   dalla
pubblicita' apposta sui buoni cartacei. 
  Si ritiene che tale metodo di calcolo dell'importo a base  di  gara
sia da confermarsi anche dopo l'entrata in vigore dell'art.  285  del
Regolamento, che ha sostanzialmente  confermato  la  struttura  della
disciplina del servizio sostitutivo di  mensa,  nonche'  la  relativa
regolamentazione della gara. Pertanto, l'importo  da  considerare  e'
l'importo  massimo   che   puo'   essere   teoricamente   corrisposto
all'appaltatore e,  cioe',  il  valore  facciale  del  «buono  pasto»
moltiplicato per il numero dei buoni richiesti. 
  Una diversa interpretazione porterebbe all'effetto  paradossale  di
sottrarre alle regole comunitarie la maggior parte degli appalti, per
di piu' ancorando il calcolo dell'importo ad un valore non certo. 
3. I requisiti o criteri di partecipazione. 
  Con riguardo ai requisiti delle societa' di emissione, il  comma  1
dell'art. 285 del Regolamento prescrive  che  le  stesse  abbiano  la
forma giuridica di societa' di capitali, con capitale sociale versato
non inferiore  a  settecentocinquantamila  euro,  aventi  ad  oggetto
l'esercizio  dell'attivita'  finalizzata  a   rendere   il   servizio
sostitutivo di mensa,  tramite  «buoni  pasto»  ed  altri  titoli  di
legittimazione  rappresentativi  di  servizi.  Il  bilancio  di  tali
societa'  deve  essere  certificato  da  una  societa'  di  revisione
iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 d.lgs. 24 febbraio 1998,  n.
58. 
  Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione  alla  gara,  gli
stessi sono individuati  dalla  stazione  appaltante  all'interno  di
quelli previsti dagli articoli 41  e  42  del  Codice,  in  modo  non
sproporzionato ed eccessivo. 
  Un profilo specifico riguarda la eventuale richiesta, come criterio
di partecipazione, del «possesso da parte del concorrente della  rete
di esercizi attraverso cui si  espleta  il  servizio  sostitutivo  di
mensa». 
  Circa tale requisito, si deve rammentare che la Commissione europea
ha censurato la pratica di assumere, come criterio di  selezione  dei
candidati o di aggiudicazione dell'appalto, il numero di esercizi  di
ristorazione  aventi  in  un  determinato  territorio   un   rapporto
commerciale in corso con la societa'  che  emette  i  «buoni  pasto»,
poiche' in tal modo sarebbero favorite le imprese con sede in Italia,
le quali, prima della presentazione delle  offerte,  potrebbero  piu'
facilmente  disporre  di  esercizi   convenzionati   nel   territorio
indicato. 
  Di  conseguenza,  il  comma  8  dell'art.  285  dispone  che   tale
requisito,  previsto  come  requisito  di  ammissione   oppure   come
parametro   di   valutazione   dell'offerta    economicamente    piu'
vantaggiosa,  possa  essere   comprovato   mediante   l'impegno   del
concorrente alla attivazione  della  rete  stessa  entro  un  congruo
termine dal momento della aggiudicazione, fissato dal bando di  gara.
Il citato comma 8, infatti, precisa che «ai fini del  possesso  della
rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di
mensa eventualmente richiesto come criterio di  partecipazione  o  di
aggiudicazione,   e'   sufficiente   l'assunzione,   da   parte   del
concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro  un
congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato  in  sede  di
bando». 
  Pertanto, secondo la lettera dell'art. 285, comma 8,  gli  esercizi
attraverso i quali  si  esplica  il  servizio  sostitutivo  di  mensa
possono  costituire,  nell'ambito  della   gara,   un   criterio   di
partecipazione oppure un criterio di aggiudicazione. 
  Da tale previsione puo' desumersi che il numero degli esercizi puo'
essere utilizzato alternativamente quale requisito di  partecipazione
alla gara ovvero come elemento  di  valutazione  dell'offerta,  fatta
salva la possibilita', per la stazione  appaltante,  di  fissare  una
soglia minima (cd. «soglia di sbarramento») di esercizi convenzionati
al di sotto della quale l'offerta non e'  da  ritenersi  ammissibile,
come sara' chiarito oltre. 
  Di conseguenza, e' ammissibile richiedere  nel  bando  di  gara  il
possesso  della  rete  degli  esercizi  soltanto  quale  criterio  di
partecipazione, fermo restando che  e'  sufficiente,  ai  fini  della
partecipazione,   presentare    una    dichiarazione    di    impegno
all'attivazione della rete. Cio' comporta che la stazione  appaltante
individui, nei documenti  di  gara,  il  numero  di  esercizi  minimo
richiesto. 
  La scelta dell'indicazione a  monte  di  tale  criterio  -  che  si
sostanzia in realta' non come requisito di partecipazione,  ma  quale
condizione di esecuzione del contratto -, potrebbe essere preferibile
per evitare aggiudicazioni basate  su  numeri  fittizi  (al  fine  di
aggiudicarsi la gara alcuni concorrenti, come  segnalato  in  diversi
casi all'Autorita', potrebbero sovrastimare la rete, confidando nella
difficolta',  da  parte  delle  stazioni  appaltanti,  di  effettuare
controlli al riguardo e di assumere le iniziative conseguenti). 
4. I criteri di aggiudicazione delle gare. 
  Con riguardo ai criteri di aggiudicazione, l'art. 285, comma 7, del
Regolamento stabilisce che i servizi in esame vengano aggiudicati, di
preferenza, ai sensi dell'art. 83 del Codice  (criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa)  ovvero,  previa  indicazione  delle
motivazioni a base di tale scelta, ai sensi  dell'art.  82  (criterio
del prezzo piu' basso). La nuova  disposizione  esprime,  quindi,  un
giudizio di preferenza verso  l'adozione  del  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa,  di  cui  all'art.  83  del  Codice,
configurando l'opzione a favore del criterio del  prezzo  piu'  basso
come residuale e da motivare in maniera esplicita. 
  La scelta e',  in  concreto,  vincolata  a  fattori  oggettivamente
riconducibili alle caratteristiche specifiche del  servizio,  dovendo
essere motivata in funzione degli elementi  oggettivi  del  contratto
(cfr., tra gli altri, parere AVCP n. 78 del 20 marzo 2008). 
  Caratteristiche dell'oggetto  del  contratto  e  valutazione  delle
offerte in condizioni di effettiva concorrenza sono, dunque, i  punti
di riferimento, nonche' i vincoli alla discrezionalita' nella  scelta
del criterio di aggiudicazione, cui  le  stazioni  appaltanti  devono
soggiacere   nella   preparazione   delle   strategia   di   gara   e
nell'individuazione delle finalita' da raggiungere con  le  procedure
espletate. 
  All'esito  dell'analisi   delle   caratteristiche   oggettive   del
contratto, l'utilizzo del criterio del prezzo  piu'  basso  sara'  da
preferire nelle ipotesi in cui la lex specialis di gara  non  demandi
