IL DIRETTORE GENERALE 
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
                           agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto l'art. 10, comma 4  e  5,  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995 con il quale  e'  stata
riconosciuta la denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Albana di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione; 
  Visto il decreto  dirigenziale  prot.  17337  del  29  luglio  2009
relativo al conferimento alla societa' "Valoritalia societa'  per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le  funzioni  di  controllo
previste dall'art. 48 del regolamento (CE)  n.  479/08  per  la  DOCG
«Albana di Romagna»; 
  Visto il  decreto  dirigenziale  prot.  8998  del  15  aprile  2011
relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOCG  «Albana
di Romagna» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale
2 novembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale del 22 settembre 2011 con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata  dei  vini
«Romagna» e modificata la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Albana di Romagna» in «Romagna»  Albana  e  l'approvazione
dei relativi disciplinari di produzione; 
  Considerato che il piano dei controlli ed il  prospetto  tariffario
precedentemente approvato per  la  DOCG  «Albana  di  Romagna»risulta
applicabile alla DOCG «Romagna» Albana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  piano  dei  controlli  per  la  DOCG  «Albana  di  Romagna»,
approvato con il decreto dirigenziale prot. 17337 del 29 luglio  2009
ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8  aprile
2010 n. 61 e le  successive  disposizioni  applicative  previste  dal
decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto  dirigenziale  prot.
8998 del 15 aprile 2011, e' applicabile alla DOCG «Romagna» Albana ai
sensi del decreto  ministeriale  22  settembre  2011  indicato  nelle
premesse.