IL DIRETTORE GENERALE 
                     delle professioni sanitarie 
                        e delle risorse umane 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4,  e
l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE  del
Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto  legislativo
che stabilisce le condizioni per  il  riconoscimento  dei  titoli  di
formazione; 
  Visti,  altresi',  gli  articoli  22  e  23  del   citato   decreto
legislativo n. 206 del 2007  che  disciplinano,  rispettivamente,  le
condizioni e le modalita' di applicazione delle misure compensative; 
  Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il  quale
sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo
n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento  delle  misure
compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento; 
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010  n.  268,  recante  la
disciplina delle modalita' di svolgimento delle misure compensative; 
  Vista l'istanza, corredata della relativa  documentazione,  con  la
quale la signora Antoci Cecilia nata a Sabaoani (Romania) il giorno 5
aprile 1961, cittadina  romena,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del
titolo professionale di «Asistent Medical Generalist»  conseguito  in
Romania presso  la  Scuola  Postliceale  Sanitaria  di  Piatra  Neamt
nell'anno 1992, al fine  dell'esercizio,  in  Italia,  dell'attivita'
professionale di infermiere; 
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico a quello per il quale e'  stato  gia'  provveduto,
possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16,  comma  5,
del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Visto la nota prot. n. DGRUPS-0058949-P in data 12  novembre  2009,
con il quale il riconoscimento  del  titolo  in  questione  e'  stato
subordinato al superamento di una misura compensativa consistente,  a
scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della  durata
di 5 semestri, pari a 2250 ore o  in  una  prova  attitudinale  nelle
seguenti materie: patologia  generale,  patologia  medica,  patologia
chirurgica, nursing generale e specialistica,  pediatria,  geriatria,
medicina d'urgenza, igiene,  legislazione  sanitaria,  organizzazione
professionale e deontologia, ricerca infermieristica; 
  Vista la nota in data 20 luglio 2011 con la quale  la  richiedente,
esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del
suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di  voler
sostenere la prova attitudinale; 
  Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale
sostenuta il giorno 20 ottobre 2011, da cui si evince che la  signora
Antoci Cecilia e' risultata idonea; 
  Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge  per  il
riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni  del
regime generale contemplato dal  Titolo  III,  Capo  II,  del  citato
decreto legislativo n. 206 del 2007; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il titolo di «Asistent Medical Generalist»  conseguito  in  Romania
presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 1992
dalla signora Antoci Cecilia, nata a Sabaoani (Romania) il  giorno  5
aprile 1961, e' riconosciuto quale titolo abilitante per  l'esercizio
in Italia della professione di infermiere;