all'iniziativa  degli  operatori  economici  concorrenti  margini  di
definizione dei contenuti del contratto  e,  quindi,  predefinisca  e
descriva  tutti  gli  elementi  progettuali,  individuando,  in  modo
preciso, il complesso delle prestazioni e la concreta  organizzazione
delle stesse. 
5. Il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  Nell'ipotesi  ordinaria   (aggiudicazione   secondo   il   criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa),  l'art.   285   del
Regolamento, prescrive che il bando provveda ad indicare i criteri di
valutazione dell'offerta medesima, tra i quali vengono annoverati, in
via esemplificativa e non esaustiva: 
    a) il ribasso sul valore nominale del «buono pasto»; 
    b) la rete degli esercizi da convenzionare; 
    c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti; 
    d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati; 
    e) il progetto tecnico. 
  Al  riguardo,  l'Autorita'  ha  piu'   volte   chiarito   che,   in
ottemperanza all'art. 83, comma 4 del  Codice  (come  modificato  dal
d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152), non possono  sussistere  spazi  di
discrezionalita'  valutativa  o  poteri  integrativi  in  capo   alla
commissione di gara, dovendo il bando provvedere a definire  tutti  i
criteri di valutazione dell'offerta (criteri generali, sub-criteri  e
criteri motivazionali), nonche' i relativi punteggi  o  pesi  la  cui
somma, come specificato in piu' parti del Codice e  del  Regolamento,
deve essere pari a cento. Le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute
a stabilire, fin dalla redazione della documentazione di gara,  tutti
i   criteri   di   valutazione   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa, precisando, ove necessario, anche  i  sub-criteri  e  la
connessa ponderazione, cioe'  il  valore  o  la  rilevanza  relativa,
attribuita a ciascuno di essi, nonche' il  metodo  di  determinazione
dell'offerta scegliendolo fra uno di quelli indicati nel  Regolamento
(sul punto cfr., ex  multis,  parere  dell'Autorita'  n.  38  del  25
febbraio 2010). 
  La disposizione  precisa,  come  rilevato,  che  l'elencazione  dei
criteri e' esemplificativa  e  non  esaustiva.  Tuttavia,  stante  la
lettera della norma, la  prescrizione,  con  riguardo  agli  elementi
quantitativi, vale  a  fondare  l'obbligatorieta'  del  criterio  del
ribasso sul valore nominale del «buono pasto» e  del  criterio  dello
sconto incondizionato verso gli  esercenti,  la  cui  differenza,  in
sostanza si caratterizza come fondamentale  elemento  di  prezzo  tra
quelli enumerati. 
  Quanto all'elemento «progetto tecnico», lo stesso riguarda  aspetti
di  tipo  qualitativo,  quali  l'organizzazione  del  servizio  e  le
modalita' di esecuzione  del  contratto,  tra  cui,  ad  esempio,  la
distribuzione  sul  territorio  degli  esercizi   convenzionati,   la
dimensione media degli  esercizi  convenzionati,  le  caratteristiche
qualitative  medie   dei   locali   degli   esercizi   convenzionati,
l'articolazione   temporale   di   funzionamento    degli    esercizi
convenzionati, la distanza massima e minima dalle sedi delle stazioni
appaltanti; o, ancora, la capienza degli  esercizi  in  funzione  del
numero dei dipendenti impiegati per singola sede, le procedure  ed  i
termini di consegna dei «buoni  pasto»,  le  modalita'  di  controllo
dell'effettuazione  del  servizio  e  di  redazione  di   report   di
rendicontazione. Inoltre, nell'ambito delle modalita'  di  esecuzione
del contratto, possono essere anche  considerati  eventuali  «servizi
aggiuntivi» all'esercente e/o al dipendente. La  stazione  appaltante
deve, in tal caso, prevedere i limiti entro i quali tali servizi sono
reputati ammissibili, in quanto gli stessi presentano una connessione
con l'oggetto del contratto. La par condicio impone, infatti,  che  i
concorrenti  conoscano  le  condizioni  della  gara  e,   quindi,   i
miglioramenti  inseriti  nel  progetto  tecnico   per   la   stazione
appaltante e per gli esercenti sono ammessi a condizione che  abbiano
un peso limitato in sede di offerta e che siano tali da non snaturare
l'oggetto del servizio. Possono, ad esempio, essere valutati  servizi
aggiuntivi che generano benefici  ai  fini  della  spendibilita'  dei
«buoni  pasto»  e/o  che,  comunque,   qualificano   la   prestazione
principale. Si puo' trattare di  servizi  aggiuntivi  agli  esercenti
relativi al  cd.  ciclo  passivo  dei  «buoni  pasto»  (processo  che
permette di garantire l'effettivo rispetto dei termini  di  pagamento
agli  esercenti,  dalla  validazione  dei   buoni   ai   fini   della
fatturazione alla emissione del pagamento)  ovvero  di  elementi  che
recano beneficio agli utenti  finali  del  servizio,  i  cd.  servizi
aggiuntivi per  i  dipendenti  (sconti,  promozioni  e  servizi  alla
persona) e/o, piu' direttamente, alla stazione appaltante. In  questo
caso possono essere  contemplati  esclusivamente  i  servizi  offerti
dalla medesima rete degli esercizi convenzionati, in ragione  di  una
maggior fidelizzazione all'esercizio stesso. 
  E', inoltre, opportuno chiarire che, qualora la stazione appaltante
preveda,  tra   gli   elementi   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa, «la rete di esercizi da  convenzionare»,  il  bando  non
puo'   attribuire   un   punteggio   diverso   a   seconda   che   il
convenzionamento sia o meno  gia'  in  atto,  stante  l'equiparazione
normativa  tra  possesso   attuale   della   rete   ed   impegno   al
convenzionamento (art. 285, comma 8, Regolamento). 
6. Indicazioni operative sui metodi di attribuzione dei  punteggi  in
  caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  L'art. 83 del Codice, al  comma  5,  stabilisce  che  «le  stazioni
appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire  di  individuare
con un unico parametro numerico finale l'offerta  piu'  vantaggiosa».
Lo stesso comma 5 dispone  che  le  metodologie  sono  stabilite  dal
Regolamento che, per quanto riguarda i servizi  e  le  forniture,  le
indica nell'allegato P. 
  Quest'ultimo prevede, per la determinazione del parametro  numerico
finale, due possibilita': al punto I), l'impiego di  uno  dei  metodi
multicriteri o multiobiettivi che  si  rinvengono  nella  letteratura
scientifica e, al punto II), l'impiego di una specifica formula; tale
formula non e' nient'altro che la formula indicata  all'allegato  «G»
ed ivi denominata  «metodo  aggregativo  compensatore».  Per  la  sua
applicazione occorre trasformare, sia per i criteri e sub criteri  di
natura qualitativa  che  per  i  criteri  e  sub  criteri  di  natura
quantitativa, le offerte dei concorrenti  in  coefficienti  variabili
tra   zero   ed   uno    attraverso    una    procedura    denominata
«normalizzazione». 
  Tale prescrizione si desume: 
    a) per quanto riguarda  i  criteri  aventi  natura  quantitativa,
dalle due formule contenute nell'allegato «P»  e  dalla  disposizione
della lettera b) relativa al «metodo aggregativo compensatore» di cui
all'allegato «G», secondo cui «per quanto riguarda  gli  elementi  di
valutazione di natura quantitativa, quali  il  prezzo,  il  tempo  di
esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il
livello delle  tariffe,  attraverso  interpolazione  lineare  tra  il
coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi  offerti
piu' convenienti per la stazione appaltante, e  coefficienti  pari  a
zero, attribuito ai valori offerti pari a  quelli  posti  a  base  di
gara». 
    b) per quanto riguarda i criteri aventi natura qualitativa, dalle
disposizioni di cui alla lettera a) relativa al  «metodo  aggregativo
compensatore» di cui all'allegato «G» ed  alla  lettera  a)  relativa
alla formula di cui all'allegato «P». 
  L'attribuzione del coefficiente uno all'offerta piu' favorevole per
la stazione appaltante e coefficiente zero all'offerta pari al valore
a base di gara comporta che ai concorrenti sia attribuibile  l'intera
gamma dei punteggi, circostanza che e' richiesta dalla giurisprudenza
prevalente come condizione necessaria da rispettarsi qualunque sia la
formula impiegata per determinare il parametro numerico finale. 
  Fra i criteri previsti dalla  letteratura  scientifica,  l'allegato
«P» indica anche il metodo del cosiddetto «punteggio assoluto». 
  Tale metodo, pur rientrando fra i metodi di analisi multicriteri  o
multiobiettivi, e' fondato  su  attribuzioni  dei  punteggi  su  base
tabellare. In  sostanza,  e'  il  «metodo  aggregativo  compensatore»
applicato sulla base di punteggi tabellari, cioe' di una tabella  che
mette in rapporto specifici  aspetti  qualitativi  e  quantitativi  a
specifici coefficienti. Il  Regolamento  richiama  tale  metodo  solo
nell'allegato «P»  e  non  nell'allegato  «G»  e  nell'allegato  «M»,
poiche' lo stesso metodo non puo' essere applicato quando  i  criteri
qualitativi  comportano  valutazioni  di  natura  soggettiva  e   non
oggettiva. L'attribuzione di punteggi  su  base  tabellare,  infatti,
puo' avvenire nelle forniture ed in alcuni servizi cui fa riferimento
l'allegato «P», ma non nei lavori pubblici o nei servizi tecnici  che
normalmente prevedono valutazioni di natura soggettiva. 
  Il  coefficiente  «zero»  riguarda,  anche  in  caso  di   punteggi
tabellari, come avviene con qualsiasi metodo di analisi  multicriteri
o  multiobiettivi,  l'offerta   il   cui   impatto   e'   il   minimo
oggettivamente possibile, o l'offerta risultata uguale a quella posta
a base di gara, mentre il coefficiente «uno» riguarda  l'offerta  che
presenta un  impatto,  nei  riguardi  dell'obiettivo  o  criterio  di
valutazione in esame, pari o  superiore  ad  un  determinato  valore,
stabilito nei documenti di gara. 
  Qualora si ritenga possibile utilizzare solo criteri di valutazione
di natura quantitativa, definiti su base  tabellare,  il  metodo  del
punteggio assoluto puo' essere previsto nel bando,  mentre  cio'  non
pare possibile se i criteri di valutazione sono di natura qualitativa
e quantitativa. 
  Alla luce di quanto previsto nell'allegato «P» del Regolamento,  e'
possibile confermare quanto gia' affermato nella  determinazione  del
20 maggio 2009, n. 4 ed  illustrato  nel  flow  chart  allegato  alla
determinazione. In tale  flow  chart  si  e'  chiarito  che  l'intera
procedura  di   determinazione   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa si suddivide in due fasi. 
  La prima fase della procedura, indipendentemente  da  quale  metodo
(aggregativo-compensatore o somma pesata, electre, analityc hierarchy
process - ahp, evamix, topsis, punteggio assoluto) si applichera' per
costruire la graduatoria delle offerte,  comporta  la  determinazione
dei coefficienti variabili tra zero ed uno. La seconda fase,  invece,
comporta  la  formazione  della  graduatoria  applicando  il   metodo
previsto negli atti di gara. In  tale  determinazione,  si  e'  anche
precisato che le due fasi vanno tenute separate e si  e'  specificato
in quali casi occorre procedere alla cosiddetta riparametrazione  dei
coefficienti. 
6.1 Suggerimenti sulle formule per l'attribuzione di punteggi. 
  Le formule che in prosieguo si riportano  rispettano  il  principio
prima illustrato (coefficiente uno all'offerta piu' favorevole per la
stazione appaltante e coefficiente zero all'offerta pari al valore  a
base di gara) e comportano che, nel bando di gara, per ogni  criterio
di valutazione, siano previsti particolari valori che  devono  essere
determinati sulla base di un  progetto  economico  finanziario  della
prestazione. 
  Anzitutto la stazione appaltante deve stabilire: 
    a) il valore nominale del «buono pasto»; 
    b) il massimo dello sconto applicabile  al  pagamento  verso  gli
esercenti; 
    c)  il  massimo  del  termine   di   pagamento   agli   esercenti
convenzionati; 
    d) il numero minimo degli esercenti di cui deve essere costituita
la rete. 
  Occorre fissare il valore massimo per i criteri b) e  c)  e  quello
minimo per il criterio d); poiche' nel caso  tali  valori  non  siano
fissati, potrebbero teoricamente verificarsi le seguenti situazioni: 
    - per il criterio b) la migliore offerta (uno  sconto  di  valore
minimo) e' comunque tale da non garantire che gli  esercenti  abbiano
le condizioni economiche per  fornire  agli  utenti  un  servizio  di
qualita'; 
    - per il criterio c) la migliore offerta (il minor termine per il
pagamento agli esercenti) e' comunque tale  da  non  consentire  agli
esercenti di svolgere una attivita' che,  sul  piano  economico,  sia
positiva; 
    - per il criterio d) la migliore offerta (quella di  valore  piu'
elevata) e' comunque inadeguata a garantire un servizio efficiente. 
  Nelle situazioni sopradescritte, ancorche' da  un  punto  di  vista
logico non accettabili per la stazione appaltante, la  gara  dovrebbe
comunque essere aggiudicata. 
  Sulla base di tali presupposti, di seguito si riportano,  a  titolo
esemplificativo, alcune formule relative agli  elementi  quantitativi
che sono compatibili con  i  principi  contenuti  nel  Regolamento  e
nell'allegato P, nel caso in cui la stazione appaltante  utilizzi  il
metodo aggregativo compensatore. 
    a) nel caso del «ribasso sul valore nominale del buono pasto» (la
formula e' fondata sul valore soglia dei ribassi pari alla media  dei
ribassi offerti): 
    


----------------------------------------------------------
Ci | per (Ri<=Rs) | = | X * Ri/Rs
----------------------------------------------------------
Ci | per (Ri>Rs)  | = | X + (1-X) * [(Ri – Rs)/(Rm – Rs)]
----------------------------------------------------------


    
  dove 
    


---------------------------------------------------------------------
Ci | = | coefficiente attribuito al concorrente i
---------------------------------------------------------------------
Ri | = | ribasso offerto dal concorrente iesimo
---------------------------------------------------------------------
Rs | = | media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti
---------------------------------------------------------------------
Rm | = | ribasso massimo offerto dai concorrenti
---------------------------------------------------------------------
X  | = | coefficiente di riduzione (0,80; 0,85; 0,90) (indicare nei
   |   | documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)
---------------------------------------------------------------------


    
  E'  sempre  ammissibile,  ovviamente,  l'utilizzo  della   semplice
formula lineare prevista dal  Regolamento;  tale  formula,  tuttavia,
amplifica il punteggio attribuito al prezzo nel caso in cui i ribassi
siano molto contenuti e vicini tra di loro. 
    b) nel caso dello «sconto incondizionato verso gli esercenti» (la
formula prevede la fissazione nei documenti di gara di un massimo  di
sconto) 
  Ci = (Sm-Si)/(Sm-Sn) 
  dove 
    


---------------------------------------------------------------------
Ci | = | coefficiente attribuito al concorrente i
---------------------------------------------------------------------
Si | = | sconto sul valore nominale del buono offerto dal concorrente
---------------------------------------------------------------------
Sm | = | sconto massimo posto a base di gara;
---------------------------------------------------------------------
Sn | = | sconto minimo offerto dai concorrenti
---------------------------------------------------------------------


    
    c)  nel  caso   dei   «termini   di   pagamento   agli   esercizi
convenzionati» la formula prevede la fissazione nei documenti di gara
di un massimo del termine): 
  Ci = (Tm-Ti)/Tm-Tn) 
  dove 
    


---------------------------------------------------------------------
Ci | = | coefficiente attribuito al concorrente i
---------------------------------------------------------------------
Ti | = | termine di pagamento espresso offerto dal concorrente
---------------------------------------------------------------------
Tm | = | termine di pagamento massimo, espresso in giorni, posto a
   |   | base di gara;
---------------------------------------------------------------------
Tn | = | termine di pagamento espresso in giorni minimo offerto dai
   |   | concorrenti
---------------------------------------------------------------------


    
    d) nel caso della «rete  degli  esercizi  da  convenzionare»  (la
formula prevede la fissazione nei documenti di gara di un  minimo  di
esercizi della rete): 
  Ci = (Ni-Nb)/(Nm-Nb) 
  dove 
    


---------------------------------------------------------------------
Ci | = | coefficiente attribuito al concorrente i
---------------------------------------------------------------------
Ni | = | numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente
---------------------------------------------------------------------
Nb | = | numero minimo esercizi da convenzionare posto a base di
   |   | gara;
---------------------------------------------------------------------
Nm | = | numero massimo esercizi da convenzionare offerto dai
   |   | concorrenti
---------------------------------------------------------------------


    
  Per quanto riguarda il criterio di  valutazione  della  rete  degli
esercizi da convenzionare, come osservato, si ritiene preferibile che
lo stesso sia utilizzato quale  criterio  di  partecipazione  secondo
quanto stabilito dal comma 8  dell'art.  285.  Tuttavia,  qualora  lo
stesso venga previsto come criterio di aggiudicazione,  tenuto  conto
che l'interesse della stazione appaltante consiste essenzialmente nel
garantire ai propri dipendenti la  possibilita'  di  accedere  ad  un
numero  congruo  di  esercizi  convenzionati,  ma  al  contempo,   di
disincentivare la presentazione di offerte con  un  alto  rischio  di
risultare in concreto non attuabili, il numero degli esercizi offerti
in gara potrebbe essere affetto da un coefficiente di  riduzione  del
numero stesso variabile linearmente da uno, per  le  offerte  pari  o
inferiori alla media aritmetica delle offerte, ed un numero inferiore
ad uno, pari ad esempio a 0,80, per il numero massimo  offerto.  Tale
indicazione deve essere contenuta nella lex specialis  che  deve,  in
ogni caso, indicare il  numero  minimo  degli  esercenti  che  devono
costituire  la  rete.  Tale  ipotesi  e'  consentita   dalla   citata
disposizione  sulla  possibilita'  dell'impiego  di  soglie  di   cui
all'art. 83, comma 2, del Codice. 
  In questo caso il coefficiente sara' determinato  con  le  seguenti
formule: 
    


------------------------------------------------------
Ci | per (Ni<=Ns) | = | X * [(Ni–Nn)/(Ns–Nn)]
------------------------------------------------------
Ci | per (Ni>Ns   | = | X + (1-X) * [(Ni–Ns)/(Nm–Ns)]
------------------------------------------------------


    
  dove 
    


---------------------------------------------------------------------
Ci | = | coefficiente attribuito al concorrente i
---------------------------------------------------------------------
Nn | = | numero minimo degli esercenti
---------------------------------------------------------------------
Ni | = | numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente
   |   | (deve essere > di Nn)
---------------------------------------------------------------------
Ns | = | media aritmetica dei numeri di esercizi da convenzionare
   |   | offerti dai concorrenti
---------------------------------------------------------------------
Nm | = | numero massimo degli esercizi da convenzionare offerto dai
   |   | concorrenti
---------------------------------------------------------------------
X  | = | coefficiente di riduzione (0,80; 0,85; 0,90)(indicare nei
   |   | documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)
---------------------------------------------------------------------


    
7. La rete degli esercizi convenzionati. 
  Con riguardo alla rete di esercizi convenzionati ex art. 285, comma
7, lett.  b)  del  Regolamento,  e'  opportuno  puntualizzare  che  i
documenti di gara devono prevedere che la mancata  attivazione  della
rete richiesta, entro il  termine  indicato,  comporta  la  decadenza
dell'aggiudicazione. 
  Quanto alla dimostrazione del possesso  della  rete  dichiarata  in
sede di gara, dal dato letterale dell'art. 285, comma 8,  emerge  che
l'attuazione  dell'impegno  assunto  deve  avvenire  in  un   momento
antecedente alla sottoscrizione del contratto, venendo  a  costituire
una    causa    di    decadenza    automatica    dall'aggiudicazione:
l'aggiudicazione definitiva e la stipula  del  contratto  devono,  di
conseguenza, essere subordinati all'esito  positivo  delle  verifiche
ispettive da condurre a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.  E',
tuttavia,  necessario  prevedere   un   congruo   termine   affinche'
l'aggiudicatario provvisorio possa dar corso al perfezionamento degli
impegni  di  convenzionamento  assunti.  La  congruita'  del  termine
dovrebbe essere valutata in funzione  dell'entita'  del  servizio  in
termini di valore economico,  della  numerosita'  dei  beneficiari  e
della dimensione della rete. 
  Con riguardo ai concreti strumenti di verifica a disposizione della
stazione appaltante, questi ultimi  devono  essere  individuati  gia'
nella  lex  specialis  di  gara  e  cio'  sia   per   garantirne   la
conoscibilita' ex ante ai partecipanti sia per evitare  contestazioni
nascenti dall'eventuale genericita' delle relative prescrizioni. 
  E' necessario, quindi, che nella lex specialis siano dettagliati  i
controlli pre-stipula e post-  stipula,  nonche'  indicati  ulteriori
elementi  di  verifica,  quali  la  documentazione  che   l'operatore
economico e' tenuto a presentare per la sottoscrizione del  contratto
e   gli   oneri   di   rendicontazione   da   osservare   nel   corso
dell'esecuzione. Devono, inoltre, essere  disciplinate  espressamente
le conseguenze in caso di inadempimenti, declinandole in  termini  di
decadenza  dall'aggiudicazione   provvisoria   ovvero,   nella   fase
successiva alla stipula, come cause  di  risoluzione  del  contratto,
anche  in  correlazione   con   il   contenuto   degli   accordi   di
convenzionamento stipulati con la rete di esercenti. 
  Quanto ai controlli da porre in essere nella fase antecedente  alla
stipula del contratto (e, quindi, ai controlli in sede  di  controllo
ex art. 48, comma 2 del Codice), essi sono  volti  a  verificare  che
l'aggiudicatario abbia  onorato,  nel  termine  indicato  nel  bando,
l'impegno alla costituzione della rete di esercenti. E'  gioco  forza
che la relativa dimostrazione avvenga, innanzitutto, mediante l'invio
alla  stazione  appaltante   degli   accordi   di   convenzionamento,
sottoscritti con gli esercenti. 
  In secondo luogo, la  stazione  appaltante  dovra'  procedere  alla
verifica  degli  accordi,  vagliando  la  documentazione   depositata
dall'aggiudicatario  provvisorio  (controllando  la  rispondenza   al
numero dichiarato in sede di gara, la conformita' a quanto  richiesto
nel bando per la distribuzione territoriale degli  stessi,  l'assenza
di duplicazioni, etc.) e  svolgendo  ispezioni  presso  gli  esercizi
convenzionati. Laddove il numero di esercizi fosse  talmente  elevato
da non consentire una verifica capillare entro un  ragionevole  lasso
temporale, e' legittimo prevedere  che  i  controlli  possano  essere
effettuati mediante indagini ispettive a campione,  purche'  tali  da
consentire di comprovare la serieta' e la veridicita'  degli  impegni
assunti dall'aggiudicatario in sede di offerta. L'esito negativo  dei
controlli e, quindi, la mancata  attivazione  della  rete  richiesta,
entro il termine indicato, e' causa di decadenza  dell'aggiudicazione
e comporta l'escussione della cauzione provvisoria. 
  Oltre ai controlli nella fase precedente  alla  sottoscrizione  del
contratto,  l'amministrazione  deve   anche   predeterminare,   nella
documentazione di gara, gli  analoghi  controlli  da  effettuarsi  in
corso di esecuzione: in questo caso, l'esito negativo delle verifiche
post-sottoscrizione si potra' qualificare, in funzione della gravita'
dell'inadempimento, come causa di risoluzione dello stesso. 
  Nella  fase  esecutiva,  a  titolo  esemplificativo,  le   stazioni
appaltanti dovranno verificare l'esistenza e le caratteristiche degli
esercenti, nonche' il rispetto delle condizioni  di  convenzionamento
dichiarate in sede di gara. 
  E',  poi,  legittimo  prevedere  la   facolta'   di   modifiche   o
sostituzioni degli esercizi in  corso  di  esecuzione  del  servizio,
purche' tali modifiche non abbiano un impatto rilevante  sui  livelli
prestazionali  del  servizio.  Affinche'  una  simile  facolta'   non
vanifichi, di fatto, l'esperibilita'  dei  controlli,  e'  necessario
stabilire,  a  carico  dell'appaltatore,  un   correlato   onere   di
rendicontazione puntuale circa le variazioni intervenute  nella  rete
di esercizi convenzionati, con cadenze temporali prestabilite. 
  Attese, poi, le gravi conseguenze che la  legge  ed  il  successivo
contratto collegano alla mancata attivazione della rete, e' opportuno
predeterminare nel bando di gara una soglia  minima  di  conformita',
fissata in percentuale al numero complessivo di esercizi  dichiarati,
considerando accettabile  e  fisiologico  un  certo  scostamento  tra
numero di esercizi dichiarati e  numero  di  esercizi  effettivamente
convenzionati. In altri termini, tanto in caso di controllo integrale
che a campione, la verifica e' da ritenersi positivamente superata se
il numero di «non conformita'» riscontrate si riveli  inferiore  alla
percentuale  stabilita  nel  bando   e   riportata   nel   contratto.
Chiaramente, lo scostamento fisiologico tra  esercizi  dichiarati  ed
esercizi convenzionati e'  quello  non  imputabile  al  comportamento
