IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto  2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale  17  maggio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  131  del  8  giugno
2011, con il quale e' stato modificato il disciplinare di  produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno»  o
«Piceno»; 
  Vista la richiesta presentata in data 11 ottobre 2011 dal Consorzio
tutela dei Vini Piceni - Offida (AP), intesa ad ottenere la rettifica
dell'articolo 3, ultimo  comma,  del  testo  del  disciplinare  sopra
indicato, in quanto la seguente frase: «La produzione del vino a  DOC
«Rosso Piceno» o «Piceno» e' consentita  all'interno  della  zona  di
produzione del  vino  a  DOC  «Rosso  Piceno»  Superiore  o  «Piceno»
Superiore», e' stata erroneamente omessa dalla proposta formulata dal
Comitato nazionale vini DO e IGT nella riunione del 16 novembre 2010; 
  Visto il parere della Regione Marche presentato in data 26  ottobre
2011 favorevole alla predetta richiesta di rettifica; 
  Ritenuto,  in  accoglimento  della  citata  richiesta,   di   dover
procedere  alla  rettifica  dell'articolo  3  del   disciplinare   di
produzione della denominazione di origine controllata «Rosso  Piceno»
o «Piceno», procedendo all'opportuna ricodificazione dell'intero art.
3; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  A titolo di rettifica, l'art. 3 del disciplinare di produzione  dei
vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Rosso  Piceno»   o
«Piceno», annesso al decreto ministeriale 17 maggio  2011  richiamato
in premessa, e' sostituito per intero con il seguente testo: 
      «Art. 3. La zona di produzione del vino a DOC «Rosso Piceno»  o
«Piceno», con esclusione nell'interno di essa, di tutti  i  territori
appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC «Rosso Conero» di
cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto  del
Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 22 agosto 1967, e' delimitata come appresso: 
        a  nord-est:  mare   Adriatico,   dal   confine   provinciale
Pesaro-Ancona fino a Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16
(Adriatica); 
        da Porto d'Ascoli seguendo la strada statale n.  4  (Salaria)
sino a Villa San Antonio, proseguendo per la strada provinciale Villa
S. Antonio - Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo; 
        continuando per il confine provinciale Teramo-Ascoli  Piceno,
fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno; 
        confini che delimitano, includendoveli, i  comuni  di  Ascoli
Piceno, Venarotta, Rotella, Montelparo, Santa Vittoria  in  Matenano,
Monte San Martino, Penna San Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla
strada statale n. 78 (Picena); 
        strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca; 
        strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n. 77
(Val di Chienti), attraverso il ponte di  Colfano,  Caldarola,  Santa
Maria Maddalena e Villa Case; 
        strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile
che da questa conduce a San Severino Marche, attraverso le  localita'
San Diego e Colleluce; 
        strada  che  da  San  Severino  Marche  conduce  al   confine
provinciale Macerata - Ancona, attraverso le  localita'  Cesolo,  Col
cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino  ad
incontrare la localita' Castreccioni. Di  qui  prende  la  direttrice
Castreccioni, Palazzo per poi percorrere la strada  provinciale,  che
passa per Palazzo, fino alla localita' Annunziata, quindi imbocca  la
strada che, dalla  localita'  Annunziata  percorre  la  zona  di  San
Lorenzo sino alla strada Apiro - Poggio San Vicino in prossimita'  di
casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con
il confine comunale di Poggio San Vicino.  Segue  quindi  il  confine
comunale fra Apiro - Poggio San Vicino sino  al  confine  provinciale
tra Macerata ed Ancona percorrendolo fino all'incrocio con la  strada
Domo - Serra san Quirico, a sud della localita'  San  Urbano.  Strada
Domo - Serra San Quirico, dall'incrocio  predetto  fino  all'incrocio
con il fosso Venella; 
        fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e  fino
alla strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani; 
        strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino  a
borgo Stazione di Serra San Quirico, e da questo  punto,  strada  che
conduce al confine provinciale Ancona - Pesaro (in prossimita'  della
fattoria Ruspoli), attraverso le  localita'  Serra  San  Quirico,  il
Trivio, Maesta', Vado, San Martino, Arcevia,  Montefortino,  Palazzo,
San Pietro e Castelleone di Suasa; 
        confine provinciale Ancona - Pesaro fino al mare Adriatico. 
    Le uve destinate alla produzione  del  vino  a  Denominazione  di
Origine Controllata. «Rosso  Piceno»  o  «Piceno»,  Superiore  devono
essere prodotte nella zona delimitata come segue: 
      mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare  sino  a  Porto
d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica); 
      strada statale n. 4 (Salaria) da Porto d'Ascoli sino  al  bivio
per Valle Senzana; 
      strada comunale che dalla strada  statale  n.  4  (bivio  Valle
Senzana),  attraversa  il  torrente  Bretta  fino  ad  incontrare  la
provinciale Poggio di Bretta - Ripaberarda; 
      strada provinciale Poggio  di  Bretta  -  Ripaberarda  sino  al
confine comunale di Ascoli Piceno e Appignano; 
      confini che delimitano includendoveli, i comuni  di  Appignano,
Offida,  Cossignano,  Ripatransone  sino  al  confine  comunale   con
Grottammare; 
      strada Ripatransone -  Grottammare  fino  al  confine  nord  di
Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
      Roma, 2 novembre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari