IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile  2009,  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa degli eventi sismici che  hanno  interessato  la  provincia  di
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo  il  giorno  6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai
medesimi eventi sismici; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28  aprile  2009  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con cui si dispone che il Presidente della regione  Abruzzo  subentra
nelle funzioni di Commissario  delegato  gia'  svolte  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6  aprile  2009  per  la
prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  24
giugno 2010, recante gli indirizzi  per  la  gestione  dell'emergenza
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6  aprile
2009; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837
del  30  dicembre  2009,  che  ha  disposto  la   sospensione   degli
adempimenti fino al 30 giugno 2010; 
  Visto l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che ha  prorogato  la  sospensione  fino  al  20  dicembre  2010  nei
confronti delle persone fisiche titolari di redditi di impresa  o  di
lavoro autonomo nonche' dei soggetti diversi  dalle  persone  fisiche
con volume d'affari non superiore a 200.000 euro; 
  Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, che ha previsto la sospensione della riscossione  delle  rate  in
scadenza tra il 1°  gennaio  2011  e  il  31  ottobre  2011  previste
dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, stabilendo  che  la  ripresa  della  riscossione
delle rate non versate e' disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  modo   da   non   determinare   effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  12
maggio 2011 recante il differimento, per l'anno 2011, di  termini  di
effettuazione dei versamenti dovuti  dai  contribuenti,  nonche'  dei
termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto  ministeriale  31
maggio 1999, n. 164, relativi agli  adempimenti  delle  dichiarazioni
modello 730/2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
agosto 2011 recante il differimento dei termini nonche' la disciplina
dei versamenti delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il  31
ottobre 2011 per i soggetti con domicilio  fiscale  nel  cratere  del
sisma del 6 aprile 2009. 
  Ritenuta la necessita' di un riallineamento temporale  dei  termini
di scadenza degli adempimenti dichiarativi dei soggetti  residenti  o
operanti nel cratere del sisma del 6 aprile 2009, tenendo conto delle
esigenze dei contribuenti,  degli  operatori  e  dell'Amministrazione
finanziaria, al fine di  garantire  una  maggiore  semplificazione  e
agevolare il corretto svolgimento  degli  adempimenti  connessi  alla
presentazione della dichiarazione coordinando le nuove  scadenze  con
quella del 31 dicembre 2011 prevista dall'articolo 39, commi 3-bis  e
3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Considerata la necessita' di differire ulteriormente la sospensione
della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e  il
31 ottobre 2011, nonche' di disporre la sospensione della riscossione
delle rate in scadenza tra il 1° novembre  ed  il  31  dicembre  2011
previste  dall'articolo  39,  commi  3-bis,  3-ter  e  3-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire ai contribuenti di
fruire di un piu' congruo periodo di tempo  per  l'effettuazione  dei
predetti versamenti; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Dispone 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il
31 dicembre 2011 previste dall'articolo  39,  commi  3-bis,  3-ter  e
3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e'  effettuato
entro il 31 dicembre 2011.