IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Grijalba Arroyo Carlos, nato il 7  gennaio
1978 a Logrono (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere,  ai
sensi  dell'art.  16  del   decreto   legislativo   n.   206/07,   il
riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingeniero Tecnico
industrial» rilasciato dal «Colegio Oficial de Peritos  e  Ingenieros
Tecnicos  industriales  de  la  Rioja»  nell'agosto  2003,  ai   fini
dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale
e l'esercizio in Italia della omonima professione; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che ha conseguito il titolo  accademico  di  «Ingeniero
tecnico industrial» presso la «Universidad de La  Rioja»  nell'agosto
2003; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  Servizi  nella  seduta
del 23 giugno 2011; 
  Considerato il conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato   che   vi   sono    differenze    tra    la    formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere - sezione B settore industriale e quella  di
cui e' in possesso l'istante, per  cui  e'  necessario  applicare  le
misure compensative; 
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Grijalba Arroyo Carlos, nato il 7 gennaio  1978  a  Logrono
(Spagna), cittadino spagnolo, e' riconosciuto il titolo professionale
di  «Ingeniero  tecnico   industrial»   quale   titolo   valido   per
l'iscrizione  all'albo  degli  «ingegneri»  sezione   B   -   settore
industriale e l'esercizio della professione in Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del  richiedente,  al
superamento di una prova attitudinale  oppure  al  compimento  di  un
tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dieci. 
  La prova attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie: 1) Impianti termoidraulici  (scritto
e orale); 2) Tecnologia meccanica (solo orale). 
  Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita  presso  il  Consiglio  nazionale  stesso,  si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato   nella
domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  della
materia indicata sopra, si compone di un esame scritto  ed  un  esame
orale da svolgersi in lingua italiana. 
  L'esame scritto consiste  nella  redazione  di  progetti  integrati
assistiti da relazioni tecniche concernenti  la  materia  come  sopra
individuata. 
  L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi   questioni
tecniche  vertenti  sulla  materia  individuata  ed  altresi'   sulle
conoscenze  di  ordinamento   e   deontologia   professionale   della
candidata. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia
superato, con successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale. 
  Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente,
e' diretto  ad  ampliare  ed  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche  e   professionali   relative   alla   materia   sopra
individuata. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale  degli
ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata  del
presente provvedimento, nonche' la  dichiarazione  di  disponibilita'
dell'ingegnere  tutor.  Detto  tirocinio  si  svolgera'   presso   un
ingegnere, scelto dall'istante tra i  professionisti  che  esercitino
nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di
iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio
nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo
del presidente dell'ordine provinciale. 
    Roma, 4 novembre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano