IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista la richiesta presentata dalla regione Piemonte per conto  del
consorzio di tutela e valorizzazione vini  D.O.C.  Caluso,  Carema  e
Canavese, intesa a ottenere la rettifica del decreto ministeriale  15
giugno 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 157  del  8  luglio  2011  concernente  la  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Canavese»,  al  fine  di  prevedere   un   periodo   di
adeguamento dei vigneti nonche' la rettifica dell'art. 2  del  citato
disciplinare di produzione dei vini intesa a meglio precisare la base
ampelografia delle tipologie rosso, rosso novello,  rosato  e  rosato
spumante  e  la  rettifica  dell'art.  3  del   citato   disciplinare
relativamente alla correzione del nome di un comune. 
  Visto il parere favorevole  espresso  dalla  Regione  Piemonte,  in
merito alle richieste del consorzio sopra indicato; 
  Ritenuta la necessita' di dover pertanto procedere  alla  rettifica
del decreto ministeriale 15 giugno 2011, concernente la modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Canavese», e degli articoli 2 e 3 del citato disciplinare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A titolo di rettifica  del  decreto  ministeriale  15  giugno  2011
concernente la modifica del disciplinare di  produzione  dei  vini  a
denominazione di origine  controllata  «Canavese»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  157  del  8  luglio
2011, l'art. 2 e' integrato con il seguente comma 2 : 
    «2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 possono  essere
iscritti allo  schedario  viticolo  della  Denominazione  di  Origine
Controllata «Canavese» anche i vigneti gia' iscritti  allo  schedario
viticolo per la DOC «Canavese», di cui  al  decreto  ministeriale  12
settembre 1996 e  successive  modifiche,  purche'  adeguino  la  base
ampelografica entro la  decima  vendemmia  successiva  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto.».