IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  legge  1°  agosto  2003,  n.  200,  di  conversione  del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante «proroga di  termini  e
disposizioni urgenti ordinamentali»,  ed  in  particolare  l'art.  8,
comma 15, che stabilisce che sulla  base  delle  linee  guida  e  dei
principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina  nell'ambito
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art.  15
del decreto legislativo 30 aprile 1998,  n.  173,  avvalendosi  anche
dell'Associazione Italiana Allevatori, attraverso  le  sue  strutture
provinciali (APA),  per  raccogliere  i  dati  e  tenerli  aggiornati
mediante un monitoraggio costante; 
  Visto  il  decreto  5  maggio  2006  Linee  guida  e  principi  per
l'organizzazione  e  la  gestione  dell'anagrafe  equina   da   parte
dell'UNIRE (art. 8, comma 15, L. 1° agosto 2003, n. 200); 
  Visto il decreto 9 ottobre 2007 Approvazione del manuale  operativo
per la gestione della anagrafe degli equidi; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  504/2008  della  Commissione,  del  6
giugno  2008,  recante  attuazione  delle  direttive   90/426/CEE   e
90/427/CEE del 26 giugno 1996 del Consiglio  per  quanto  riguarda  i
metodi di identificazione degli equidi; 
  Visto il decreto 29 dicembre  2009,  Linee  guida  e  principi  per
l'organizzazione  e  la  gestione  dell'anagrafe  equina   da   parte
dell'UNIRE (art. 8, comma 15, L. 1° agosto  2003,  n.  200),  che  ha
abrogato  il  sovracitato  decreto  5  maggio  2006   e   visto,   in
particolare, l'art. 6, comma  2,  che  stabilisce  che  le  procedure
operative di  attuazione  del  presente  decreto  sono  definite  con
apposito manuale operativo da emanarsi con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e di intesa con la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Considerata la necessita' di  apportare  l'opportuna  rettifica  al
testo dell'art. 3, comma 11 del decreto del 29 dicembre 2009; 
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra Stato, Regioni e Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  nella
riunione del 27 luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il comma 11 dell'art. 3  del  decreto  del  29  dicembre  2009,  e'
sostituito dal seguente: 
    «11. Ogni azienda e' tenuta a conservare un autonomo registro  di
carico e scarico, di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), degli  equidi
detenuti  nell'azienda  medesima,  sul   quale   vengono   riportati,
separatamente per ogni proprietario, tutti  gli  aggiornamenti  entro
sette giorni dal verificarsi dell'evento  secondo  le  modalita'  del
manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2.».