IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto  2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009 n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
  Visto decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979  con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  dei  vini  "Rosso  Canosa  "  e  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale  4  ottobre  2011,  pubblicato  sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246  del  21  ottobre
2010, con il quale e' stato modificato il disciplinare di  produzione
della denominazione di  origine  controllata  dei  vini  "Castel  del
Monte"; 
  Considerato che la predetta modifica prevede  l'accorpamento  della
DOC  "Rosso   Canosa"   nell'ambito   della   denominazione   origine
controllata "Castel del Monte", con il conseguente allargamento della
zona di produzione delle uve, cosi'  come  richiesto  dai  produttori
interessati e come previsto nell'art. 3 del disciplinare  annesso  al
citato  decreto  di  modifica,  adottato  in  conformita'  al  parere
espresso dal Comitato Nazionale per la  Tutela  e  la  Valorizzazione
delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche
Tipiche dei Vini, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere  alla  revoca  della  DOC
"Rosso Canosa" ed alla conseguente rettifica  del  citato  decreto  4
ottobre 2011, di modifica del disciplinare di  produzione  della  DOC
"Castel  del  Monte,  prevedendo  altresi'  le  disposizioni  per  lo
smaltimento delle scorte del citato vino DOC "Rosso Canosa"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A titolo di rettifica, l'art. 2 del decreto ministeriale 4  ottobre
2011,  richiamato  in   premessa,   concernente   la   modifica   del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Castel del Monte", e' integrato con i seguenti comma 4 e
5: 
  "4. La denominazione di origine controllata dei vini "Rosso  Canosa
", riconosciuta  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
febbraio 1979 richiamato in premessa, e' revocata a  decorrere  dalla
entrata in vigore del presente decreto. 
  5.  Le  scorte  di  vino  della  DOC  "Rosso  Canosa",  di  cui  al
disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24
febbraio 1979, detenute dalle ditte produttrici alla data di  entrata
in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012)  possono  essere
commercializzate fino ad esaurimento delle  scorte  medesime,  previa
comunicazione al soggetto autorizzato al controllo  sulla  produzione
della denominazione di origine controllata  in  questione,  ai  sensi
della specifica vigente normativa.". 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 8 novembre 2011 
 
                            Il direttore generale ad interim: Vaccari