IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,
n.394,  che  stabilisce  le  modalita',  le  condizioni  e  i  limiti
temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte  dei
cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento  dei
relativi titoli; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento   dei   titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione  sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario da  parte  dei  cittadini  non
comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva  2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Slavica Maletic,  cittadina
bosniaca,  ha  chiesto   il   riconoscimento   del   titolo   Tecnico
Fisioterapista  conseguito  in  Bosnia   ed   Erzegovina,   ai   fini
dell'esercizio in Italia della professione di  Massaggiatore  e  Capo
Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto  nelle
precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206; 
  Ritenuta la corrispondenza di detto titolo  estero  con  quello  di
«Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»,  come
contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie  n.  1264  del  23  giugno
1927; 
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di Tecnico fisioterapista conseguito in data 18 giugno
1997 presso la Scuola Media Superiore Ilidza di Sarajevo  (Bosnia  ed
Erzegovina), dalla sig.ra Slavica Maletic, nata a  Belgrado  (Serbia)
il 5 settembre 1978, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia
dell'attivita'  sanitaria  di  Massaggiatore  e  Capo  Bagnino  degli
Stabilimenti Idroterapici. 
  2. La sig.ra Slavica Maletic e' autorizzata ad esercitare in Italia
l'attivita'  sanitaria  di  Massaggiatore  e   Capo   Bagnino   degli
Stabilimenti Idroterapici nel rispetto delle quote d'ingresso di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica
25 luglio 1998, n. 286, e successive  integrazioni  e  modificazioni,
per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal  permesso
o carta di soggiorno. Il presente decreto,  ai  sensi  dell'art.  50,
comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia
trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma  6,  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi