IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma  della  Sardegna
su istanza dei proponenti, intesa a  modificare  il  disciplinare  di
produzione dei  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Isola  dei
Nuraghi»; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla   Regione   autonoma
Sardegna, in merito alla proposta di  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei  vini  a  indicazione  geografica  tipica  «Isola  dei
Nuraghi»; 
  Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la  Tutela  e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata  domanda  di  modifica  del
disciplinare di produzione dei vini a indicazione  geografica  tipica
«Isola dei Nuraghi» pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 della
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011; 
  Vista l'istanza  presentata,  nei  termini  e  nei  modi  previsti,
congiuntamente dalla Ditta Meloni di Selargius (CA), ed altre  Ditte,
avverso la proposta di disciplinare sopra citato, intesa ad  inserire
nello stesso disciplinare la possibilita' di indicare in etichetta il
nome  dei  vitigni  Cannonau,  Carignano,  Giro',  Malvasia,  Monica,
Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  Nazionale  per  la  Tutela  e  la
Valorizzazione delle Denominazioni di  Origine  e  delle  Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del  5  ottobre
2011, con il quale ha respinto la predetta istanza ed  ha  confermato
la proposta di disciplinare formulata nella riunione del 23  e  24  e
giugno 2011, con la presenza del funzionario della Regione  Sardegna,
cosi' come pubblicata nel supplemento ordinario n. 193 della Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  procedere  alla  modifica  del
disciplinare di produzione dei vini a indicazione  geografica  tipica
«Isola dei Nuraghi» in  conformita'  ai  pareri  espressi  dal  sopra
citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione  geografica
tipica «Isola dei Nuraghi», approvato  con  decreto  ministeriale  12
ottobre 1995 e successive modifiche, e'  sostituito  per  intero  dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entro in vigore
a partire  dalla  campagna  vendemmiale  2012-2013,  fatte  salve  le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.