IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Ore Sosa Carmen  Beatriz,  nata  il  6
giugno 1967 a Lima (Peru'), cittadina messicana, diretta ad ottenere,
ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto
con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del
titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di avvocato; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  decreto  legislativo  n.
286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente sig.ra Ore Sosa e' in  possesso  del
titolo accademico di "Abogada" conseguito presso la "Universidad Inca
Garcilaso de La Vega" di Lima nel dicembre 1996; 
  Considerato che ha documentato di essere iscritta  al  "Colegio  de
Abogados de Lima" dal 4 luglio 1997; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 23 giugno 2011; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra indicata; 
  Visti i certificati attestanti partecipazione e frequenza  a  corsi
in Italia, ai quali si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di
una eventuale riduzione della entita' della  prova  attitudinale,  in
quanto vertenti su materie diverse rispetto a  quelle  oggetto  della
prova attitudinale stessa; 
  Rilevato che sussistono sostanziose differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui e' necessario applicare le misure compensative; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
  Considerato che il richiedente  possiede  una  carta  di  soggiorno
rilasciata in data 6 giugno 2009 valida fino al 28 gennaio  2014,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.   286/1998,   come
modificato dal decreto legislativo n. 3/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Ore Sosa Carmen Beatriz, nata il 6 giugno 1967  a  Lima
(Peru'), cittadina messicana, e' riconosciuto il titolo professionale
di "Abogada" quale titolo valido per  l'iscrizione  all'  albo  degli
avvocati. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta   dalla   candidata   tra   le   seguenti   materie:   diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato; 
    b) Unica prova orale su 6 materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta della candidata):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale  degli
avvocati,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente   per   lo
svolgimento delle prove di esame,  fissandone  il  calendario.  Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per le  prove
e' data immediata notizia alla  richiedente  al  recapito  da  questa
indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma, 4 novembre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano