IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/06
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Umbria»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  21  gennaio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 12 febbraio  2010,  con
il quale l'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria
Soc. cons. a r.l.» con sede in Frazione Pantalla - Todi (Perugia)  e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli  della  denominazione  di
origine protetta «Umbria», per un periodo di tre anni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ha  notificato  all'organismo  comunitario  competente,  ai
sensi dell'art. 9 del predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,  una
domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Umbria»; 
  Visto  il  decreto  19  ottobre  2011,  relativo  alla   protezione
transitoria accordata a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta «Umbria»; 
  Considerato che «3A Parco  Tecnologico  Agroalimentare  dell'Umbria
Soc. cons.  a  r.l.»  ha  predisposto  un  piano  dei  controlli  che
recepisce la citata modifica del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine protetta «Umbria»; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 e le approvazioni dei relativi piani  di
controllo spettano al Ministero delle politiche agricole  alimentarie
forestali, in quanto Autorita' nazionale  preposta  al  coordinamento
dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.  14  della
legge 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 27 ottobre 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1, dell'art. 14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato il  piano  dei  controlli  predisposto  dall'organismo
denominato «3A  Parco  Tecnologico  Agroalimentare  dell'Umbria  Soc.
Cons. a r.l.», a seguito della  protezione  transitoria  accordata  a
livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione  della
denominazione di origine protetta «Umbria».