L'ISTITUTO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,   approvativo   del   Codice   delle
assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331  che  disciplina
la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente  la
procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari  nei  confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le  norme
di funzionamento del Collegio di garanzia; 
  Ritenuta la necessita' di modificare il Regolamento  n.  6  del  20
ottobre 2006, in modo da assicurare che le deliberazioni del Collegio
di garanzia siano adottate sempre alla presenza di tre componenti; 
  Vista la delibera del  Consiglio  assunta  nella  riunione  del  13
ottobre 2011; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche al Regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006 
 
  1. All'art. 9 (Conclusione  del  procedimento)  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito come segue: «Il Collegio delibera  in
seduta  riservata.  In  caso  di  assenza  o  di  altro   impedimento
temporaneo  di  un  componente,  ciascuna  Sezione  puo'  validamente
operare con la  presenza,  in  qualita'  di  supplente,  di  uno  dei
componenti esperti in materia assicurativa di  un'altra  Sezione.  Se
l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il Presidente  della
Sezione, questi e' sostituito dal Presidente di un'altra Sezione».