IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/06
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine  protetta  «Asiago»  e  il  successivo
regolamento (CE) n. 1200 della Commissione del 15 ottobre 2007 con il
quale e' stata approvata la modifica del disciplinare  di  produzione
della denominazione protetta medesima; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  19  novembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  279  del  30
novembre  2007,   con   il   quale   l'organismo   denominato   «CSQA
Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano  n.  74,  e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli  sulla  denominazione  di
origine protetta «Asiago», per un periodo di tre anni; 
  Visto  il  decreto  20  ottobre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del  18
novembre 2010, con il  quale  l'autorizzazione  triennale  rilasciata
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»  ad  effettuare  i
controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago»  e'  stata
prorogata   fino    all'emanazione    del    decreto    di    rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso; 
  Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto  il  piano
di controllo  per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Asiago»
conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 27 ottobre 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in
Thiene, via San  Gaetano  n.  74,  e'  autorizzato  ad  espletare  le
funzioni  di  controllo,  previste  dagli  articoli  10  e   11   del
regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta
«Asiago» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE)  n.
1107 del 12 giugno 1996.