IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Ricupero Ortiz Cynthia Miguelina, nata
il 28  novembre  1972  a  Maracay  (Venezuela),  cittadina  italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.
206/07, il riconoscimento del  titolo  professionale  di  cui  e'  in
possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio   in   Italia   della
professione di avvocato; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge 189/2002,  che  prevede  l'applicabilita'  del
decreto legislativo stesso anche  ai  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Ricupero e' in  possesso  del
titolo accademico di  "Abogado"  conseguito  presso  la  "Universidad
Santa Maria" di Caracas nell'ottobre 2001; 
  Considerato che ha documentato di essere iscritta  al  "Colegio  de
Abogados del Estado Aragua" con  certificato  rilasciato  nel  maggio
2002; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 16 settembre 2011; 
  Rilevato che comunque  permangono  sostanziose  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di avvocato  e  quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Ricupero Ortiz Cynthia Miguelina, nata il  28  novembre
1972 a Maracay (Venezuela), cittadina italiana,  e'  riconosciuto  il
titolo  professionale  di   "Abogado"   quale   titolo   valido   per
l'iscrizione all'albo degli avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta   della   candidata   tra   le   seguenti   materie:   diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato; 
    b) Unica prova orale su 6 materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta della candidata):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale  degli
avvocati,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente   per   lo
svolgimento delle prove di esame,  fissandone  il  calendario.  Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per le  prove
e' data immediata notizia alla  richiedente  al  recapito  da  questa
indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 4 novembre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano