IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                                  e 
 
 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 3, comma 52, della legge 15 luglio 2009, n.94, recante
disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che sostituisce l'art.
120 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modifiche; 
  Considerato che il  comma  5,  del  citato  art.  120  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  prevede  che  con  decreto  del
Ministro dell'interno e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono stabilite le modalita'  necessarie  per  l'adeguamento
del  collegamento  telematico  tra   il   sistema   informativo   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e  statistici  e  quello  del  Dipartimento  per  le  politiche   del
personale, dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni
necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi alla  guida
e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli; 
  Sentito il Ministero della giustizia; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina lo scambio delle informazioni tra
il sistema informativo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  realizzato  e  amministrato  dal   Dipartimento   per   i
trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici  e
quello del Ministero  dell'interno,  realizzato  e  amministrato  dal
Dipartimento per le  politiche  del  personale,  dell'amministrazione
civile e per le risorse strumentali  e  finanziarie,  concernenti  le
situazioni volte ad impedire il rilascio dei  titoli  abilitativi  di
cui all'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,   nonche'   la
trasmissione dei  dati  relativi  alla  revoca  dei  suddetti  titoli
intervenuta ai sensi del comma 2, del medesimo art. 120. 
  2. Le modalita' operative concernenti lo scambio delle informazioni
di cui al precedente comma 1 sono contenute nell'allegato tecnico che
costituisce parte integrante del presente decreto.