IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela Cannonau di Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna»; Visto il parere favorevole della regione autonoma Sardegna sull'istanza di cui sopra; Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011; Viste le istanze e controdeduzioni avverso la citata proposta di disciplinare pervenute, nei termini e nei modi previsti, dalla regione autonoma Sardegna, dal consorzio tutela vini Sardegna, dalla Cantina Dolianova e dalla Cantina Ogliastra, riguardo alle disposizioni relative all'uso della menzione «classico», della previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, ed all'uso di taluni recipienti e chiusure; Visto il parere espresso dalla regione Autonoma Sardegna con nota 5 ottobre 2011 in merito alla definizione delle citate istanze e controdeduzioni; Visto il parere del predetto comitato, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, favorevole all'accoglimento parziale delle citate istanze e controdeduzioni ed con il quale sono state rigettate le controdeduzioni avverso alle disposizioni relative alla menzione «classico» e alla previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, mentre sono state accolte le richieste per consentire l'uso di contenitori alternativi al vetro nonche' talune chiusure, nel rispetto della normativa vigente; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3.