IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5  aprile
1962, n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione  e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383,  recante  primi  interventi
per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1  e
2, concernenti il riordino  delle  funzioni  statali  in  materia  di
organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei  concorsi
pronostici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001,  n.
383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  che  ha
attribuito all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  lo
svolgimento di tutte le funzioni  in  materia  di  organizzazione  ed
esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n. 385, recante regolamento  di  organizzazione  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto l'art. 11-quinquiesdecies,  comma  4,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n.  248,  recante  misure  di  contrasto  all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria  e  finanziaria,
con particolare riferimento alle previsioni afferenti la  raccolta  a
distanza del concorso pronostici Enalotto; 
  Visto l'atto di concessione per l'affidamento  della  gestione  dei
giochi numerici a totalizzatore nazionale,  unitamente  ai  correlati
allegati, stipulato tra l'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di
Stato e Sisal S.p.A. in data 26 giugno  2009  a  seguito  della  gara
indetta ed  espletata  secondo  i  criteri  fissati  dalla  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  all'art.  1,  comma  90,  con  particolare
riferimento agli impegni assunti dal concessionario con il capitolato
di sviluppo, relativamente al lancio ed alla  commercializzazione  di
giochi numerici a totalizzatore nazionale destinati in via  esclusiva
alla raccolta tramite canali di partecipazione a distanza; 
  Visto  l'atto  esecutivo  del  citato  atto  di   concessione   per
l'affidamento della gestione  dei  giochi  numerici  a  totalizzatore
nazionale, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato e Sisal S.p.A. in data 26  giugno  2009,  ed,  in  particolare,
l'art. 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di  vendita
a distanza e' pari all'8% del volume della  raccolta  realizzato  dai
singoli punti; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  prot.  n.   2009/21731/giochi/Ena
dell'11 giugno 2009,  recante  misure  per  la  regolamentazione  dei
flussi  finanziari  connessi  al  gioco  Enalotto  e  al  suo   gioco
complementare e opzionale; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  prot.  n.   2009/21729/giochi/Ena
dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Enalotto; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  prot.  n.   2009/21730/giochi/Ena
dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Superstar; 
  Visto l'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito, con  modificazioni  ed  integrazioni,  dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  l'adozione  dei  provvedimenti   volti   ad
individuare ulteriori modalita' dei giochi numerici  a  totalizzatore
nazionale; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16
settembre 2009, recante misure  per  la  regolamentazione  del  gioco
numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la vita-Win for  Life  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare  l'art.  24,
che disciplina, tra l'altro, l'esercizio e la raccolta a distanza dei
giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  prot.  n.  2011/190/CGV  dell'  8
febbraio 2011,  recante  «Decorrenza  degli  obblighi  relativi  alla
raccolta del gioco a distanza»; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del  4
maggio 2011, recante «Misure per la regolamentazione della raccolta a
distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale»; 
  Considerata  la  necessita'  di  completare  l'offerta  di   giochi
numerici a totalizzatore nazionale, in relazione alle previsioni  del
menzionato atto di concessione per l'affidamento dei suddetti  giochi
ed ai correlati impegni assunti dal concessionario; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'introduzione  di  giochi
numerici a totalizzatore nazionale la cui formula  di  gioco  risulti
espressamente concepita in relazione  alle  caratteristiche  ed  alle
modalita' di fruizione proprie dei canali di raccolta a distanza, con
particolare riferimento alla rete internet, alla  telefonia  fissa  e
mobile, nonche' alla televisione interattiva; 
  Considerata la necessita'  di  garantire  il  costante  adeguamento
dell'offerta   di   giochi   numerici   a   totalizzatore   nazionale
all'evoluzione della domanda  dei  giocatori,  come  richiesto  dalla
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90,  lettere
b) e c), tenuto conto, tra l'altro, delle formule di  gioco  e  della
percentuale della raccolta da destinare alle vincite; 
  Considerato che sono stati  assolti  gli  obblighi  comunitari  con
notifica n. 2011/0316/I del 27 giugno 2011, ai sensi della  direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che  prevede  una
procedura di informazione nel settore  delle  norme  e  delle  regole
tecniche e delle regole relative ai servizi  dell'informazione,  alla
quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto
dalle procedure comunitarie; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
    b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che  identificano  il
giocatore, come previsto dallo schema di contratto di conto di  gioco
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio  2009,
n. 88; 
    c)  atto  di  convenzione,  l'atto  sottoscritto   fra   AAMS   e
l'aggiudicatario della procedura di selezione  per  l'affidamento  in
concessione dell'esercizio e dello sviluppo  dei  giochi  numerici  a
totalizzatore nazionale; 
    d)  codice  di  identificazione,   il   codice   che   identifica
univocamente un conto di gioco; 
    e) codice personale, il codice riservato del titolare  del  conto
di gioco che,  unitamente  al  codice  di  identificazione,  consente
l'identificazione del giocatore; 
