In data 3 novembre 2011 alle ore 13.45 presso la  sede  dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra: 
 
                               L'ARAN: 
       nella persona del Presidente - dott. Sergio Gasparrini 
 
    e le seguenti Confederazioni sindacali: 
    CGIL (firmato); 
    CISL (firmato); 
    UIL (firmato); 
    CISAL (firmato); 
    CONFSAL (firmato); 
    CGU (firmato); 
    CSE (firmato); 
    RDB CUB (non firmato); 
    USAE (firmato). 
    Al termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono  l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale Quadro di integrazione e modifica  del
CCNQ 9 ottobre 2009 
 
                              Premessa 
 
    Considerato che solo nel 2010  tutte  le  associazioni  sindacali
sono state abilitate ad accedere all'applicativo GEDAP attraverso  il
quale possono verificare, in tempo reale, la consistenza dei permessi
utilizzati e di quelli ancora a disposizione, anche  con  riferimento
agli anni pregressi, le parti,  intendendo  favorire  il  superamento
delle  criticita'  legate  al  precedente  sistema  nonche'   evitare
possibili contenziosi sulla materia, ritengono opportuno  individuare
modalita' condivise per  garantire  da  un  lato  il  recupero  delle
eventuali eccedenze  riscontrate  a  posteriori  e,  dall'altro,  non
comprimere oltre misura l'esercizio delle prerogative sindacali. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
    1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art.
2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio
nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2,  dello
stesso decreto n. 165,  ricomprese  nei  comparti  di  contrattazione
collettiva. 
    2. Con la locuzione  «associazioni  sindacali»  si  intendono  le
confederazioni e le organizzazioni di  categoria  rappresentative  ai
sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    3. Con il termine «amministrazione» sono  indicate  genericamente
tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate. 
    4. Con la dicitura «CCNQ 7 agosto 1998»  si  intende  il  CCNQ  7
agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                               Art. 2. 
 
 
           Permessi ex art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 
 
    1.  In  via  del  tutto  eccezionale,   senza   possibilita'   di
ripetizione  alcuna,  nel  caso  in  cui  le  associazioni  sindacali
risultino  aver  utilizzato  permessi  per  la  partecipazione   agli
organismi direttivi statutari, di cui all'art. 11 del CCNQ  7  agosto
1998, in misura superiore a quella loro spettante  negli  anni  2007,
2008, 2009 e 2010, in alternativa all'art. 9, comma 8 del CCNQ del  9
ottobre  2009,  possono  compensare  le  ore  fruite   in   eccedenza
nell'ambito dei contingenti previsti  per  gli  anni  successivi  con
riferimento alla medesima tipologia di permessi, con le modalita'  di
cui all'art. 4. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                              Verifica 
 
    1. Il Dipartimento della Funzione pubblica, alla data di  entrata
in vigore del presente  CCNQ,  avvia  le  iniziative  necessarie  per
consentire alle amministrazioni ed alle  associazioni  sindacali,  la
verifica dei dati relativi alle ore di permesso sindacale ex art.  11
del CCNQ 7 agosto 1998 presenti  nell'applicativo  GEDAP  negli  anni
2007, 2008, 2009 e 2010. 
    2. In ogni caso, la verifica di cui al comma 1  deve  concludersi
nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
CCNQ. Decorsi ulteriori 15 giorni i dati risultanti  dall'applicativo
GEDAP si considerano definitivi. Entro  i  successivi  5  giorni,  il
Dipartimento  della  Funzione  pubblica  comunica  alle  associazioni
sindacali la conclusione della procedura di verifica. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                   Attivazione della compensazione 
 
    1. Le associazioni sindacali  rappresentative,  entro  30  giorni
dalla ricezione della comunicazione  di  cui  all'art.  3,  comma  2,
possono avvalersi della facolta' di cui all'art.  2,  presentando  al
Dipartimento della Funzione pubblica una specifica  proposta  per  la
compensazione  dei   permessi   fruiti   in   eccedenza,   sottoposta
all'approvazione del medesimo Dipartimento che deve intervenire entro
5 giorni dalla ricezione della stessa. 
    2. La compensazione di cui al comma 1 puo' essere ripartita in un
periodo di tre anni, a decorrere dal gennaio  2012,  detraendo  quota
parte dell'eccedenza dei permessi  dal  monte  ore  di  spettanza  di
ciascun anno. Qualora l'entita'  dell'eccedenza  sia  rilevante  tale
periodo puo' essere esteso a 5 anni. 
    3. In  ogni  caso,  al  fine  di  non  comprimere  eccessivamente
l'esercizio delle  prerogative  sindacali,  a  ciascuna  associazione
sindacale dovra' essere garantito un contingente minimo del  30%  dei
permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 a disposizione  in
ciascun  anno,  ferma  restando  la  possibilita',  per  le   singole
associazioni   sindacali,   di   concordare   percentuali   inferiori
nell'ambito della proposta di cui al comma 1. 
    4. Qualora l'applicazione dei precedenti commi  non  consenta  di
recuperare la totalita' delle ore fruite in eccedenza, per  la  parte
residua si applica l'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. 
    5. In tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura
di compensazione o qualora le associazioni  sindacali  non  si  siano
avvalse, nel termine di  cui  al  comma  1,  della  facolta'  di  cui
all'art.  2,  il  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  attiva  le
procedure per il recupero con le modalita' di cui all'art. 19,  comma
11, del CCNQ 7 agosto 1998. 
    6.  Laddove,  a   seguito   dei   prossimi   accertamenti   della
rappresentativita', per talune associazioni sindacali venga  meno  il
requisito della rappresentativita', per  le  quote  dei  permessi  in
eccedenza non  ancora  compensate,  il  Dipartimento  della  Funzione
pubblica attiva le procedure per il recupero con le modalita' di  cui
all'art. 19, comma 11, del CCNQ del 7 agosto 1998. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                            Norme finali 
 
    1. All'art. 9 del CCNQ 9 ottobre 2009, il comma 6 e' soppresso. 
    2. Per quanto non previsto dal presente contratto resta in vigore
il CCNQ del 9 ottobre 2009. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 1 
 
    Al fine di garantire il corretto adempimento delle procedure,  le
parti convengono sull'opportunita' che  l'applicativo  GEDAP  segnali
tempestivamente alle amministrazioni gli eventuali ritardi registrati
nell'attuazione dell'art. 9, comma 4, del CCNQ del  9  ottobre  2009,
allo scopo di  porre  le  stesse  nelle  condizioni  di  attivare  le
procedure di cui al comma 9 del medesimo art. 9. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 2 
 
    Le parti convengono sull'opportunita' che il  Dipartimento  della
Funzione pubblica e  le  associazioni  sindacali  individuino  idonei
strumenti  al  fine  di  garantire  la  piena   accessibilita'   alle
informazioni  inserite  nel  sistema  GEDAP,  anche  allo  scopo   di
prevenire le eventuali criticita' con  particolare  riferimento  alla
tempestivita'  delle  comunicazioni  riguardanti  la  fruizione   dei
permessi di cui al presente CCNQ.