IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                          di Ascoli Piceno 
 
  Vista  la  legge  22  luglio  1961,  n.   628   recante   modifiche
all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente  la
razionalizzazione   della   organizzazione   delle    amministrazioni
pubbliche e la modifica  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S. adottato con decreto  rettorale  18  giugno  1931  n.  773
abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio  1955  n.
407; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 342/1994
citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del  Lavoro  e  della
M.O., le funzioni amministrative in materia di  determinazione  delle
tariffe  minime  per  le   operazioni   di   facchinaggio,   funzioni
precedentemente  svolte  dalle   Commissioni   Provinciali   per   la
disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8; 
  Visto il decreto ministeriale  7  novembre  1996  n.  687,  che  ha
unificato gli uffici periferici del Ministero del  lavoro  nella  DPL
attribuendo  i  compiti  gia'  svolti  dall'U.P.L.M.O.  al   Servizio
Politiche del Lavoro della predetta Direzione; 
  Visto il Protocollo sulla politica dei redditi e  dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993; 
  Vista la circolare del  Ministero  del  Lavoro  e  P.S.,  Direzione
generale dei Rapporti di Lavoro - Div. V - n.  25157/70  inerente  il
Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi  in
materia lavora di facchinaggio e  di  determinazione  delle  relative
tariffe; 
  Visto il precedente decreto in materia; 
  Considerato  che  le  organizzazioni  sindacali  datoriali  e   dei
lavoratori del settore e le associazioni  del  movimento  cooperativo
benche' regolarmente  convocate  con  nota  prot.  n.  21007  del  21
settembre 2011 non sono intervenute alla riunione de qua; 
  Considerato che  deve  provvedersi  al  rinnovo  delle  tariffe  di
facchinaggio per le province di Ascoli Piceno e Fermo; 
 
                              Decreta: 
 
  Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nelle province
di Ascoli Piceno e Fermo, vengono rideterminate nel seguente modo: 
    Tariffa minima € 17,689 oraria. 
  Sono previste le seguenti maggiorazioni: 
  1 - 30% per lavoro notturno dalle ore 22,00 alle  ore  6,00  e  per
lavoro straordinario; 
  2 - 40% per lavoro festivo; 
  3 - 50% per lavoro festivo notturno. 
  Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili. 
  Il presente tariffario e' da valere per gli anni 2012 e 2013. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Ascoli Piceno, 24 ottobre 2011 
 
                                                 Il direttore: Natali