IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Umbria»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 12 febbraio 2010, con il quale l'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» con sede in Frazione Pantalla - Todi (Perugia) e' stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Umbria», per un periodo di tre anni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha notificato all'organismo comunitario competente, ai sensi dell'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, una domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria»; Visto il decreto 19 ottobre 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria»; Considerato che «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce la citata modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria»; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 e le approvazioni dei relativi piani di controllo spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 ottobre 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/99; Decreta: Art. 1 E' approvato il piano dei controlli predisposto dall'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», a seguito della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria».