IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Visto  il  decreto  20  aprile  2011,  relativo   alla   protezione
transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma
6, del predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006  alla  denominazione
«Pasta di Gragnano», il cui  utilizzo  viene  riservato  al  prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso  alla
Commissione europea per la registrazione come indicazione  geografica
protetta; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14  relativamente  ai
controlli,   debbano   trovare   applicazione   anche   per    quelle
denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la  registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Considerato che il comitato promotore per la registrazione dell'IGP
«Pasta di Gragnano» ha indicato per il controllo sulla  denominazione
«Pasta di Gragnano» «Certiquality s.r.l.» con sede in  Milano  -  via
Gaetano Giardino n. 4; 
  Considerato che l'organismo «Certiquality s.r.l.» ha predisposto il
piano  di  controllo  per  la  denominazione  «Pasta   di   Gragnano»
conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, in quanto  autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ai sensi del comma 1 del citato art.  14  della  legge  n.
526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 27 settembre 2011 e considerato  che  la
documentazione corretta e' stata trasmessa in data 28 ottobre 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi del comma  1  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «Certiquality s.r.l.» con  sede  in  Milano,
via Gaetano Giardino n. 4, e' autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  regolamento  (CE)  n.
510/2006  per  la  denominazione   «Pasta   di   Gragnano»   protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 aprile 2011.