    f) codice univoco, il codice assegnato all'atto  della  convalida
della giocata dal sistema del concessionario; 
    g) collaudo tecnico del punto di vendita a distanza, la  verifica
effettuata  da  parte  del  concessionario  pro-tempore  dei   giochi
numerici a totalizzatore nazionale, avente ad oggetto il collegamento
alla piattaforma di gioco  del  concessionario  stesso,  il  corretto
funzionamento  delle  applicazioni  di  gioco,  nonche'  il  corretto
utilizzo  degli  elementi  grafici  ed   informativi   definiti   dal
concessionario ed approvati da AAMS. Tale verifica si  applica  anche
in occasione della successiva introduzione di nuove modalita'; 
    h)  concessionario,  il  soggetto  cui  AAMS   ha   affidato   in
concessione  la  gestione  e  lo  sviluppo  dei  giochi  numerici   a
totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296; 
    i) concessione, l'istituto attraverso il  quale  AAMS  conferisce
all'aggiudicatario  della  relativa  gara,  con   la   sottoscrizione
dell'atto di convenzione, le attivita' e le funzioni per  l'esercizio
e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore  nazionale  di  cui
all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    j) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra  un
giocatore ed un punto di vendita a  distanza,  di  cui  all'art.  24,
comma  19,  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,  e   i   connessi
provvedimenti di AAMS; 
    k)  convalida,   l'avvenuta   registrazione   sul   sistema   del
concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare  di
un contratto di conto di gioco; 
    l)   dati   identificativi   della   giocata,   l'insieme   delle
informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da: 
      codice di identificazione; 
      data e ora della giocata; 
      importo della giocata; 
    m) disciplina di gioco, il provvedimento recante la disciplina di
uno o piu' giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
    n) giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN), i giochi  di
sorte, oggetto del relativo atto di concessione, basati sulla  scelta
di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero,  a
seguito di esplicita richiesta dello stesso,  sull'attribuzione  alla
giocata medesima di numeri determinati casualmente. Per ciascun gioco
appartenente alla categoria  GNTN,  una  quota  predeterminata  delle
poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi. E' prevista anche
la ripartizione del montepremi in  piu'  categorie  di  vincita.  Per
ciascuna delle menzionate  categorie  il  relativo  montepremi  viene
suddiviso in parti uguali tra le giocate vincenti  appartenenti  alla
categoria stessa. La raccolta dei GNTN viene effettuata su  una  base
territoriale non inferiore a quella nazionale; 
    o) gioco multimodale, indica un gioco  numerico  a  totalizzatore
nazionale che e' possibile effettuare secondo  diverse  modalita'  di
gioco, tutte accomunate dalla  medesima  matrice  di  gioco,  ma  che
possono differenziarsi, oltre che per la  denominazione,  per  uno  o
piu' dei seguenti elementi: 
      veste grafica; 
      posta di gioco. 
  Il riporto di quota parte del montepremi all'estrazione  successiva
nel caso in cui non si verifichino vincitori di una o piu'  categorie
di vincita, eventualmente previsto da un gioco multimodale, e' sempre
comune alle diverse modalita' di gioco 
  Le categorie di vincita sono le medesime per ciascuna modalita'  di
gioco indipendentemente dalla modalita' di gioco scelta ed i relativi
montepremi concorrono a formare un unico montepremi di categoria,  da
dividersi tra tutte le combinazioni vincenti per ciascuna  categoria,
indipendentemente dalla modalita' di gioco scelta; 
    p) gioco  singolo,  indica  un  gioco  numerico  a  totalizzatore
nazionale di  cui  e'  prevista  la  sola  raccolta  a  distanza  che
contempla una singola modalita' di gioco; 
    q)  matrice  di  gioco,  in  relazione  ai  numeri   oggetto   di
estrazione,  indica  la  formulazione  matematica  che  individua  il
rapporto tra numeri estratti e numeri pronosticabili; 
    r) modalita', varianti di un medesimo gioco  che  condividono  di
massima le principali caratteristiche distintive; 
    s) modalita' estrazionale, indica il procedimento automatizzato e
certificato attraverso il quale si effettuano le estrazioni; 
    t) punto di vendita  a  distanza,  il  concessionario,  ai  sensi
dell'art. 16 dell'atto di concessione,  ovvero  il  soggetto  di  cui
all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88,  autorizzato
alla  raccolta  a  distanza  dei  giochi  numerici  a   totalizzatore
nazionale; 
    u) raccolta a distanza,  indica  la  modalita'  di  raccolta  dei
giochi    numerici    a    totalizzatore    nazionale     effettuata,
alternativamente   o   congiuntamente,   attraverso   internet,    la
televisione digitale, terrestre e satellitare, la telefonia  fissa  e
mobile,  nonche'  tramite  qualunque  altro  mezzo  assimilabile  per
modalita' e caratteristiche, con esclusione della raccolta in  luoghi
pubblici con apparecchiature  che  ne  permettano  la  partecipazione
telematica; 
    v) sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal  punto
di vendita a distanza e collegato alla  rete  telematica  nonche'  al
sistema centrale di AAMS; 
    w) verifica  tecnico-funzionale,  verifica  effettuata  da  AAMS,
anche avvalendosi di strutture del concessionario e, ove  necessario,
di specialisti del settore,  riguardante  il  corretto  funzionamento
sotto il profilo tecnico funzionale ed amministrativo delle strutture
dedicate a ciascun gioco, nonche' ad ogni nuova  modalita'  di  gioco
successivamente introdotta. Tale verifica,  da  realizzarsi  ove  del
caso anche in ambiente di test, deve: 
      comprendere gli  aspetti  giuridici  connessi  anche  allo  ius
superveniens, con particolare  attenzione  alle  innovazioni  tecnico
amministrative, successivamente introdotte; 
      estendersi,  in  ogni  caso,   alla   verifica   del   corretto
funzionamento della piattaforma di gioco del concessionario  e  delle
applicazioni di gioco.