IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei proponenti, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi»; Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011; Vista l'istanza presentata, nei termini e nei modi previsti, congiuntamente dalla Ditta Meloni di Selargius (CA), ed altre Ditte, avverso la proposta di disciplinare sopra citato, intesa ad inserire nello stesso disciplinare la possibilita' di indicare in etichetta il nome dei vitigni Cannonau, Carignano, Giro', Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia; Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, con il quale ha respinto la predetta istanza ed ha confermato la proposta di disciplinare formulata nella riunione del 23 e 24 e giugno 2011, con la presenza del funzionario della Regione Sardegna, cosi' come pubblicata nel supplemento ordinario n. 193 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi», approvato con decreto ministeriale 12 ottobre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entro in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012-2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.