doloso o gravemente colposo della societa' emettitrice. Il  quoziente
di tolleranza, inoltre, andrebbe differenziato  per  «zone  omogenee»
interessate dal servizio, al fine di evitare che un quoziente noto  e
predeterminato   si   traduca   in   una   minore    attenzione    al
convenzionamento di esercenti in zone disagiate meno  appetibili  dal
punto di vista commerciale. 
  Infine,  le  stazioni  appaltanti,  per  evitare  il   rischio   di
dichiarazioni  sovrastimate   nella   presentazione   delle   offerte
tecniche, possono valutare di graduare il quoziente di tolleranza  in
relazione allo «stadio» di esecuzione del contratto, andando  da  una
percentuale piu' restrittiva nella fase iniziale di esecuzione ad una
piu' ampia nel corso della vigenza del contratto stesso. 
8. La valutazione di congruita' delle offerte. 
  Come osservato nel paragrafo  6,  le  stazioni  appaltanti  possono
prevedere nel  bando  come  modalita'  di  esecuzione  del  contratto
all'interno del criterio  di  valutazione  «progetto  tecnico»  -  la
prestazione  di  «servizi  aggiuntivi»   a   quello   del   «servizio
sostitutivo di mensa».  In  tal  caso  quindi  e'  il  committente  a
valutare ex  ante  quali  siano  i  servizi  connessi  all'esecuzione
dell'appalto, rendendo maggiormente trasparente il processo. 
  Cio' ha precise conseguenze sulla considerazione  dei  cd  «servizi
aggiuntivi» in sede di valutazione della  congruita'  delle  offerte.
Tale possibilita' e' gia' stata vagliata dall'Autorita', nella  prima
fase   di   sviluppo   del   mercato:   considerando   il   carattere
esemplificativo dell'elenco delle giustificazioni ammesse ex art.  87
del Codice, l'Autorita'  (parere  n.  45  dell'11  ottobre  2007)  ha
ritenuto ammissibile supportare la congruita' dell'offerta adducendo,
a   sostegno   della   sua   economicita',    ulteriori    iniziative
imprenditoriali,  purche'  strettamente  correlate  all'appalto,   in
quanto dipendenti dall'aggiudicazione della  gara  e  dall'esecuzione
della  prestazione  oggetto   dell'appalto,   quali   l'espletamento,
appunto, dei servizi aggiuntivi o la vendita di pubblicita' veicolata
attraverso i «buoni pasto». Cio' sul presupposto  che  gli  eventuali
«servizi aggiuntivi» offerti agli esercenti convenzionati, in  quanto
destinati a soggetti parte integrante del  «servizio  sostitutivo  di
mensa», oggetto di gara, ed in quanto  correlati  alla  gestione  del
servizio  medesimo,  possono,  in  taluni   casi,   essere   ritenuti
«intrinseci» alla prestazione principale. 
  Tuttavia, alla luce delle distorsioni verificatesi in  concreto  ed
al fine di  consentire  lo  sviluppo  di  una  reale  ed  equilibrata
concorrenza nel mercato, occorre evitare che i  «servizi  aggiuntivi»
possano  tradursi,  nei  fatti,   nell'imposizione   agli   esercenti
convenzionati di condizioni peggiorative di quelle dichiarate in sede
di gara e nel conseguente abbassamento qualitativo delle  prestazioni
nei confronti degli utenti finali. Alla  luce  di  questi  obiettivi,
l'evoluzione del mercato, cosi' come risultante dalle indagini svolte
in sede di vigilanza dall'Autorita', rende necessario puntualizzare i
contorni del concetto di «pertinenza» (o «connessione intrinseca»)  e
ridefinire la collocazione dei servizi aggiuntivi  nell'ambito  della
procedura di gara. 
  Sotto il primo profilo, va chiarito  che  gli  stessi  non  possono
essere dilatati sino a permettere l'accorpamento di  prestazioni  del
tutto eterogenee, assolutamente prescindenti dalla sussistenza di  un
nesso di effettiva pertinenza con il servizio sostitutivo di mensa e,
a volte, anche prive di reale utilita' per gli esercenti. 
  E', al contrario, necessario  che  la  connessione  intrinseca  sia
ancorata ad una delimitazione piu' oggettiva dei servizi  ammissibili
per giustificare l'economicita' dell'offerta, tenendo ben a mente che
i «servizi aggiuntivi» devono  collocarsi  all'interno  del  processo
produttivo prefigurato «in modo unitario dalla impresa» (Consiglio di
Stato,  sentenza  n.  3900  del  2008).  Cio'   implica,   a   parere
dell'Autorita',  che  l'operatore  economico  non  puo'  limitarsi  a
svolgere, in detto disegno unitario, il ruolo di mero  intermediatore
tra gli esercenti convenzionati ed altri soggetti del tutto  estranei
alla propria attivita' di impresa, dovendo, al  contrario,  mantenere
la responsabilita' della produzione  e  gestione  imprenditoriale  di
tali servizi. 
  Sotto il secondo profilo, qualora la stazione appaltante  definisca
ex ante il perimetro dei servizi aggiuntivi al quale deve conformarsi
il progetto tecnico presentato dall'offerente in  sede  di  gara,  e'
giocoforza che nella successiva valutazione  di  congruita'  potranno
essere considerati solo i servizi aggiuntivi  indicati  dal  medesimo
offerente. 
  Peraltro, anche qualora non sia previsto il progetto tecnico, o  si
utilizzi il criterio del prezzo piu' basso, vale quanto  osservato  a
proposito della connessione  intrinseca.  A  titolo  esemplificativo,
seguendo  questo  canone  ermeneutico   in   parte   innovativo,   il
presupposto della connessione intrinseca puo'  ritenersi  sussistente
per i «servizi aggiuntivi» relativi alla raccolta dei  «buoni  pasto»
presso il domicilio del ristoratore, all'emissione delle fatture  per
conto del ristoratore, alla vendita di pubblicita'. 
  In ogni  caso,  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  valutare
attentamente il collegamento intrinseco tra «servizio  principale»  e
«servizi  aggiuntivi»  ed  a  richiedere,  all'aggiudicatario,  stime
puntuali circa il tasso di adesione atteso da parte  degli  esercenti
in riferimento al singolo servizio aggiuntivo da supportare  mediante
evidenze documentali (quali,  a  titolo  esemplificativo,  precedenti
esperienze, analisi di mercato, etc.). 
  Si rammenta, inoltre, che, in sede di  verifica  della  rete  degli
