IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», ed in particolare l'art. 8, comma 15, che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, avvalendosi anche dell'Associazione Italiana Allevatori, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante; Visto il decreto 5 maggio 2006 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, L. 1° agosto 2003, n. 200); Visto il decreto 9 ottobre 2007 Approvazione del manuale operativo per la gestione della anagrafe degli equidi; Visto il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26 giugno 1996 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi; Visto il decreto 29 dicembre 2009, Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, L. 1° agosto 2003, n. 200), che ha abrogato il sovracitato decreto 5 maggio 2006 e visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, che stabilisce che le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con apposito manuale operativo da emanarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Considerata la necessita' di apportare l'opportuna rettifica al testo dell'art. 3, comma 11 del decreto del 29 dicembre 2009; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011; Decreta: Art. 1 Il comma 11 dell'art. 3 del decreto del 29 dicembre 2009, e' sostituito dal seguente: «11. Ogni azienda e' tenuta a conservare un autonomo registro di carico e scarico, di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), degli equidi detenuti nell'azienda medesima, sul quale vengono riportati, separatamente per ogni proprietario, tutti gli aggiornamenti entro sette giorni dal verificarsi dell'evento secondo le modalita' del manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.».