IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari; Vista la circolare del Ministro della sanita' 25 settembre 1996, n. 14, concernente buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali; Visti i documenti guida del luglio 2007, e successive modificazioni, concernenti «Punti da considerare sulla sicurezza non clinica dei medicinali omeopatici di origine botanica, minerale e chimica» e «Punti da considerare sulla sicurezzadei medicinali omeopatici di origine biologica», elaborate dal Homeopathic Medicinal Product Working Group (HMPWG), ed approvate dai Capi delle Agenzie europee dei medicinali (HMA); Vista la nota n. 0006288 del 3 aprile 2009, del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Settore Salute, Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, Ufficio IV, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari omeopatici con procedura semplificata (art. 21 del decreto legislativo n. 193/2006 e successive modificazioni - linee guida per l'elaborazione del dossier di tecnica farmaceutica); Visto il comma 2 dell'art. 22 del sopracitato decreto legislativo n. 193/2006 e successive modificazioni, che prevede l'emanazione, con decreto del Ministro della salute, di apposite disposizioni per l'effettuazione delle prove d'innocuita' e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali veterinari omeopatici che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere a), b) e c) del suddetto decreto legislativo, somministrati agli animali da compagnia ed alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti, secondo i principi e le caratteristiche della medicina omeopatica praticata; Acquisito il parere della Commissione consultiva del farmaco veterinario, espresso nella seduta del 15 ottobre 2009; Decreta: Art. 1 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, le prove d'innocuita' e le sperimentazioni precliniche e cliniche dei medicinali veterinari omeopatici che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e che sono somministrati agli animali da compagnia e alle specie esotiche non destinate alla produzione di alimenti, sono effettuate secondo le procedure di cui all'allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 30 dicembre 2010 Il Ministro: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2011 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 400