esercenti,  prima   dell'aggiudicazione   definitiva,   la   stazione
appaltante dovra' comunque procedere alla verifica degli  accordi  di
convenzionamento che recano evidenza dei servizi aggiuntivi prescelti
dagli esercenti. 
  Per altro verso, al fine di  evitare  che  i  costi  degli  elevati
ribassi presentati in sede  di  offerta  economica  vengano  traslati
sulla  rete  di  esercizi  convenzionati,  mediante  modifiche  delle
commissioni di rimborso giustificate in ragione  della  fruizione  di
«servizi   aggiuntivi»,    e'    opportuno    rimarcare    l'assoluta
facoltativita' degli  stessi.  I  servizi  aggiuntivi,  infatti,  non
possono, in alcun caso, essere imposti alla rete  degli  esercenti  o
costituire condizione per  l'ingresso  o  la  permanenza  nella  rete
stessa.  Affinche'  sussista  una  reale  liberta'  di   scelta,   la
facoltativita'  deve  contraddistinguere   ogni   singolo   servizio,
dovendosi escludere la possibilita' di accorpare una serie eterogenea
di servizi aggiuntivi in un unico pacchetto da accettarsi in blocco. 
  Alla luce di  quanto  precede,  pattuizioni  che  prevedessero  una
simile  obbligatorieta'  o  la  causassero  in  concreto   dovrebbero
ritenersi  una  grave  violazione  delle   condizioni   di   servizio
prospettate  alla  stazione  appaltante  in   sede   di   gara,   con
possibilita'  di  costituire  causa  di  risoluzione  del   contratto
principale tra l'amministrazione e la societa' di emissione. 
9. Gli accordi di convenzionamento. 
  L'art. 285, al comma 9, fissa il seguente  contenuto  minimo  degli
accordi di  convenzionamento  tra  societa'  emettitrici  e  rete  di
esercenti: 
    a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della societa'
di  emissione  dei  «buoni  pasto»  utilizzati  presso  gli  esercizi
convenzionati; 
    b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il
termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta; 
    c) le clausole di utilizzabilita' del buono pasto, relative  alle
condizioni di validita' ed ai limiti di utilizzo, nonche' ai  termini
di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme; 
    d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri
corrispettivi riconosciuti alle societa' di emissione; 
    e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data
di  scadenza  del  «buono  pasto»,   entro   il   quale   l'esercizio
convenzionato  potra'  validamente  richiedere  il  pagamento   delle
prestazioni effettuate. 
  Oltre  a  tali  elementi,   si   ritiene   opportuno,   anche   per
l'espletamento delle verifiche a carico  delle  stazioni  appaltanti,
prevedere l'indicazione dei seguenti elementi: 
    1) il nominativo, il codice fiscale e la qualifica  del  soggetto
che sottoscrive per l'esercente che  deve  essere  munito  di  idonei
poteri di rappresentanza; 
    2) gli estremi del documento d'identita' del sottoscrittore; 
    3) un documento fiscale di  provenienza  certa  dell'esercente  o
copia della sua autorizzazione commerciale. 
  Viene,  inoltre,  specificato  che  gli  accordi   possono   essere
stipulati e  modificati,  con  specifica  accettazione  delle  parti,
esclusivamente in forma scritta. 
  Al fine di verificare il rispetto  delle  prescrizioni  legali,  e'
opportuno che lo standard degli  accordi  di  convenzionamento  venga
incluso nella documentazione da produrre in  sede  di  partecipazione
alla gara e che copia degli accordi di convenzionamento  sottoscritti
venga inviata alle stazioni appaltanti. 
  Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie per quanto concerne i
termini di  pagamento  agli  esercizi  convenzionati.  L'offerta  con
ribassi superiori ad  una  certa  soglia  puo'  indurre  le  societa'
emittenti, per preservare il  margine  di  utile,  a  traslare  sugli
esercizi convenzionati il maggiore sconto offerto,  incrementando  le
commissioni di rimborso in misura  corrispondente  e/o  ritardando  i
termini di pagamento. Cio' influisce in maniera rilevante sul livello
qualitativo dei servizi offerti. 
  Come  gia'  evidenziato,  la  valutazione  delle  diverse   offerte
presentate dai concorrenti in gara,  si  basa,  in  misura  notevole,
anche sui tempi di rimborso che gli stessi si impegnano a  garantire.
Tale  impegno  deve   essere   rispettato   per   tutta   la   durata
dell'affidamento. Pertanto, in analogia con quanto osservato  per  la
dimensione  della  rete   convenzionata,   le   stazioni   appaltanti
potrebbero  prevedere   controlli   a   campione   sugli   esercenti,
verificando il rispetto di elementi quali i termini di  pagamento  da
parte delle societa' emittenti,  la  volontarieta'  dell'acquisto  di
servizi  aggiuntivi,  ecc..  Anche  in  questo  caso,  e'  necessario
prevedere,  nel  bando  di  gara,  una  soglia  di   conformita'   da
rispettarsi, a pena di risoluzione del contratto. 
  Le societa' emittenti dovrebbero avere, comunque,  la  possibilita'
di  dimostrare  che  l'eventuale  mancato  rispetto   degli   impegni
contrattuali assunti e' imputabile  a  circostanze  eccezionali  alle
stesse non imputabili. In ogni caso, si suggerisce di specificare che
eventuali contestazioni in merito a taluni «buoni  pasto»  presentati
all'incasso non possono costituire una giustificazione per il ritardo
nel rimborso dei buoni non contestati. 
  Sulla base delle considerazioni sopra esposte; 
 
                            IL CONSIGLIO 
 
                               Adotta 
 
la presente determinazione. 
 
                                    Il presidente supplente: Calandra 
 
Il relatore: Borgia 
 
  Depositato nella segreteria del Consiglio in data 26 ottobre 2011. 
 
Il segretario: Esposito 

(1) La normativa in materia  ha  subito  numerose  modifiche:  talune
    disposizione contenute nel d.P.C.M. 18 novembre 2005  sono  state
    ritenute illegittime prima dal TAR Lazio con sentenza  n.  572/07
    e, successivamente,  dal  Consiglio  di  Stato  con  sentenza  n.
    4970/07.