IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con il quale e' stato prorogato, fino al 30  aprile
2012, lo stato di  emergenza  in  relazione  alla  riattivazione  del
movimento  franoso  nel  territorio  del  comune  di  Montaguto,   in
provincia  di  Avellino  nonche'  l'ordinanza  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri n.  3868  del  21  aprile  2010  e  successive
modificazioni; 
  Visti  l'art.  17  del  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  ed
in particolare il comma 2, in cui e' previsto che per  assicurare  il
completamento delle opere in corso  di  realizzazione  e  programmate
nella regione Sardegna,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
previste nelle ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
adottate ai sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 21 settembre  2007,  l'art.  20  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3891  del  4  agosto  2010,
nonche' le note del 29 aprile e del 5 ottobre  2011  della  Direzione
generale per la tutela del territorio e  delle  risorse  idriche  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della Regione Veneto  nei  giorni  dal  31  ottobre  al  2
novembre 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3906 del 13 novembre 2010 recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile diretti a fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  della
Regione Veneto nei giorni dal  31  ottobre  al  2  novembre  2010»  e
successive modifiche ed integrazioni, l'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3960 del 17 agosto 2011, con  la  quale  il
Prefetto di Verona e' stato  nominato  Commissario  delegato  per  il
superamento della situazione emergenziale in rassegna in sostituzione
del Presidente della regione Veneto, nonche' la nota del 20 settembre
2011 del Presidente della regione Veneto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  9
luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2012, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della Regione siciliana e  nominato  il  Presidente  della
medesima Regione Commissario delegato del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri; 
  Visto l'art. 3 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3865 del  15  aprile  2010  con  cui,  nell'ambito  delle
iniziative da porre in essere nell'area del territorio  Nebroideo  ad
elevato rischio sismico ed idrogeologico, il Sindaco  del  comune  di
Tortorici in provincia di Messina e' stato autorizzato  a  realizzare
un elisuperficie abilitata al volo notturno; 
  Vista la nota  del  20  settembre  2011,  con  cui  il  Sindaco  di
Tortorici comunica che con delibera n. 212 del 15 settembre  2011  e'
stato approvato il progetto esecutivo con una  spesa  complessiva  di
euro 700.000,00; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare la realizzazione della  sopra
citata elisuperfice per assicurare un supporto logistico da destinare
alle attivita' di soccorso alla popolazione e per la prevenzione  dei
rischi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  2
ottobre 2009, con il quale e' stato dichiarato, fino  al  30  ottobre
2010, lo stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  situazione
determinatasi a seguito  delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi il 1° ottobre 2009 nel  territorio  della  provincia  di
Messina, prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3815 del 10 ottobre 2009 e n. 3825 del 27 novembre 2009 e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28  febbraio
2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici
che hanno interessato il territorio della Provincia  di  Messina  nei
giorni dall'11 al 17 febbraio 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  18
febbraio 2011 con cui il sopra  citato  stato  d'emergenza  e'  stato
prorogato fino al 29 febbraio 2012; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865
del 15 aprile  2010  recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile diretti  a  fronteggiare  la  grave  situazione  di  emergenza
determinatasi a seguito dei gravi dissesti  idrogeologici  che  hanno
interessato il territorio  della  provincia  di  Messina  nei  giorni
dall'11 al 17 febbraio 2010, nonche' per  le  eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi il 1° ottobre  2009  nel  territorio  della
medesima provincia», nonche' l'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3886 del 9  luglio  2010  e  successive
modificazioni, con cui, tra  l'altro,  il  Commissario  straordinario
della  regione  Siciliana,  nominato  ai  sensi  dell'art.   17   del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,  e'  stato  nominato  soggetto
attuatore   del   Commissario   delegato-Presidente   della   Regione
siciliana; 
  Vista la nota del 7  ottobre  2011  del  Presidente  della  Regione
siciliana - Commissario delegato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato  stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.  17  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23  febbraio  2011,
le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011,  n.  3947  del  16
giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e 7, n. 3951  del
12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011, art. 5, n.  3955  del  26
luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto  2011,
n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n.  3966
del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011, art. 3,  n.  3970
del 21 ottobre 2011 e la  nota  del  3  novembre  2011  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma  3,  lettera  e),
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868  del
21 aprile 2010, in relazione all'espletamento delle attivita' per gli
interventi ancora  in  corso  per  il  definitivo  superamento  della
situazione di emergenza conseguente alla riattivazione del  movimento
franoso nel territorio del  comune  di  Montaguto,  in  provincia  di
Avellino, e' attribuita, a decorrere dal 1° ottobre 2011 e fino al 30
aprile 2012, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, ed all'art. 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una speciale indennita'  operativa
omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di  missione,
forfetariamente parametrata su base mensile al  30%  del  trattamento
economico lordo e commisurata ai giorni di effettivo impiego. 
  2. I relativi oneri, quantificati nel limite massimo complessivo di
euro 20.752,55, gravano sulle risorse di cui  all'art.  5,  comma  1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868  del
21 aprile 2010.