IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a  norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286»  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; 
  Visto, in particolare, l'art.  49  relativo  al  riconoscimento  di
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206  concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4  di  detto  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio  2008,  n.31  di  conversione  del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in data 15 dicembre  2010,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale il Sig. Restivo Gustavo Eduardo, nato  a
Bahia Blanca (prov. di Buenos Aires) - Argentina il giorno 14  maggio
1954,  di  cittadinanza  argentina  e  neozelandese,  ha  chiesto  il
riconoscimento del titolo di «Licenciado en  Psicologia»,  rilasciato
in data  20  febbraio  1990  dalla  «Universidad  Argentina  John  F.
Kennedy» di Buenos Aires  (Argentina),  ai  fini  dell'esercizio,  in
Italia, della professione di psicologo; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessato; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso questo Ministero in data 19 settembre  2011,  si  e'  ritenuto
sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in  questione
senza attribuzione di misura compensativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A  partire  dalla  data  del  presente  decreto,  il  titolo  di
«Licenciado en Psicologia», rilasciato in data 20 febbraio 1990 dalla
«Universidad Argentina John F. Kennedy» di Buenos  Aires  (Argentina)
al sig. Restivo Gustavo Eduardo, nato a Bahia Blanca (prov. di Buenos
Aires)  -  Argentina  il  giorno  14  maggio  1954,  di  cittadinanza
argentina e neozelandese, e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante
all'esercizio della professione di psicologo in Italia. 
  2. Il dott. Restivo Gustavo Eduardo e',  pertanto,  autorizzato  ad
esercitare in Italia la professione di psicologo,  previa  iscrizione
all'albo  degli  psicologi,  sez.  A   dell'ordine   territorialmente
competente, che accerta la  conoscenza,  da  parte  dell'interessato,
della lingua italiana e  delle  speciali  disposizioni  che  regolano
l'esercizio professionale in Italia e provvede  ad  informare  questo
Dicastero della avvenuta iscrizione. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  qualora  il
sanitario non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale,  perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi