IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto  l'art.  9  del  predetto  Regolamento  (CE)   n.   510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione; 
  Visto l'art. 5, comma 6,  del  sopra  citato  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 che consente  allo  Stato  membro  di  accordare,  a  titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  2325/97  della  Commissione  del  24
novembre 1997, relativo alla  registrazione  della  denominazione  di
origine  protetta  Umbria,  ai  sensi  dell'art.  17   del   predetto
Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Vista la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine  protetta  Umbria  presentata   dal   sig.
Costantino Piacentini, residente a Terni in Via Garibaldi n. 88 quale
delegato di 242 produttori della DOP di che trattasi, rispondenti  ai
requisiti di cui ai commi 2 e 3 del decreto 21 maggio 2007; 
  Vista la nota protocollo n. 19810 del 14 ottobre 2011, con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,
ritenendo che la modifica di cui sopra rientri  nelle  previsioni  di
cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha  notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; 
  Vista l'istanza del 3 ottobre 2011, con la quale il  suddetto  sig.
Costantino  Piacentini,  quale  delegato  di  242  produttori   della
denominazione di origine protetta Umbria, rispondenti ai requisiti di
cui ai commi 2 e  3  del  decreto  21  maggio  2007,  ha  chiesto  la
protezione a titolo  transitorio  della  modifica  richiesta  secondo
quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n.
510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per  esso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda  di  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
protetta Umbria, ricadendo la stessa  sui  soggetti  interessati  che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6  del  predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della  denominazione  di  origine
protetta Umbria in attesa che l'organismo  comunitario  decida  sulla
domanda di modifica in argomento; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che assicuri la protezione a titolo transitorio a  livello  nazionale
dell'adeguamento del disciplinare di produzione  della  denominazione
di origine protetta Umbria, secondo le modifiche richieste, in attesa
che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, a decorrere dalla data  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006  del  Consiglio
del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della  denominazione
di origine protetta Umbria che recepisce le modifiche  richieste  dal
sig. Costantino Piacentini, residente a Terni in Via Garibaldi n.  88
quale delegato di  242  produttori  della  denominazione  di  origine
protetta Umbria, rispondenti ai requisiti di cui ai commi 2 e  3  del
decreto 21 maggio  2007,  a  presentare  richiesta  di  modifica  del
disciplinare di produzione della DOP Umbria, trasmessa  con  nota  n.
19810 del 14 ottobre  2011  all'organismo  comunitario  competente  e
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it