IL MINISTRO 
                delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  Visti gli articoli 119 e seguenti del Regolamento al  Codice  della
navigazione che disciplinano l'immatricolazione della gente di mare; 
  Visto il Titolo IV, Capo I, II e  III  del  Regolamento  al  Codice
della navigazione che disciplina l'immatricolazione ed i  titoli  del
personale navigante; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente  qualifiche
ed abilitazioni per il settore di  coperta  e  di  macchina  per  gli
iscritti alla gente di mare; 
  Visto il decreto ministeriale 6  settembre  2011  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  16  settembre  2011,   concernente
l'istituzione  di  abilitazioni  di  coperta  su  unita'  adibite   a
navigazione costiera nonche' per il settore di  macchina  per  unita'
con apparato motore principale fino a 750 KW. 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  136,  recante
attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i  requisiti  minimi  di
formazione per la gente di mare; 
  Considerata l'opportunita' di apportare alcune modiche  ai  decreti
ministeriali sopra  citati  al  fine  di  consentire  l'accesso  alla
carriera direttiva degli iscritti alla gente di  mare  attraverso  un
congruo percorso formativo; 
  Visto  l'articolo  n.  123  del  Codice  della  Navigazione,   come
modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007 
 
  1. Al decreto ministeriale 30 novembre 2007, concernente qualifiche
ed abilitazioni per il settore di  coperta  e  di  macchina  per  gli
iscritti  alla  gente   di   mare,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 8, comma 2, dopo la parola: «ovvero» la lettera a) e'
sostituta dalla seguente: 
      «a) essere in possesso dell'abilitazione di Comandante su  navi
di stazza tra  500  e  3000  GT  nonche'  di  un  diploma  di  scuola
secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di  un
diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di  un  titolo
di studio conclusivo di un  percorso  di  secondo  ciclo  diverso  da
quello ad indirizzo nautico o  marittimo,  integrato  dal  modulo  di
allineamento di cui all'allegato A;»; 
    b) all'art. 9, comma 2, dopo la parola: «ovvero» la lettera a) e'
sostituta dalla seguente: 
      «a) essere in possesso dell'abilitazione di Primo Ufficiale  di
coperta su navi di stazza pari o  superiori  a  3000  GT  nonche'  un
diploma di scuola secondaria di  II  ciclo  ad  indirizzo  nautico  o
marittimo ovvero  di  un  diploma  di  laurea  triennale  in  scienze
nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un  percorso  di
secondo ciclo diverso da quello ad  indirizzo  nautico  o  marittimo,
integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;»; 
    c) all'art. 17, comma 2, dopo la parola «ovvero», la lettera  b),
e' sostituita dalla seguente: 
      «b) aver effettuato 12  mesi  di  navigazione  in  qualita'  di
Ufficiale di macchina a bordo di navi con apparato motore  principale
con potenza di propulsione pari o  superiore  a  3000  KW  a  livello
operativo risultanti dal libretto di navigazione.».